La zona di produzione è localizzata nella provincia di Salerno ed in particolare nell'areale che comprende gli Alburni, il Calore salernitano e una parte del Cilento, coincidente in larga misura con il territorio del Parco del Cilento e Vallo di Diano. I Comuni interessati sono 70, anche se il territorio considerato è solo quello posto al di sopra dei 250 m. s.l.m.
Le caratteristiche distintive del “Marrone di Roccadaspide IGP” sono rappresentate da una pezzatura media dei frutti (80-85 frutti per Kg) di forma prevalentemente semisferica, a volte rotondeggiante. La buccia (pericarpo) è sottile e di colore castano bruno, tendenzialmente rossastra, con strie scure poco evidenti, facilmente distaccabile. Il seme ha un episperma sottile, liscio, poco approfondito nel seme, abbastanza aderente con settatura inferiore al 5% e polpa bianco-lattea, consistente. Un carattere distintivo di questo prodotto è il notevole contenuto zuccherino che lo rende molto gradito anche per il consumo allo stato fresco e la tessitura croccante e poco farinosa.
Marrone di Roccadaspide IGP (foto www.sito.regione.campania.it)
Articolo 1.
Nome del prodotto
L’Indicazione geografica protetta (I.G.P.) “Marrone di Roccadaspide” è riservata ai frutti che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato
ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92.
Articolo 2.
Varietà
L’Indicazione geografica protetta “Marrone di Roccadaspide” designa il frutto ottenuto dagli
ecotipi Anserta, Abate e Castagna Rossa riconducibili alla varietà “Marrone”.
Articolo 3.
Caratteristiche del prodotto
Il prodotto recante la I.G.P. “Marrone di Roccadaspide”, all’atto dell’immissione al consumo
allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:
forma del frutto: tendenzialmente semisferica, talvolta leggermente ellissoidale;
pericarpo: di colore castano bruno, tendenzialmente rossastro, con strie scure
generalmente poco evidenti;
episperma: sottile, poco approfondito nel seme, tendenzialmente aderente;
pezzatura: non più di 85 frutti per Kg. di prodotto selezionato e/o calibrato;
seme: bianco latteo, con polpa consistente, di sapore dolce, settato per non più del 5%.
Il prodotto recante la I.G.P. “Marrone di Roccadaspide”, commercializzato allo stato essiccato
(in guscio o sgusciato), deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) castagne essiccate in guscio:
umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;
il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti,
muffe, etc.);
resa in secco con guscio: non superiore al 50% in peso.
b) castagne essiccate sgusciate:
devono essere sane, di colore bianco paglierino e con non più del 20% di difetti (tracce di
bacatura, deformazioni, etc.).
L’indicazione geografica protetta “Marrone di Roccadaspide” è caratterizzato da uno spiccato
sapore dolce e da un elevato contenuto di zuccheri. Tra gli altri aspetti organolettici è da mettere
in evidenza una texture croccante e poco farinosa.
Le caratteristiche organolettiche sono verificate da un panel di degustatori individuato dalla
struttura di controllo.
Articolo 4.
Area geografica di produzione
La zona di produzione dell’I.G.P. “Marrone di Roccadaspide” di cui al presente disciplinare
comprende il territorio al di sopra dell’altitudine di 250 metri s.l.m. dei seguenti comuni della
provincia di Salerno, per intero:
ALFANO, AQUARA, AULETTA, BELLOSGUARDO, BUONABITACOLO, CAMPORA, CANNALONGA,
CASALBUONO, CASALETTO SPARTANO, CASELLE IN PITTARI, CASTEL SAN LORENZO,
CASTELCIVITA, CELLE DI BULGHERIA, CERASO, CICERALE, CONTRONE, CORLETO MONFORTE,
CUCCARO VETERE, FELITTO, FUTANI, GIOI, LAUREANA CILENTO, LAURINO, LAURITO, LUSTRA,
MAGLIANO VETERE, MOIO DELLA CIVITELLA, MONTANO ANTILIA, MONTE SAN GIACOMO,
MONTEFORTE CILENTO, MORIGERATI, NOVI VELIA, OMIGNANO, ORRIA, OTTATI, PERDIFUMO,
PERITO, PETINA, PIAGGINE, POLLA, POSTIGLIONE, ROCCADASPIDE, ROCCAGLORIOSA,
ROFRANO, ROSCIGNO, SACCO, SAN MAURO LA BRUCA, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO,
SANT’ANGELO A FASANELLA, SANT’ARSENIO, SANZA, SASSANO, SESSA CILENTO, SICIGNANO
DEGLI ALBURNI, STELLA CILENTO, STIO, TEGGIANO, TORRACA, TORTORELLA, TRENTINARA,
VALLE DELL’ANGELO, VALLO DELLA LUCANIA.
