Zona di produzione: comprende le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
Le Clementine di Calabria IGP presentano una forma sferoidale leggermente schiacciata ai poli, con calibro minimo da 16-18 mm. L’epicarpo appare liscio, di colore arancio scuro, con numerose ghiandole oleifere. La polpa è succosa, deliquescente e aromatica. L’esperidio è caratterizzato da assenza di semi o da un numero esiguo di essi.
Clementine di Calabria IGP (foto www.igpclementinedicalabria.it)
Articolo 1.
L'indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria", è riservata ai frutti apireni che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
L'indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" designa esclusivamente il frutto del
Clementine afferente a1le seguenti cultivar, selezioni clonali, mutazioni gemmarie: "SRA 63","Spinoso", "Fedele", "Comune", "Tardivo", "Hernandina", "Marisol" e "di Nules".
Articolo 3.
La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione
degli agrumi "Clementine" e comprende i seguenti Comuni:
Provincia di Reggio Calabria: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana,
Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Roccella- Jonica;
Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, S.Ferdinando.
Provincia di Catanzaro: Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida Montauro,
Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia Marina,
Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro.
Provincia di Cosenza: Cassano Jonio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Crosia, Francavilla
Marittima, San Lorenzo del Vallo, Speziano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce,
Vaccarizzo Albanese, Rossano, Saracena, Cariati, Calopezzati, S.Demetrio C., S.Giorgio A.
Provincia di Vibo Valentia: Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo.
Provincia di Crotone: Cirò Marina, Crucoli Torretta, Rocca di Neto.
Articolo 4.
I terreni idonei per la coltivazione della "Clementine di Calabria" sono di medio impasto con un
contenuto di limo ed argilla inferiore al 60% e con un contenuto in calcare non superiore al 15
%.
L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche
colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai
competenti Servizi della Regione Calabria.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti,
di densità per ettaro fino ad un massimo 1.200 piante, per i sesti dinamici ad alta densità.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla "chioma piena", con
disposizione delle piante a rettangolo.
Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di
mandarino onde evitare l'impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.
La potatura deve essere effettuata con interventi particolarmente mirati; non devono essere
cimati i rami assurgenti, sopprimendo solo i rami in soprannumero. La difesa fitosanitaria di
prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar, selezioni clonali e
mutazioni gemmarie ammesse.
Nell'ambito di questo limite la Regione Calabria, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle
condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa la
produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'art. 2.
L’eventuale conservazione dei frutti designabili con l’indicazione geografica protetta "Clementine
di Calabria" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all'interno
delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 °C.
Articolo 5.
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla
Regione Calabria. Gli agrumeti idonei alla produzione della "Clementine di Calabria" sono inseriti
in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per
l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni
conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e
commercializzata annualmente con l’indicazione geografica protetta.
Articolo 6.
La "Clementine di Calabria" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti
caratteristiche:
- epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere - colore arancio scuro;
- forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli; calibro: diametro minimo: 16-18 mm;
- polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;
- semi: assenti o di numero esiguo;
- tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.
Articolo 7.
La commercializzazione della "Clementine di Calabria" ai fini dell'immissione al consumo deve
essere effettuata utilizzando confezioni di capacità minima pari a 0,5 kg e multipli, secondo le
disposizioni adottate in tal senso dalla Regione Calabria, opportunamente sigillate.
In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto
possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo fissato annualmente dai competenti
organi tecnici della Regione Calabria.
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le
diciture "Clementine di Calabria", seguita immediatamente dalla dizione "Indicazione Geografica
Protetta". Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore nonché il peso lordo all'origine.
La dizione "Indicazione Geografica Protetta" può essere ripetuta in altra parte del contenitore o
dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla
immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo
specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.
Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.