La zona di produzione del "Basilico genovese" D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque.
Si distingue per le sue foglie di dimensione medio-piccola, con forma ovale e convessa, ed il colore verde tenue che le caratterizza. Il profumo è - rispetto ad altri tipi di basilico - particolarmente delicato ed assolutamente privo di quella fragranza di menta spesso riscontrabile in questo frutto della terra quando viene coltivato in altre località.
Basilico Genovese DOP (foto www.levele-albenga.it)
Articolo 1.
La denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”, di seguito indicata con la
sigla DOP, è riservata, nel settore orticolo, a basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Sementi e caratteristica della pianta
Le sementi impiegabili per la produzione del “Basilico genovese” D.O.P. devono
appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o selezioni autoctone, ed avere le
caratteristiche di seguito elencate:
- pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;
- densità del fogliame classificabile nelle classi di espressione intermedie (medio-bassa,
media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);
- forma della foglia ellittica;
- bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;
- piano della lamina fogliare piatto o convesso;
- assenza totale di aroma di menta;
- aroma intenso e caratteristico.
Articolo 3.
Zone ed epoca di produzione
La zona di produzione del “BASILICO GENOVESE” D.O.P. è delimitata al solo versante
tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello
spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la
rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del
prodotto, facilmente deteriorabile.
Le produzioni sono realizzabili durante tutto l’arco dell’anno.
Articolo 4.
Legame storico della coltura con l’area geografica
Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai
Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo
uso venne esteso anche a quello culinario.
Il nucleo originario di produzione era circoscritto all’areale genovese. Consolidandosi le
condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose
ricette e del celeberrimo pesto genovese, la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta
la fascia marittima del territorio ligure.
Articolo 5.
Elenco dei produttori e denunce di coltivazione
I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della
DOP “Basilico Genovese” dovranno iscriversi all’Elenco dei Produttori gestito dallo specifico
organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno 30
giorni prima della semina:
- le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta
- la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione)
- dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all’interno di quanto
stabilito nel presente disciplinare.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si
impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.
E’ fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare.
Terreno e ambienti di coltivazione
La coltivazione del “BASILICO GENOVESE” DOP può essere effettuata nei seguenti
ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo.
In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l’anno purché venga assicurata una
ventilazione continua 24 ore/giorno, rinnovando l’intero volume di aria contenuta nella serra
almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al
tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall’opportuna gestione delle aperture di
ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell’impianto di
riscaldamento di soccorso.
Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non
garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.
La coltivazione del “BASILICO GENOVESE” DOP in ambiente protetto può essere
eseguita sia su bancale, sia in piena terra.
E’ vietata la produzione di “BASILICO GENOVESE” DOP su substrati privi di terreno naturale.
Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale
prelevato, nella stessa area in cui insiste l’azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno
naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare
ammendamenti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.
E’ vietato l’uso del bromuro di metile per la disinfezione del terre.
Denuncia di produzione
Le produzioni consentite nell’arco dell’intero anno sono:
1) CONSUMO FRESCO:
in coltura protetta: 7000 piantine /mq./anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in
bouquet da30 a 100 piantine.
in piena aria: 2000 piantine /mq./anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in
bouquet da 30 a 100 piantine.
2) PER LA TRASFORMAZIONE:
in coltura protetta: 10 Kg./mq/anno;
in piena aria: 8 Kg/mq/anno.
Articolo 6.
Elementi che comprovano il legame dell’ambiente.
È noto a tutti che il basilico coltivato versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da
profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di
menta che rappresenta una tara per l’uso in cucina di questa pianta.
La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del
prodotto saranno verificati dall’organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto
organismo gestirà un apposito elenco di produttori di “BASILICO GENOVESE” DOP.
Articolo 7.
Organismo di controllo
Il controllo sarà effettuato da un Organismo conforme alle previsioni dell’art. 10
Regolamento (CEE) n. 2081/92.
Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o
bouquet conseguiti a metro quadro.
Articolo 8.
Confezionamento
1) basilico da commercializzare fresco:
La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare
una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo,
con quattro coppie di foglie vere.
Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o “mazzetto” e il mazzo grande o“bouquet”.
Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici, è confezionato con carta
per alimenti contrassegnata dal marchio D.O.P. ed è legato singolarmente.
Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del “bouquet”; un bouquet è
costituito dall’equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in
modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.
Nella preparazione dei mazzi è consentita l’utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con
le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.
Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in
materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con il logo della DOP e
con il marchio aziendale completo. L’identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e
posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al logo e alla dicitura della
DOP.
2) Basilico per la trasformazione
Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante
integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla
trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione
DOP.