I comuni parzialmente interessati sono:
ASCEA, CAMEROTA, CAPACCIO, PISCIOTTA, POLLICA, SAN GIOVANNI A PIRO, SAN MAURO
CILENTO.
La zona di produzione risulta delimitata, partendo da Nord, da una linea che, dal punto di
intersezione tra il confine dei comuni di Postiglione, Sicignano degli Alburni e Contursi Terme
(foglio I.G.M. 1:50.000 N. 468 di Eboli), in corrispondenza del fiume Tanagro, prosegue verso
Ovest lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Contursi Terme - immettendosi nel fiume
Sele - poi continua lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di Campagna - sempre lungo il
fiume Sele – quindi scende fino al punto di intersezione tra i comuni di Postiglione, di Campagna
e di Serre. Da qui la linea di delimitazione scende lungo il confine tra i comuni di Postiglione e di
Serre passando tra Bosco Lagarelli e Macchia Soprana; prosegue lungo il confine tra i
sopraindicati comuni tagliando la Statale 19 tra il Km. 24 e il Km. 25 (siamo passati alla carta
I.G.M. 1:50.000 N. 487 di Roccadaspide) fino a giungere al punto di intersezione tra i comuni di
Postiglione, di Serre e di Altavilla Silentina. Prosegue lungo il confine tra i comuni di Postiglione e
di Altavilla Silentina, corrispondente al fiume Calore - quindi lungo il confine tra i comuni di
Altavilla Silentina e di Controne, di Altavilla Silentina e di Castelcivita - passando per Tempa di
Cianci - di Castelcivita e di Albanella, poi di Roccadaspide e di Albanella, quindi, per breve tratto,
lungo il confine tra i comuni di Roccadaspide e di Capaccio. La linea di delimitazione si immette
sulla Statale 166 tra il Km. 5 e il Km. 6 lungo cui prosegue fino ad immettersi, tra il Km. 3 ed il
Km. 2, sulla strada che, costeggiando Torricelle e Pisciolo giunge fino a Varco Cilentano (carta
I.G.M. 1: 50.000 di Vallo della Lucania N. 503), al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio,
di Ogliastro Cilento e di Cicerale; continua, quindi, lungo il confine tra i comuni di Capaccio e di
Cicerale, prima, di di Capaccio e di Giungano poi, fino al punto di intersezione tra i comuni di
Capaccio, di Giungano e di Trentinara (si è ritornati per breve tratto al foglio I.G.M. 1: 50.000 di
Roccadaspide). Prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Trentinara e di Giungano (si ritorna
al foglio I.G.M. 1:50.000 di Vallo della Lucania), quindi lungo il confine tra i comuni di Giungano e
di Cicerale; ripassa lungo il fiume Solofrone fino al punto di intersezione tra i comuni di Capaccio,
di Ogliastro Cilento e di Cicerale. La linea di delimitazione della zona interessata prosegue lungo il
confine tra i comuni di Cicerale e di Ogliastro Cilento costeggiando Ramata e il colle Torrito;
prosegue lungo il confine, prima tra i comuni di Cicerale e di Prignano Cilento, poi di Prignano
Cilento e di Perito, poi lungo il confine tra i comuni di Perito e Rutino, di Lustra e di Rutino
passando per Vallone Ponte Rosso. Continua, poi, lungo il confine tra i comuni di Laureana
Cilento e di Torchiara - passando per Fossa dell’Acquasanta - quindi lungo il confine tra i comuni
di Laureana Cilento e di Agropoli (foglio I.G.M. 1: 50.000 di Agropoli N. 502), di Perdifumo e di
Castellabate, di Perdifumo e di Montecorice (si rientra nel foglio I.G.M. 1: 50.000 di Vallo della
Lucania), di Perdifumo e di Serramezzana, di San Mauro Cilento e di Serramezzana fino alla
Strada Statale 267 tra il Km. 34 e il Km. 35; quindi prosegue lungo la Statale 267 nel territorio
