Arancia Rossa di Sicilia IGP
Atlante dei prodotti tipici - Prodotti DOP e IGP - Ortofrutticoli

Zona di produzione

Provincia di Catania - Comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Santa Maria di Licodia, Scordia e Randazzo limitatamente all'area detta "isola di Spanò".
Provincia di Siracusa - Comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino e Noto.
Provincia di Enna - Comuni: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova e Troina limitatamente all'area detta "Cugno di Troina".
Provincia di Ragusa - Comuni: Acate, Comiso, Chiaramonte e Vittoria.

Varietà

Varietà Tarocco: si pensa nasca da una mutazione gemmaria del comune Sanguinello scoperta in un agrumeto di Francofonte tra otto e novecento. La maturazione nei terreni in collina e meglio esposti inizia a metà di dicembre e termina, nelle aree tardive, verso metà maggio.
Varietà Moro: originaria della zona di Lentini e ora diffusa nelle aree di Catania e Siracusa, questa cultivar è la prima a maturare tra le arance rosse: è possibile gustarla dai primi di dicembre a metà marzo.
Varietà Sanguinello: è presente da lungo tempo nelle aree arancicole delle province di Catania e Siracusa. Insieme al Sanguinello moscato, è la più importante cultivar italiana di media stagione: infatti la maturazione inizia in febbraio ma il grosso della raccolta avviene tra marzo e aprile.

Arancia Rossa di Sicilia IGPArancia Rossa di Sicilia IGP (foto www.tutelaaranciarossa.it)

Disciplinare di produzione - Arancia Rossa di Sicilia IGP

Articolo 1.
La indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" è riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" è riservata alle seguenti varietà:

  • Tarocco, con i cloni: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso,
    Tarocco Nucellare 57-IE-1, Tarocco Nucellare 61-1E-4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè,
    Tarocco rosso.
  • Moro, con i seguenti varietà e cloni: Moro Comune, Moro Nucellare 58-8D-l;
  • Sanguinello, con le varietà ed i cloni: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato,
    Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello
    Moscato Cuscunà;

coltivate in purezza varietale, nel territorio idoneo della Regione Sicilia definito nel successivo art.3.

Articolo 3.
La zona di produzione dell'"Arancia rossa di Sicilia" comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale per la coltivazione dell'Arancia ed è così individuato:
Provincia di Catania - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni:
Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Santa Maria di Licodia, Scordia e Randazzo limitatamente all'area detta "isola di Spanò".
Provincia di Siracusa - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino e Noto
Provincia di Enna - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova e Troina limitatamente all'area detta "Cugno di Troina".
Provincia di Ragusa: Acate, Comiso, Chiaramonte e Vittoria.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell "Arancia rossa di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una
normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densità di piante per ettaro è normalmente compresa tra 230 e 420 Per gli impianti esistenti e destinati ad esaurimento è ammessa una densità fino ad un massimo
di 725 piante per ettaro.
Per i sesti dinamici la densità è compresa tra 600 e 840 piante per ettaro.
Per i nuovi impianti sono ammessi altri sesti su proposta dell'Assessorato per l'Agricoltura della Regione Sicilia, previo parere dell'Istituto Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, purché non siano modificate le caratteristiche dei frutti.
I portainnesti idonei sono i seguenti: arancio amaro, citrange Troyer, citrange Carrizo, Poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta stabilità genetica.
Le operazioni colturali e le modalità di raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzati, il distacco dei frutti viene effettuato con l'ausilio di forbicine di. raccolta che operano il taglio del peduncolo.
La produzione unitaria massima consentita di "Arancia rossa di Sicilia" per le tre varietà è fissata in quintali 300 per ettaro. Per le selezioni clonali "Tarocco Nucellare", "Moro Nucellare" e"Sanguinello Nucellare" la produzione unitaria massima consentita è di q.li 360 per ettaro.
A detti limiti, anche in annate, eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita, purché la produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti.
È fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

Articolo 5.
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità è accertata dalla Regione Sicilia.
Gli aranceti idonei alla produzione dell "Arancia rossa di Sicilia" sono inseriti in apposito Albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale Albo deve essere depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
Il Ministero per le politiche agricole, ai fini dell'attivazione del suddetto Albo emanerà apposite disposizioni ove saranno stabilite le modalità per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di produzione, per la modulistica da adottarsi per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.
Saranno altresì stabiliti criteri e norme per l'eventuale delega dei controlli ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 nonché per le caratteristiche del logo figurativo della indicazione geografica protetta.

Articolo 6.
I frutti di "Arancia rossa di Sicilia" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Arancia rossa di Sicilia Tarocco
- forma: obovata o globosa, con base più o meno prominente ("Muso" lungo o corto)
- colore della buccia: arancio con parti colorate in rosso granato più o meno intenso;
- colore della polpa: arancio con screziature rosse più o meno intense in relazione all'epoca di raccolta;
- calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
- resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice;
- contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix;
- rapporto di maturazione: minimo 7,0, determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro.
Arancia rossa di Sicilia Moro
- forma: globosa o ovoidale;
- colore della buccia: arancio con sfumature più intense su un lato del frutto;
- colore della polpa: interamente rosso vinoso a maturazione avanzata;
- calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
- resa in succo: minima 40, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice; contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10, espresso in gradi Brix;
- rapporto di maturazione: minimo 6,5, determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro. Può essere tollerato il rapporto di 5,5 per i frutti raccolti nel mese di dicembre;
Arancia rossa di Sicilia Sanguinello
- forma: globosa o obovata;
- colore della buccia: arancio con sfumatore rosse;
- colore della polpa: arancio con screziature rosse;
- calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
- resa in succo: minima 40% determinata mediante spremiagrumi con birillatrice;
- contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix;
- rapporto di maturazione: minimo 8,0 determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro.
Il colore della buccia e della polpa dei frutti delle tre cultivar può presentare variazione della descrizione suddetta in relazione all'epoca di raccolta ed alla caratteristica del clone.
Su proposta dei produttori interessati, il Ministro per le Politiche Agricole, nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola di cui alla direttiva (CEE n.91/676 Allegato IV) può stabilire limiti di residui di fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento del livello qualitativo stabilito nel presente disciplinare.

Articolo 7.
L Arancia rossa di Sicilia è immessa al consumo con il logo della Indicazione Geografica Protetta figurante su ogni frutto e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione "Arancia rossa di Sicilia", immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).
Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione "Indicazione Geografica Protetta". È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine, Extra, Superiore, Selezionato, Scelto, e similari.
È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l acquirente; nonché eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.

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