Le testimonianze della presenza del castagno nell'area di coltivazione della “Castagna di Montella” IGP sono molto antiche. Secondo alcuni, infatti, in quest’area la coltivazione del castagno, originario dell'Asia Minore, risalirebbe ad un periodo compreso fra il VI ed il V secolo a.C.
I Longobardi (571 d. C.), successivamente, avrebbero emanato la prima legge, che si ricordi, per la tutela di questa coltivazione, considerata già a quel tempo una preziosa risorsa. Basti pensare, infatti, all’importanza che assumeva nell’epoca medioevale, la farina di castagna, soprattutto negli assedi di città e castelli, per il pregio di potersi conservare a lungo.
Da quei tempi la storia di Montella e quella del castagno, vera ricchezza di queste zone per la sua molteplicità di impieghi, non si sono più separate.
La “Castagna di Montella” è parte del paesaggio dell’area del Terminio-Cervialto, nella quale, grazie al suo clima e ai suoi terreni, produce un frutto di alta qualità merceologica ed organolettica. La ricchezza del castagno in queste zone non si è limitata solo alla produzione del frutto: esso è stato la principale fonte di legna per le costruzioni, per creare mobili, oltre che come legna da ardere.
La “Castagna di Montella” arrivò, nel XIX secolo, anche negli Stati Uniti e in Canada, al seguito degli emigranti, ed ancor oggi questi due Stati assorbono oltre la metà della produzione.
L'area di produzione della “Castagna di Montella” IGP è concentrata nell’area del Terminio-Cervialto e limitata in particolare ai territori dei comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano (contrada Bolifano).
L’Indicazione geografica protetta “Castagna di Montella” è riferita alle castagne prodotte per il 90% dalla varietà Palummina e per il restante 10% dalla varietà Verdole. Le caratteristiche distintive della“Castagna di Montella” IGP sono rappresentate da una pezzatura media o medio-piccola (75-90 frutti per Kg) e la forma rotondeggiante del frutto, con faccia inferiore piatta, base convessa e sommità ottusa mediamente pelosa. Il seme ha polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce. La buccia (pericarpo) è sottile e di colore marrone carico, facilmente distaccabile. Proprio la forma del frutto giustifica l’etimologia del nome della varietà Palommina, forma che ricorda la somiglianza di una colomba che in dialetto si traduce appunto in “palomma”. Grazie alle elevate caratteristiche di fragranza, sapidità e serbevolezza, la “Castagna di Montella” IGP viene utilizzata allo stato fresco (comprendendo anche il surgelato) e allo stato secco in guscio o senza. Sotto l’aspetto dietetico nutrizionale, la “Castagna di Montella” è particolarmente rilevante per il contenuto in carboidrati, mentre scarso è il contenuto proteico. Oltre che come caldarroste, le castagne di Montella sono particolarmente richieste dall’industria di trasformazione per uso marron glacés, marmellate, al naturale, purea. Ottime per guarnire carni e nelle minestre, ma il loro impiego si esalta soprattutto nella preparazione di dolci, di diverso tipo.
Castagna di Montella IGP
Articolo 1.
LIndicazione Geografica Protetta1 Castagna di Montella è riservata ai frutti che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La Castagna di Montella è prodotta in provincia di Avellino nellintera circoscrizione dei
comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e per il
comune di Montemarano, limitatamente alla contrada Bolifano che si identifica nella zona
delimitata dalla strada statale 7 e precisamente quella ubicata a sud della strada stessa.
Articolo 3.
La Castagna di Montella deriva almeno per il 90% dalla varietà Palummina e,
per il restante 10% al massimo, da altre varietà e in particolare dalla Verdola.
La Castagna di Montella corrisponde alle seguenti caratteristiche:
- pezzatura: media o medio-piccola (75-90/Kg);
- forma: prevalentemente rotondeggiante, con faccia inferiore piatta, base
convessa, sommità ottusa mediamente pelosa;
- torcia: di limitata lunghezza;
- cicatrice ilare: di forma ellittica;
- pericarpo: sottile, di colore marrone chiaro, facilmente staccantesi dallepisperma che, a sua volta, si separa con facilità dal seme;
- seme: di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei castagneti da frutto destinati alla
produzione della Castagna di Montella devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati dai 500 ai 1.000 metri s.l.m.
su terreni di giacitura ed esposizione adatti.
I sesti dimpianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche dei frutti.
E vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di frutti ammessa per la produzione della Castagna di Montella è
stabilita in Kg. 25 per pianta ed in q.li 30 per ettaro. Il numero delle piante per ettaro
varia da un minimo di 80 ad un massimo di 160.
Anche in annate eccezionali favorevoli la resa per pianta e per ettaro di castagne
che utilizzano la denominazione di origine controllata dovrà essere riportata ai suddetti
limiti di produttività attraverso unaccurata cernita dei frutti che assicuri la rispondenza
del prodotto ai requisiti qualitativi di cui allart. 3.
Articolo 5.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamenti del prodotto con la cura e
con la disinfestazione, rispettivamente in acqua fredda ed in acqua calda, secondo le
tecniche già acquisite localmente, possono essere effettuate su tutto il territorio della
provincia di Avellino.
Ai fini della commercializzazione il prodotto può essere conservato, per graduarne
la vendita, in locali idonei.
Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 4 ottobre dellanno
di produzione.
Articolo 6.
La Castagna di Montella allo stato fresco, allatto dellimmissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
prodotto fresco selezionato e calibrato in diverse pezzature come previsto dal
decreto ministeriale 10 luglio 1939, recante norme speciali tecniche per lesportazione
delle castagne. Le norme di cui trattasi si applicano sia per la commercializzazione del
prodotto nellambito dei Paesi CEE che per lesportazione verso Paesi terzi;
prodotto confezionato in sacchetti di juta, in reti o contenitori di plastica o di altro
materiale idoneo, recanti lindicazione geografica protetta1 Castagna di Montella, i dati
relativi alla pezzatura, al peso, allannata di produzione nonché la scadenza per il
consumo. Sono ammesse anche le confezioni sottovuoto.
Articolo 7.
La Castagna di Montella può essere commercializzata anche allo stato secco: in
guscio, sgusciata intera o sfarinata.
Il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
ottenuto con lessiccazione su metati o graticci ed a fuoco lento e continuo
alimentato esclusivamente da fascine e da legna di qualunque essenza, secondo le
tecniche locali tradizionali già acquisite dai produttori;
umidità contenuta nei frutti interi o sfarinati non superiore al 15%;
immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, etc.);
la resa di castagne secche con guscio relativa a 1 q.le non può superare la
percentuale del 60%;
le castagne secche sgusciate devono essere intere, sane, di colore bianco paglierino
e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, etc.).
Le castagne secche in guscio, sgusciate intere o sfarinate devono essere
commercializzate in contenitori di materiale idoneo alla conservazione previsto dalle leggi
vigenti. Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di
mercato e devono riportare lindicazione geografica protetta1 Castagna di Montella.
Per il prodotto secco in guscio, è facoltativo procedere alla calibratura per la vendita
al fine di ottenere pezzature migliori.
Ai fini della commercializzazione e della esportazione del prodotto secco si applicano
le norme di cui al citato decreto ministeriale 10 luglio 1939.
Articolo 8.
Allindicazione geografica protetta1 Castagna di Montella è vietata laggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.
E consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il
consumatore.
E consentito altresì luso, sia per il prodotto fresco che per quello secco, di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone e località e aziende comprese nei territori dei comuni di cui allart.2 e dai quali
effettivamente provengono le castagne con lindicazione geografica protetta.