dei comuni di San Mauro Cilento (si passa al foglio I.G.M. 1: 50.000 di Capo Palinuro N. 519),
poi di Pollica fino al confine con il comune di Casalvelino tra il Km. 46 e il Km. 47 della Statale
267. La linea di delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Pollica e di Casalvelino
attraversando Collina Porrazzi (si rientra nel foglio I:G.M 1: 50.000 di Vallo della Lucania), poi
lungo il confine tra i comuni di Stella Cilento e di Casalvelino, di Omignano e di Casalvelino, di
Omignano e di Salento, attraversando Fasana, quindi lungo il confine tra i comuni di Perito e di
Salento, di Orria e di Salento, di Gioi e di Salento, di Vallo della Lucania e Salento - lungo il
Torrente Fiumicello -, di Vallo della Lucania e di Castelnuovo Cilento, di Ceraso e di Castelnuovo
Cilento - lungo il Torrente Badolato-; quindi procede lungo il confine tra i comuni di Ascea e di
Castelnuovo Cilento (si ritorna al foglio I.G.M. 1: 50.000 di Capo Palinuro) di Ascea e di
Casalvelino - lungo il fiume Alento -; la linea di delimitazione si immette sulla Statale 447 nei
pressi di Velina; prosegue lungo la Statale 447 costeggiando prima Ascea, poi Pisciotta; si
immette sulla strada che prosegue fino a Santa Caterina; riprende a salire, da questo punto,
lungo il confine tra i comuni di Pisciotta e di Centola, di San Mauro la Bruca e di Centola, di
Montano Antilia e di Centola (si passa al foglio I.G.M. 1:50.000 di Sapri N. 520), di Celle di
Bulgheria e di Centola lungo il fiume Mingardo; prosegue lungo il confine tra i comuni di
Camerota e di Centola - sempre lungo il fiume Mingardo – (ritornando al foglio I.G.M. 1:50.000 di
Capo Palinuro); si immette sulla Statale 562 tra il Km. 2 e il Km. 3; prosegue lungo la Statale
562 nel territorio del comune di Camerota (si ritorna al foglio I.G.M.1: 50.000 di Sapri) fino al
confine con il comune di San Giovanni a Piro tra il Km. 20 e il Km. 21. Prosegue lungo il confine
tra i comuni di Camerota e di San Giovanni a Piro passando per Vallone Marcellino. Da qui,
sempre nel territorio comunale di San Giovanni a Piro, costeggia Toppa del Piombo, Costa San
Carlo, Grotta del Monaco; risale passando per Pietrasanta fino a San Giovanni Piro dove si
reimmette sulla Statale 562, tra il Km. 26 e il Km. 27, lungo cui prosegue. Dopo il Km. 34 della
Statale 562, in corrispondenza di Torre Oliva, risale lungo il confine tra i comuni di San Giovanni
a Piro con Santa Marina, prima, e Torre Orsaia, poi; quindi - in corrispondenza di Villaggio Isca –
continua lungo il confine tra i comuni di Roccagloriosa e di Torre Orsaia - costeggiando Castel
Ruggero - e arriva a Cerreto, in corrispondenza del punto di intersezione tra i comuni di
Roccagloriosa, di Rofrano e di Torre Orsaia; prosegue lungo il confine tra i comuni di Rofrano e
di Torre Orsaia, di Caselle in Pittari e di Torre Orsaia, di Morigerati e di Torre Orsaia - in
corrispondenza del Torrente Sciarapotamo -, di Morigerati e Santa Marina – in corrispondenza del
fiume Bussento – di Tortorella e di Santa Marina, di Tortorella e di Vibonati, quindi lungo il
confine tra la frazione del Comune di Casaletto Spartano nei pressi del Vallone della Marotta ed il
comune di Vibonati . La linea di delimitazione prosegue lungo il confine tra i comuni di Torraca e
di Vibonati, di Torraca e di Sapri, di Tortorella e di Sapri (si passa nella carta I.G.M. 1:50.000 di
Lauria N. 521); risale lungo il confine tra i comuni della provincia di Potenza con i comuni di
Tortorella – passando per Vallone della Freddosa e Serralunga -, di Casaletto Spartano e di
