Cartoceto DOP
Atlante dei prodotti tipici - Oli di oliva DOP e IGP

Disciplinare di produzione - Cartoceto DOP

Olio di oliva extravergine Cartoceto DOP Olio di oliva extravergine Cartoceto DOP

Articolo 1.
Denominazione
La Denominazione di origine protetta Dop “Cartoceto”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e alle vigenti normative.

Articolo 2.
Varietà di olive negli oli di Cartoceto
1. La Dop Cartoceto è prodotto con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.
2. Nell’ambito dell’oliveto iscritto all’albo della Dop, dette cultivar principali dovranno essere presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente.
3. E’ ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.

Articolo 3.
Zone di produzione
1. Le olive destinate alla produzione della Dop Cartoceto devono essere prodotte nei territori collinari dei Comuni vocati all’olivicultura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
2. La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla S.S. Flaminia fino all’incrocio con la S.S. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradi-zionali atte a conferire alle olive e all’olio derivato le specifiche caratteristiche, analitiche-organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle olive non potrà superare la quantità di Kg 9.000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica più favorevole); di 7.500 Kg/ha dovrà essere il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali, mentre per oliveti promisqui la produzione media per pianta sarà di circa Kg 20 (valore statistico quinquennio); tali valori di riferimento produttivo potranno essere di volta in volta riconsiderati sulla base di previsioni di raccolto particolarmente abbondante, nel qual caso il Consorzio dovrà tempestivamente darne comunicazione a tutti gli Enti preposti al controllo mediante lettera raccomandata prima dell’inizio della campagna. Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, potranno essere ammessi alla produzione della Dop Cartoceto a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni).
La raccolta delle olive per la produzione della Dop Cartoceto dovrà avere inizio dell’invaiatura che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre per la cultivar Leccino e dai primi di novembre per le varietà Raggiola, Frantoio e le altre, di cui all’art. 2 p. 3; la raccolta dovrà terminare entro la metà di dicembre.

Articolo 5.
Modalità di oleificazione
1. La Dop Cartoceto dovrà essere ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all’art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L’olio prodotto dovrà essere imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della Dop.
2. La molitura delle olive dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore.
3. Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e dovrà avvenire in piccoli contenitori (max 25 Kg) traforati o comunque in grado di agevolare l’areazione.
4. Le olive dovranno essere sottoposte a preventivo defogliamento.
5. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici atti a produrre olio che presenti il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari del frutto.
6. La resa massima delle olive in olio non può superare i 18 Kg/q.le.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
La Dop Cartoceto, all’atto della immissione sul mercato deve rispondere alle seguenti caratteristiche analitiche ed organolettiche:
Colore: Verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli an-cora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi.
Odore: Fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba.
Gusto: Armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fu-si. Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di man-dorla verde.
Valore del grado di acidità massimo Grammi 0,5% (espresso in acido Oleico) rilevato all’imbottigliamento.
Perossidi: Valore massimo 12 meq02/kg rilevato all’imbottigliamento.
Polifenoli totali: > = 100 mg/kg
Rapporto acido Oleico-acido Linoleico: > = 8
Panel Test: Inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato;
punteggio: > = 7
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla normativa dell’Unione Europea.

Articolo 7.
Designazione e presentazione
La designazione e presentazione del prodotto, di cui all’art.1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. in etichetta deve figurare la dizione olio extravergine di oliva “Cartoceto”, seguita da “denominazione di origine protetta”, in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono;
2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l’operato dei singoli produttori;
3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significati laudativi e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;
4. potrà essere evidenziato il metodo di molitura;
5. è consentito l’uso in etichetta del nome dell’azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel cso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;
6. nella retroetichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di olive dominanti di cui all’art. 2;
7. è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;
8. è vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell’area di produzione di cui all’art. 3;
9. per l’immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri.

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