Riconoscimento CE: 2011
La zona di produzione della IGP “Carciofo Brindisino” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.
Già a partire dalla prima metà del 1700 si trovano testimonianze della reputazione del Carciofo Brindisino. I ricettari di diversi Seminari presenti nel territorio pugliese, fanno infatti riferimento a pietanze a base di questo carciofo fin dal 1736.
Tra le caratteristiche peculiari del “Carciofo Brindisino” di particolare importanza è la precocità delle produzioni che consentono a questo prodotto di essere presente sui mercati a partire già dal mese di ottobre.
Il “Carciofo Brindisino” si distingue poi per la particolare tenerezza e sapidità dei capolini e in particolare, della parte basale delle brattee che si presentano compatte, carnose e tenere e del ricettacolo, carnoso e gustoso. Queste caratteristiche, determinate da uno scarso contenuto di fibra conferiscono un particolare pregio al “Carciofo Brindisino” per le varie destinazioni culinarie. Il sapore dolce, lo rende inoltre apprezzato anche per il consumo crudo.
Carciofo Brindisino IGP
Articolo 1.
Denominazione.
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Carciofo Brindisino” è riservata ai carciofi allo stato
fresco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 510/2006, e
indicati nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Descrizione del prodotto.
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Carciofo Brindisino” designa i carciofi della specie
Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Hayek riferibili all’ecotipo “Carciofo Brindisino”,
prodotti nel territorio definito nel successivo art. 3.
Le caratteristiche morfologiche della pianta del “Carciofo Brindisino” sono rappresentate da taglia
di altezza media con elevata attitudine pollonifera, foglie di colore verde, inermi con eterofillia
elevata. Ciclo vegetativo da luglio a giugno; epoca di produzione autunnale-vernino-primaverile.
Il “Carciofo Brindisino” ammesso a tutela, all’atto dell’immissione al consumo, deve avere le
seguenti caratteristiche:
- capolino di forma cilindrica, con altezza minima di 8 cm e diametro minimo di 6,
mediamente compatto, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice
arrotondato intero o lievemente inciso, inerme o talvolta con una piccola spina; brattee
interne di colore bianco verdastro con lievi sfumature violette, gambo non superiore a 10
cm, spessore sottile o medio;
- capolini integri, di aspetto fresco, privi di segni di avvizzimento, sani (esenti da danni
provocati da parassiti), puliti, privi di odori e/o sapori estranei;
- categoria commerciale “Extra” e “I”.
Articolo 3.
Zona di produzione.
La zona di produzione della IGP “Carciofo Brindisino” di cui al presente disciplinare, comprende
l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino
San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e
Carovigno.
Articolo 4.
Prova dell’origine.
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In
questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle
particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché
attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la
tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento.
La tecnica di produzione della IGP “Carciofo Brindisino” è la seguente:
− il materiale da propagazione deve provenire esclusivamente da piante appartenenti all’ecotipo“Carciofo Brindisino” coltivate nell’area di produzione indicata nell’art. 3, o da vivai accreditati
di cui al D.M. del 14/04/1997 che utilizzano materiale di propagazione di categoria C.A.C.
(Conformitas Agraria Communitatis) proveniente dalla zona di produzione, e costituito da:
- carducci
- parti di ceppaia (zampe, tozzetti)
- ovoli (ramificazioni quiescenti inserite alla base del fusto)
- piantine micropropagate
- piante da vivaio provenienti da germoplasma risanato
- piante da seme
- prima dell'impianto è necessaria una lavorazione profonda del terreno alla quale ne seguono
altre più superficiali;
- gli organi di propagazione, in fase di quiescenza e/o pre – germogliati, vengono trapiantati in
pieno campo tra luglio e ottobre. Le raccolte dei carciofi iniziano dal 1 novembre e terminano il
30 maggio dell’anno successivo;
- la densità di piantagione non deve superare le 8.000 piante/ha. In funzione della tecnica
colturale adottata la distanza tra le file può variare fra 80 e 120 cm sulla fila e 120 -180 cm tra le
file;
- la rotazione deve essere almeno biennale, alternando il carciofo con colture miglioratrici, da
rinnovo o seminativi;
- la concimazione prevede interventi di fondo e successivi apporti, anche con il metodo della
fertirrigazione, durante il ciclo colturale. Le dosi massime consentite non devono superare i 300
kg/ha di azoto, i 120 kg/ha di P2O5 e i 150 kg/ha di k2O e microelementi. E’ vietato l’uso di
fitoregolatori di sintesi;
- per l’irrigazione devono essere previsti sistemi a microportata di erogazione;
- per il controllo delle avversità fitosanitarie e delle infestanti, nella scelta dei mezzi d’intervento è obbligatorio rispettare le norme di difesa integrata del carciofo aggiornate dalla Regione
Puglia – Osservatorio Fitosanitario Regionale - e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il “Carciofo Brindisino” deve essere raccolto con cura evitando danni meccanici in tutte le fasi di
raccolta, trasporto, consegna allo stabilimento di condizionamento. La raccolta deve essere
eseguita a mano, tagliando lo stelo (gambo) del carciofo ad una lunghezza non superiore a 10 cm,
con l’eventuale presenza di 1 o 2 foglie.
