La zona di produzione del “Cappero di Pantelleria” comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria in provincia di Trapani (Sicilia).
Il Cappero di Pantelleria IGP presenta bottoni fiorali di forma globosa, subsferica, raramente lunga o conica, di colore verde tendente al senape. L’odore è aromatico, forte e caratteristico, mentre il sapore è aromatico e salato. I cappereti destinati alla produzione del Cappero di Pantelleria IGP sono costituiti dalla specie botanica Capparis spinosa, varietà Inermis, cultivar Nocellara.
Cappero di Pantelleria IGP (foto http://a.marsala.it)
Articolo 1.
L’Indicazione Geografica Protetta "Cappero di Pantelleria" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La zona di produzione del "Cappero di Pantelleria" comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria in provincia di Trapani.
Articolo 3.
I cappereti destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria" debbono essere costituiti da piante della specie botanica "cappero spinosa" varietà inermis cultivar nocellara.
I cappereti aventi le caratteristiche sopraindicate, su richiesta dei conduttori interessati redatta su modello conforme predisposto dalla Camera di Commercio di Trapani, possono essere iscritti, previo accertamento degli organi tecnici della Regione Sicilia, all’albo del "Cappero di Pantelleria".
Gli accertamenti tecnici concernono la rilevazione delle superfici dei cappereti, il numero delle piante, la rispondenza varietale e quant’altro utile ad assicurare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione.
Il suddetto albo è istituito, attivato e aggiornato dalla C.C.I.A.A. di Trapani.
Articolo 4.
Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei capperi destinati alla produzione della Indicazione Geografica Protetta "Cappero di Pantelleria" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (Capperi) le caratteristiche specifiche.
Le piante di cappero debbono essere impiantate ad una distanza minima di m 2,5 lungo la fila e di m 2,5 tra le file, con una densità di n° 2000 piante per ettaro.
La produzione massima di capperi freschi, aventi diritto alla I.G.P. "Cappero di Pantelleria", pur con le variabili annuali in funzione dell’andamento climatico, è fissata in kg 1,5 per pianta ed in ql 30 per ettaro.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione per pianta e per ettaro di capperi da utilizzare con l’Indicazione Geografica Protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività attraverso accurata cernita.
Articolo 5.
L’inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente autorizzato dagli organi tecnici della regione Sicilia su proposta dei produttori, e si protraggono da inizio maggio fino a tutto ottobre.
La raccolta procede a mano e scalarmente, lasciando sulla pianta i bottoni fiorali che non hanno raggiunto un sufficiente stato di maturazione.
La denuncia di produzione dei capperi destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria" deve essere effettuata dagli interessati iscritti all’albo, entro il decimo giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di raccolta, indicando la quantità parziale di prodotto raccolto e la presunta produzione globale dell’annata, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dalla Camera di Commercio di Trapani che provvede a rilasciare ricevuta frazionata agli interessati.
Il termine ultimo di presentazione delle denunce scalari di produzione è fissato alla data del 15 novembre di ogni anno.
Gli organi tecnici della regione Sicilia possono verificare con sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzioni e delle condizioni di coltivazione.
Le operazioni di salatura e l’acquisizione delle caratteristiche previste per l’immissione al consumo del cappero debbono essere effettuate esclusivamente nel territorio dell’isola di Pantelleria. I capperi commercializzati prima dell’acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6, fuori dalla zona di produzione, perdono in via definitiva il diritto di utilizzo della Indicazione Geografica Protetta e di qualsiasi riferimento geografico.
Le operazioni di salatura a secco con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto.
Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci giorni, la massa di capperi viene addizionata di sale marino nella misura del 40% ed è giornalmente rimescolata al fine di favorire la fermentazione lattica, che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche: trascorso il periodo di tempo sopraindicato viene eliminata l’acqua di vegetazione estratta con la salatura.
La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino nella misura del 25% rispetto al totale della massa derivante dal primo processo di salatura.
Attraverso rimescolamento e sgrondo giornaliero della fase liquida, risultante da ulteriore naturale deposito dell’acqua di vegetazione, i capperi acquistano le caratteristiche per l’immissione al consumo, raggiungendo idonea maturazione dopo circa una decina di giorni.
Articolo 6.
Il "Cappero di Pantelleria" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;
- colore: verde tendente al senape;
- odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei;
- sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria al sale marino;
- umidità: 54%;
- peso specifico medio: 0,6;
- calibro medio dei capperi: 9 mm;
- sale marino presente mediante nei capperi: 25%.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione della Indicazione Geografica Protetta "Cappero di Pantelleria" le diciture "Cappero di Pantelleria" e "Indicazione Geografica Protetta" devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria.
Nello stesso campo visivo devono essere compresi gli altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all’origine. Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto, possono essere riportate anche in altro campo visivo.
Articolo 8.
Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione con la denominazione "Cappero di Pantelleria" un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale e dell’art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 109.