Olio di oliva extravergine Canino DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine Protetta “Canino” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
La denominazione di origine Protetta “Canino” deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo:
Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o
congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli
oliveti in misura non superiore al 5%.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di origine
Protetta “Canino” devono essere prodotte nel territorio della provincia di Viterbo idoneo alla
produzione di olio con le caratteristiche e livello quantitativo previsti dal presente disciplinare di
produzione. Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti Comuni: Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenano,
Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte). La zona di produzione della denominazione di origine
Protetta “Canino” è sovrastata dal monte “Canino” ed è così delimitata in cartografia 1:25.000; da
una linea che, partendo sul limite nord della zona delimitata dal punto di incontro del confine che
separa i comuni di Farnese e Valentano con il confine che divide i predetti comuni da quello di
Pitigliano, percorre in direzione nord il confine che divide il comune di Valentano da quelli di
Farnese, Ischia di Castro e Cellere; segue verso nord-est i confini che dividono il comune di
Piansano da quelli di Celleree di Arlena; prosegue in direzione est lungo il confine che divide il
comune di Tuscania da quello di Arlena fino al Fosso Arroncino di Pian di Vico, e continua lungo il
percorso del predetto Fosso fino al torrente Arrone, prosegue, poi, lungo lo stesso Torrente fino al
Guado dell’Olmo; continua in direzione sud dal Guado dell’Olmo percorrendo la strada provinciale
Dogana, che collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la strada Statale n. 312
Castrense; prosegue verso sud-ovest, ripartendo dal suddetto bivio, e percorre la strada statale
Castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli Archi di Pontecchio; percorre detto Fosso fino al
fiume Fiora e prosegue verso monte, verso l’alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei
confini dei comuni di “Canino” e Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra Ischia di Castro e
Pitigliano; infine, quello tra Farnese e Pitigliano fino a ricongiungersi al punto da dove la
delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche
qualitative. Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica,
con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie
e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m.. I sesti di impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. In particolare, oltre alle
forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino
a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una
densità di impianto fino a 330 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata. La
produzione massima di olive/Ha non può superare kg 9.000 negli oliveti specializzati. Per la coltura
consociata o promiscua gli Organi tecnici della Regione Lazio accertano la produzione massima di
olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata. La raccolta delle olive viene effettuata nel
periodo compreso tra il 20 ottobre e il 15 gennaio. La denuncia delle olive deve essere effettuata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993, n. 573, relativo alle
norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169.
Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di
idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei
produttori olivicoli ai sensi dell’art. 5, punto 2, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata
dal disciplinare di produzione.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine di cui all’art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta. Per l’estrazione dell’olio
extravergine di oliva di cui all’art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto. Le operazioni di raccolta devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta “Canino” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;
sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi
di olio;
numero perossidi: < = 10 MeqO2/kg
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. In ogni
campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo
numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine Protetta “Canino” da
utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico. È in facoltà del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di inserire, su richiesta degli interessati,
ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente
caratterizzare l’identità della denominazione. La designazione degli oli alla fase di confezionamento
deve essere effettuata solo a seguito dell’espletamento della procedura prevista dal decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine Protetta di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “genuino”. Il logo della denominazione,
come da allegato documento, è costituito da “cane rampante bianco ed un rametto con olive su
sfondo celeste sfumante al chiaro, il tutto racchiuso in un contorno di colore grigio a forma di
anfora in cui, nella parte superiore, sono disegnati tre gigli.
È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato
laudativo o non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici di zone di produzione
di oli a denominazione di origine Protetta.
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa
olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine Protetta “Canino” deve figurare in etichetta con caratteri
chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da
poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I
recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine “Canino” ai fini dell’immissione al
consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5. È
obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.