Il “Carciofo Brindisino” deve essere conservato in luoghi freschi, coperti, arieggiati, non soggetti a
ristagni di umidità.
Il “Carciofo Brindisino” deve essere condizionato nel territorio dei comuni di cui all’art. 3 al fine di
evitare danni e/o deterioramento qualitativo degli stessi. Si tratta di un prodotto facilmente
deperibile che se non condizionato mal sopporta manipolazioni e spostamenti. Infatti i processi di
decadimento della qualità, quali imbrunimenti ed avvizzimenti, sono tanto più evidenti quanto più
aumenta il tempo di conservazione; pertanto il trasporto e il condizionamento del prodotto devono
essere effettuati nei territori di produzione. Il condizionamento consiste in una o più delle seguenti
operazioni:
- sgambatura: taglio totale o parziale del gambo. La porzione rimanente del gambo può inoltre
essere ripulita della parte fibrosa esterna;
- spuntatura: consiste nel taglio della parte apicale delle brattee del carciofo;
- rimozione delle brattee esterne: consiste nel rimuovere le brattee più fibrose del capolino per
garantire l’immediata fruibilità del prodotto;
- etichettatura ed imballaggi.
Articolo 6.
Legame con l’ambiente.
Da un punto di vista storico le prime notizie sul consumo di carciofo nel Salento risalgono al 1736:
in tale anno nel Seminario di Otranto risulta servito per due volte il carciofo prodotto in quell’area
nel mese di aprile. Inoltre nel 1773 l’Abate Vincenzo Corrado, di Oria, riporta una quindicina di
ricette in cui è presente il carciofo.
Le prime rilevazioni statistiche sulla coltivazione del carciofo in provincia di Brindisi risalgono al
1930 quando questa coltura era praticata su circa 60 ettari in particolare nei comuni di Carovigno
(18 ha), Mesagne (16 ha), Brindisi (13 ha), San Vito dei Normanni (9 ha). Secondo i dati
dell’ISTAT nel 1946 furono superati i 100 ha, nel 1961 i 2000 ha, nel 1965 i 5000 ha, nel 1979 i
7000 ha e negli anni 80 i 9000 ha.
Le condizioni climatiche del territorio di coltivazione del “Carciofo Brindisino”, sono tipicamente
mediterranee, ed hanno favorito la diffusa presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli
evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione si trovano anche nel gran numero di piatti a
base di carciofo che caratterizza la cucina locale, e nell’elevato grado di specializzazione dei
produttori dell’area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate da padre in figlio.
Il territorio di coltivazione del “Carciofo Brindisino” conferisce ai capolini particolari
caratteristiche qualitative ed organolettiche. In particolare i suoli ricchi di potassio, unitamente ai
fattori umani e alle peculiarità dell’ecotipo utilizzato, conferiscono ai capolini caratteristiche di
tenerezza e sapidità che sono determinati da una scarsa presenza di fibra e un elevato contenuto di
inulina, sostanze fenoliche e flavonoidi. Tali caratteristiche sono conferite dalla particolare
composizione dei suoli, cioè i terreni sabbiosi calcarei d’origine costiera, meglio conosciuti come “tufi”, che accompagnano il litorale adriatico specialmente nel tratto Brindisino.
Per struttura e composizione abbastanza fertili sono le terre sui “tufi” e le sabbie argillose; mentre
sono in genere poco fertili le sabbie, le argille marnose e i terreni alluvionali sabbiosi.