Casalbuono. Si passa alla carta I.G.M. 1: 50.000 N. 505 di Moliterno dove la linea di confine
passa tra i comuni di Casalbuono e di Montesano sulla Marcellana - in corrispondenza del Vallone
delle Donnole- prosegue tagliando Piana La Teglia, costeggia Temparelle, giunge a Rupe di
Chiavico (si è passati al Foglio I.G.M. 1: 50.000 N. 504 di Sala Consilina). Da qui la linea di
delimitazione risale lungo il confine tra i comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana in
corrispondenza del Torrente Chiavico, poi lungo il confine tra i comuni di Buonabitacolo e di
Montesano sulla Marcellana, di Buonabitacolo e di Padula in corrispondenza del fiume Calore, poi
lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Padula in corrispondenza del fiume Tanagro; quindi
lungo il confine tra i comuni di Sassano e di Sala Consilina, di Teggiano e di Sala Consilina
costeggiando Mezzana e Pantano Grande. La linea (siamo passati nel foglio I.G.M. 1: 50.000 di
Polla N. 488) prosegue sempre lungo il confine tra i comuni di Teggiano e di Sala Consilina, poi
passa lungo il confine tra la frazione del comune di S. Rufo situata in corrispondenza di Scafa e il
comune di Atena Lucana, poi lungo il confine tra la frazione del comune di Sant’Arsenio situata
in corrispondenza di Canalecchia ed il comune di Atena Lucana. La delimitazione prosegue lungo
il confine tra i comuni di San Pietro al Tanagro e di Atena Lucana, di Sant’Arsenio e di Atena
Lucana in corrispondenza di Fiumicello, di Polla e di Atena Lucana in corrispondenza di Fosso
Secco, tagliando la Statale 19 tra il Km. 60 ed il Km. 61. La delimitazione prosegue, a partire dal
Vallone delle Coppelle, lungo il confine tra il comune di Polla e la provincia di Potenza fin nei
pressi di Fosse di Salinas, quindi lungo il confine tra i comuni di Polla e di Caggiano passando per
Monte Pozzillo, di Polla e di Pertosa, di Auletta e di Pertosa , di Auletta e di Caggiano tagliando la
Statale 19 ter tra il Km. 6 e il Km. 7; prosegue, poi, lungo il confine tra i comuni di Auletta e di
Salvitelle in corrispondenza di Serra San Giacomo, poi lungo il confine tra i comuni di Auletta e
di Buccino passando per la Statale 19 ter tra il Km. 2 e il Km. 3, quindi lungo il confine tra i
comuni di Sicignano degli Alburni e di Buccino costeggiando il fiume Tanagro e il Bosco dei Preti.
Si ritorna al foglio I.G.M. 1:50.000 di Eboli dove la linea di delimitazione prosegue passando per
il Raccordo Autostradale con la A3 nei pressi di S. Monica, quindi continua lungo il confine tra i
comuni di Sicignano degli Alburni e di Palomonte, poi lungo il confine tra i comuni di Sicignano
degli Alburni e di Contursi Terme fino al punto di intersezione di questi due ultimi comuni con
Postiglione in corrispondenza del fiume Tanagro.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento
Le condizioni colturali dei castagneti da frutto destinati alla produzione dell’I.G.P. “Marrone di
Roccadaspide” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al
prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità, di cui all’art. 3. Sono, pertanto,
esclusi i castagneti da frutto impiantati o convertiti da cedui, ubicati ad un’altitudine inferiore ai
250 metri s.l.m.
I sesti e le distanze di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli in uso generalizzato nella zona, ove sono prevalenti castagneti tradizionali di tipo
estensivo, con una densità per ettaro, comunque, non superiore a 130 piante ad ettaro, riferita
alla fase di piena produzione.
