Zona di produzione: comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.
Presentano una forma sferoidale, leggermente schiacciata ai poli ed una buccia liscia o leggermente rugosa, di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde. L’aroma è intenso e persistente. L’esperidio è apireno, con una tolleranza pari ad un massimo del 5% di frutti contenenti non più tre semi.
Clementine del Golfo di Taranto IGP
Articolo 1.
Denominazione
L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Clementine del Golfo di Taranto" è
riservata ai frutti di clementine derivanti dalla specie C. clementine Hort. ex Tanaka,
indicati nel successivo Art. 2, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal regolamento (CEE) n.2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fomite al consumatore
esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte all'interno del territorio dei
comuni della provincia di TARANTO indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.
Articolo 2.
Varietà
L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Clementine del Golfo dì Taranto"
designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e selezioni clonali: Comune,
Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle "Clementine del Golfo di Taranto" comprende
l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta,
Palagianello, Taranto e Statte.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Il sistema di coltivazione delle "Clementine del Golfo di Taranto", di cui al
presente disciplinare, dev'essere obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato
all'interno dell'area delimitata nel precedente Art.3 e prevede le seguenti tecniche:
a) La potatura è praticata ogni anno a primavera inoltrata, è finalizzata ad
assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati
specialmente nei primi anni.
La forma di allevamento è quella a globo - vaso.
b) La concimazione è sempre basata sullo stato di fertilità del terreno, a seguito di
opportune analisi effettuate con cadenza triennale.
La concimazione di base viene praticata in inverno - primavera con concimi
liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con micro - meso e macro
elementi. Trovano applicazione anche la concimazione fogliare, i fìtoregolatori e
la fertirrigazione.
e) Irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi dell'armo, in assenza di piogge. Il
metodo più in uso è quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla
proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di "marciumf1 nella zona
del colletto.
d) Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle infestanti, l'interramento
dei concimi e la riduzione della perdita d'acqua dal terreno per evaporazione.
e) I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti fìtosanitari a base di
principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere realizzati in
terreni ben drenati.
Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della coltura nelle
diverse fasi.
Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densità da 350 a 750
piante/ha, nei nuovi impianti la densità non deve superare n0 500 piante/ha. Sono
ammessi impianti a sesto dinamico con diversa densità, fino ad un massimo di 25
anni di età.
La produzione unitaria massima consentita per le clementine, è fissata in 50
t/ha.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate,
conformi alla norme di qualità CE sulla commercializzazione del materiale di
propagazione.
I nuovi impianti di agrumi devono essere realizzati usando come esclusivo
porta innesto il Citras aurantium L., volgarmente noto come "Arancio amaro" o"Melangolo" .
La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso delle forbici,
evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza
foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La
tecnica della deverdizzazione non è ammessa.
E' consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti ammessi dalla
legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e in quanto tali, agenti
esclusivamente all'esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell'odore
tipici di ciascuna clementina.
Articolo 5.
Controlli
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P "Clementine del Golfo di
Taranto", sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato
dall'organismo di controllo, che è tenuto a verificare, anche attraverso opportuni
sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. I controlli tecnici saranno
svolti da un Organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui alle norme EN
45011.
I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l'Indicazione
Geografica Protetta Clementine del Golfo dì Taranto, sono tenuti a presentare
all'Organismo di controllo prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli
stessi agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti iscritti
nell'elenco che intendono commercializzare il proprio prodotto con l'Indicazione
Geografica Protetta Clementine del Golfo di Taranto, devono rispettare le procedure
indicate nel piano di controllo predisposto dall'Organismo di controllo prescelto ed
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
L'Indicazione Geografica Protetta "Clementine del Golfo di Taranto" deve
rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme comuni di qualità in vigore, alle
seguenti caratteristiche:
- Forma: sferoidale- leggermente schiacciata ai poli;
- Buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del
30% di colorazione verde;
- Colore della polpa: arancio;
- Calibro minimo: 6 (mm 43/52);
- Contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto mediante
spremitura con pressa a mano;
- Aroma: intenso e persistente;
- Rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra il contenuto
in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido
citrico;
- Apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al
massimo tre semi.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Le "Clementine del Golfo di Taranto" devono essere immesse al consumo:
- in confezioni sigillate del peso massimo di 3 Kg., sulle quali dovrà essere
riportato il logo della denominazione sotto descritta;
- in confezioni non sigillate, superiori a 3 Kg. fino al massimo di Kg.25, con
il logo della denominazione sotto descritta apposto almeno sul 90% dei
frutti contenuti nella confezione.
E' vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche commerciali ed
esprimano ulteriori valutazioni commerciali.
I colori degli imballaggi, nonché la grafica utilizzata, devono essere progettati
e realizzati in maniera tale da apparire facilmente identificabili anche a distanza.
Raggruppati su di un lato dell'imballaggio, dovranno comparire tutte le
indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare.
In particolare, sulle confezioni dovrà apparire, in caratteri chiari e facilmente
distinguibili da ogni altra indicazione, la scritta "Clementine del Golfo di Taranto" in
caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni.
Immediatamente al di sotto delle suindicate indicazioni, dev'essere riportata la
scritta: "Indicazione Geografica Protetta".
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a: nomi, ragioni sociali,
marchi privati muniti di codice di identificazione, purché non inducano il
consumatore in errore od esaltino le caratteristiche dei frutti.
Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle Norme di qualità
vigenti, devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome, ragione
sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; è ammessa la menzione dell'azienda
o frazione da cui provengono gli agrami.
Il marchio INE deve essere riportato sulle produzioni destinate ai Paesi terzi.
Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed
univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica
Protetta, è circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde Pantone
356CV.
Nello spazio compreso tra i due cerchi è inserita, nello stesso colore Pantone
verde 356CV, la scritta: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA.
Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, Pantone 306CV, un frutto di
clementine di colore arancio intenso, Pantone orange 021 CV, con peduncolo e foglia
di colore verde, Pantone 356 CV. In basso, sotto l'immagine del frutto, è riportata la
scritta ""Clementine del Golfo dì Taranto", realizzata nei colori arancio, Pantone
orange 021 CV.
Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, Pantone 356 CV, la sigla
I.G.P.