Generalmente sono suoli con contenuto medio di azoto, basso di fosforo ed elevato di potassio. I
terreni risultano mediamente dotati di sostanza organica, hanno un pH neutro o sub-alcalino ed una
buona capacità idrica di campo.
Le tecniche di coltivazione messe a punto dagli agricoltori nei territori delimitati per la produzione
del “Carciofo Brindisino” unitamente alle condizioni pedoclimatiche del suddetto territorio,
conferiscono la precocità che consente la presenza sul mercato già dal mese di ottobre; inoltre la
tenerezza e delicatezza dei capolini, in particolare nella parte basale delle brattee, ed il ricettacolo
carnoso e gustoso, rappresentano caratteristiche di pregio per le varie destinazioni culinarie. Le
caratteristiche del carciofo rimangono pressoché invariate nel corso dei cicli produttivi, a motivo
della standardizzazione della tecnica colturale.
La giacitura pianeggiante del territorio consente di ottenere una produzione di capolini con
caratteristiche morfologiche omogenee.
Tutto l’areale è caratterizzato da clima mediterraneo con inverni miti ed estati caldo-umide, per
effetto dell’azione di eventi atmosferici del mediterraneo Nord orientale. La media delle
temperature nei mesi freddi si attesta intorno ai 9°C, mentre nei mesi caldi attorno ai 25,5 °C. Non
si riscontrano, se non in rari casi, fenomeni di forti escursioni termiche. Le precipitazioni, frequenti
in autunno e in inverno, si attestano attorno ai 550 mm. di pioggia/anno. La primavera e l’estate
sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità.
L’armonia fra questi elementi pedoclimatici contraddistingue il nostro territorio rendendolo
particolarmente adatto alla produzione del “Carciofo Brindisino” con qualità specifiche tali da
caratterizzarlo e farlo apprezzare dai mercati nazionali ed esteri.
La spiccata vocazione del territorio ha portato, negli ultimi decenni, all’incremento della superficie
coltivata a carciofo, tanto che attualmente circa il 20% della produzione nazionale di carciofi
proviene dalla provincia di Brindisi.
Articolo 7.
Controlli.
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006 dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Brindisi Via Bastioni Carlo V n. 4/6 – 72100 Brindisi
Articolo 8.
Etichettatura e Imballaggi.
Il “Carciofo Brindisino” viene immesso al consumo utilizzando contenitori, con capienza da un
minimo di “1” (un) carciofo fino ad un massimo di “25” (venticinque) carciofi, realizzati con
materiale di origine vegetale, di cartone o altro materiale riciclabile consentito dalla normativa,
chiusi con un sigillo che dopo l’apertura diviene inutilizzabile.
Su ogni confezione deve essere apposto il logotipo della IGP più avanti descritto ed una etichetta
sulla quale sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili le
seguenti indicazioni:
- la denominazione “Carciofo Brindisino” e il simbolo comunitario IGP;
- nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del confezionatore e del produttore
di carciofi;
- categoria di qualità “Extra” o “I”;
- il numero dei carciofi o dei capolini;
- ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.
Tutte le diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppate nel medesimo campo
visivo e presentate in modo chiaro, leggibile e indelebile.
Il logotipo IGP “Carciofo Brindisino” è costituito da un cerchio con bordo dentellato, di colore
arancio chiaro, recante al centro un’immagine antropomorfa di un carciofo di colore verde.
Alle spalle dell’immagine del carciofo, sulla sinistra, è rappresentata la stilizzazione del
monumento al Marinaio della città di Brindisi. Sempre sullo sfondo sono rappresentati inoltre il
cielo, il mare e la terra, quest’ultima come simbolo dell’agricoltura.
L’immagine del carciofo è contornata da una cornice, sempre di forma circolare e di colore
arancione, che riporta all’interno la dicitura: “IGP CARCIOFO BRINDISINO” di colore verde
scuro.
Il logotipo IGP “Carciofo Brindisino” è costituito dal marchio rappresentato nella seguente
immagine, la cui massima riduzione consentita è fissata in 2 cm di diametro. Sono inoltre
utilizzabili anche la versione in bianco e nero e monocromatica di colore verde
E’ vietata l’aggiunta di qualunque qualificazione non espressamente prevista nel presente
disciplinare, e/o eventuali indicazioni accessorie aventi carattere laudativo o tendenti a trarre in
inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.