La tecnica colturale da adottare per gli impianti di castagneto da frutto, fatta salva la tecnica
d'impianto che interessa la preparazione della particella da impiantare, i lavori preparatori, quelli
complementari e l'eventuale concimazione, è la seguente:
cultivar: la scelta per i nuovi impianti e per quelli da infittire va rigorosamente eseguita nel
rispetto delle indicazioni riportate negli articoli 2 e 3. Negli impianti di cui sopra è ammessa la
presenza di altre varietà di castagno, oltre al “Marrone”, ai fini della idonea impollinazione, nella
misura massima del 10% delle piante. Gli impollinatori non concorrono alla produzione della
I.G.P.;
portinnesti: franco da seme appartenente preferibilmente agli ecotipi locali. Possono essere
utilizzati anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata alla presente
I.G.P.;
sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti le piante vanno distribuite secondo una
disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro. I sesti d'impianto
potranno essere a quadrato, a rettangolo o a quinconce, purché il numero non sia superiore a
130 piante per ettaro. Tale densità per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o
infittimento di castagneti da frutto già esistenti.
potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento è del tipo a volume con vaso semi
libero. L'impalcatura è di norma posta a circa 200 cm dal suolo. Per la formazione delle branche
sono utilizzate preferibilmente rami anticipati nei mesi estivi/autunnali, evitando in tal modo un
accorciamento della branca da fare durante il periodo invernale. La potatura di produzione deve
essere eseguita razionalmente con turni di non oltre 5 anni, in modo da assicurare la migliore
qualità del prodotto ed al fine di evitare l’invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di
castagno vecchie e semi abbandonate, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare
una potatura più intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoruscita di
nuovi rami che entreranno in produzione dopo 2-3 anni.
lavorazione del terreno: la superficie dei castagneti da frutto non è lavorata. Il terreno,
essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione
d’acque meteoriche. Per tali ragioni si utilizza la tecnica della non lavorazione del suolo. Il manto
erboso deve essere tagliato ogni qual volta raggiunge i 30-40 cm. Ciò è fatto generalmente con
falciatrici, o con decespugliatori meccanici. Là dove è possibile (assenza di pietre affioranti) si
usano le lame rotanti o a martello (trinciatrici) per sminuzzare finemente le erbe infestanti, i ricci
e le foglie dell’anno precedente.
operazioni di raccolta: la raccolta va effettuata nel periodo autunnale non oltre la prima
decade di novembre, con turni di raccolta che non devono superare le due settimane. La raccoltaè effettuata a mano o con macchine raccoglitrici e raccattatrici idonee a salvaguardare l’integrità
del prodotto.
limite produttivo: la produzione unitaria massima annua di frutti è fissata in 3,5 tonnellate
ad ettaro di coltura specializzata (4 tonnellate per il prodotto destinato all’essiccazione). Le
operazioni di cernita, di calibratura, di trattamenti del prodotto con la “cura” e con la“disinfestazione”, secondo le tecniche già acquisite localmente e, comunque, nel rispetto della
normativa vigente, devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione.
Il prodotto allo stato fresco, trattato con le operazioni indicate al comma precedente, può
essere commercializzato fino a tre mesi dalla raccolta. Le castagne essiccate in guscio sono
ottenute attraverso diverse tecniche di essiccazione, tra cui è compresa l’essiccazione su metati o
graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza,
secondo le tecniche locali tradizionali; e sempre nel rispetto delle specifiche caratteristiche di
qualità del prodotto prescritte nell’ art. 3.
Tutte le fasi della produzione e lavorazione del prodotto, con la sola esclusione del
confezionamento, sono effettuate nell’intero territorio dei comuni riportati nell’art. 4 e ciò
garantisce la rintracciabilità e il controllo del prodotto.
Articolo 6.
Elementi che comprovano l’origine
La presenza di castagneti coltivati in Campania risale all'epoca dei Romani. In provincia di
Salerno, in particolare, questa presenza viene documentata a partire dall'epoca medievale grazie
ad antichi contratti tra coloni e proprietari - conservati nell'archivio della Badia Benedettina
di Cava de' Tirreni, il famoso "Codex diplomaticus cavensis" - con i quali si stabiliscono le
norme per i miglioramenti fondiari.
I castagneti di Roccadaspide posseduti dall'Abbadia erano così importanti che vi era sul posto
un apposito amministratore chiamato Giuliani. Anche i monaci Basiliani contribuirono alla
diffusione della coltivazione del castagno in alcune aree del Cilento: ritrovamenti archeologici in
agro di Moio della Civitella e Gioi Cilento (convento dei monaci Basiliani) e la presenza di una
pianta di castagno stimata intorno a 7-800 anni, costituiscono una testimonianza dell'importanza
che il castagno ha assunto in questa zona fin dai secoli passati.
Alla fine del 1800, gli alberi maestosi e secolari furono abbattuti o capitozzati e, su tali cedui
rimasti, si innestò materiale di propagazione delle cosiddette “Castagne ‘ra Rocca”. Tale ecotipo
fu scelto dagli esperti della “Società Ravera” proprio per la maggiore produttività dell’albero e la
migliore qualità del frutto. Questa castagna, dalla forma tipica, si presentava più grande di quelle
locali, con caratteristiche organolettiche migliori anche per quanto attiene alla sua conservazione.
A partire dalla fine dell’800 le produzioni castanicole dell’area, date le loro caratteristiche
pregiate, si sono affermate sui mercati non solo nazionali ed il comparto e' stato interessato
da un ulteriore miglioramento di tecniche di coltivazione e standard qualitativi.
La rinomanza acquisita dal "Marrone di Roccadaspide" continuò a favorirne la diffusione
anche in altri areali della provincia di Salerno già interessate, da secoli, dalla coltivazione del
castagno. Negli anni '40 fu effettuata una massiccia azione di innesto a zufolo su portinnesto"franco" o selvatico, utilizzando marze provenienti dalla zona di Roccadaspide.
Rintracciabilità - A livello di controlli per l’attestazione di provenienza (origine) della
produzione I.G.P., la prova dell’origine del “Marrone di Roccadaspide” dalla zona geografica di
produzione delimitata è certificata dall’organismo di controllo di cui all’art. 8, sulla base di
numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo.
I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni
fase della filiera, sono costituiti da:
iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell’I.G.P. “Marrone di Roccadaspide” in un
apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato dall’Organismo di controllo autorizzato;
elenco dei produttori;
elenco dei confezionatori;
denuncia annuale all’organismo di controllo, a cura dei produttori e/o trasformatori dei
quantitativi prodotti;
annotazione dei quantitativi prodotti;
l’organismo di controllo verifica che il prodotto possieda le caratteristiche qualitative
descritte agli articoli 2 e 3, e che le quantità che vengono cedute ai confezionatori corrispondano
alle quantità prodotte e confezionale;
conseguente certificazione da parte dell’organismo di controllo di tutte le partite di prodotto
confezionato ed etichettato con la Indicazione geografica protetta prima della
commercializzazione ai fini dell’immissione al consumo.
Articolo 7.
Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
Vasti territori del Cilento possiedono le condizioni favorevoli alla coltivazione del castagno,
quali terreni a reazione acida o tutt’al più neutra (pH compreso tra 4,5 e 6,5) di origine
vulcanica, con limitata presenza di calcare attivo, ricchi di minerali (fosforo e potassio
essenzialmente), profondi e freschi, non ristagnati né asfittici; temperatura compresa tra + 8° C
e + 15° C di media annuale, - 1° C e 0° C di media del mese più freddo; e precipitazioni annue
superiori a 600 – 800 mm. Il territorio risulta caratterizzato da una duplice natura geologica
delle rocce: quella del "Flysch del Cilento", in corrispondenza del bacino idrogeologico del
fiume Alento e dei principali monti del Cilento occidentale (Monte Centaurino) e quella delle
rocce calcaree che costituiscono i complessi montuosi interni (Alburni - Cervati) e meridionali
(Monte Bulgheria, Monte Cocuzzo).
La zona e' caratterizzata da clima tipicamente mediterraneo con inverni piuttosto miti ed
estati con periodi, anche lunghi, siccitosi. I castagneti presenti in zone collinari e mediomontane
beneficiano di un apporto idrico, dovuto agli eventi climatici, maggiore rispetto ai dati
medi.
In questi ambienti anche le temperature alquanto basse favoriscono una elevata produzione
di frutti di ottima qualità.
Non si può non evidenziare inoltre che buona parte del territorio interessato da questa
coltura fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questo significa che si tratta di
una zona a spiccata valenza ambientale.
Articolo 8.
Regime dei controlli
L’accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di
cui all’art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in
materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorità pubbliche designate.
Articolo 9.
Confezionamento
L’immissione al consumo dell’I.G.P. “Marrone di Roccadaspide” deve avvenire con le seguenti
modalità di confezionamento:
A) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo in contenitori di vimini, legno o altro
materiale di origine vegetale; è obbligatorio procedere alla calibratura per la vendita;
B) per prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto idoneo ed in scatole di materiale di
origine vegetale ed altro materiale riciclabile.
Sono ammesse le confezioni sotto vuoto, quelle in vetro ed in idonei materiali.
In tutti i casi i contenitori in cui avviene la commercializzazione dovranno essere sigillati in
modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alla richiesta del mercato sempre
che siano conformi alle normative vigenti.
Articolo 10.
Etichettatura
Sulle confezioni contrassegnate con l’I.G.P. o sulle etichette apposte sulle medesime devono
essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le
indicazioni:
“Marrone di Roccadaspide” seguita dalla dicitura: “Indicazione geografica protetta (o la sua
sigla I.G.P.);
a) il nome, la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda confezionatrice o produttrice; i
caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera a);
b) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità
alle norme vigenti.
c) il simbolo grafico relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto
nell’art. 12, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica protetta.
Alla indicazione geografica protetta di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: tipo, gusto, uso selezionato, scelto e similari.
E’, tuttavia, consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di
larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l’indicazione geografica protetta,
in ogni caso adeguate alle norme di etichettatura comunitarie.
Articolo 11.
Utilizzo del marchio su prodotti elaborati
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la denominazione “Marrone di Roccadaspide”,
anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al
consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l’apposizione del logo
comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione “Marrone di Roccadaspide”, certificato come tale, costituisca il
componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto
di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione “Marrone di
Roccadaspide” riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a
vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela
incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta
all’attuazione del Reg. CEE 2081/92.
L’utilizzazione non esclusiva di castagne a denominazione “Marrone di Roccadaspide”
consente soltanto il riferimento alla denominazione, secondo la normativa vigente, tra gli
ingredienti del prodotto che lo contiene, o nel quale è trasformato o elaborato.
Articolo 12.
Logotipo
I criteri seguiti per la realizzazione del marchio sono stati l’utilizzo di forme arrotondate
(ellissi) e di costruzioni vettoriali (una castagna stilizzata) con la scelta accurata di cinque tinte
pantone.
Il marchio consta di due ellissi: l’ellisse esterna di tinta pantone 354 e di proporzioni vettoriali
1:0,79; l’ellisse interna di tinta pantone 1205 (85% di tinta) e di proporzioni vettoriali 1:0,91,
spostata verso sinistra rispetto all’ellisse esterna del 55%.
Segue la costruzione vettoriale dell’immagine raffigurante la castagna che risulta essere
inclinata di 41,6° in senso orario e delineata da due tinte pantone: pantone 438 per le linee di
contorno e pantone 729 per il corpo interno della costruzione. Lo stesso pantone 729 colora il
carattere istituzionale (carattere utilizzato Dauphin) del testo “Marrone di Roccadaspide” e il
carattere istituzionale IGP (carattere utilizzato Times New Roman) del testo “Indicazione
Geografica Protetta”. Sotto l’immagine raffigurante la castagna è stata inserita una costruzione
vettoriale a stella di colore pantone 382 tagliata sul lato sinistro dall’ellisse interna.
Per la scelta dei caratteri tipografici si è utilizzato il carattere Dauphin, mentre per la dicitura“Indicazione Geografica Protetta” si è mantenuto il carattere istituzionale Times New Roman
presente nel marchio istituzionale IGP.