Riconoscimento CE: Reg. CE n. 507 del 15.06.09 (GUCE L. 151 del 16.06.09)
L’areale di produzione dell’Abbacchio Romano comprende l’intero territorio della regione Lazio che grazie alla natura dei rilievi (monti calcarei e vulcanici, colline, pianure alluvionali), ad una temperatura media annuale variabile tra 13 -16° C, alle precipitazioni annuali (comprese tra valori minimi di 650 mm, lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm, nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm, in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini), permette di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare alcuno stress agli animali.
L’agnello da latte, Abbacchio Romano, è nutrito con latte materno, tuttavia, è prevista l’integrazione pascolativa con alimenti naturali ed essenze spontanee. Le pecore "madri" usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici della Regione Lazio anche se è ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Il pascolo può essere naturale e casuale, ma, talvolta, il pastore coltiva erbai che fa pascolare a rotazione a causa della discontinuità vegetativa dei pascoli naturali che non consente una disponibilità costante di foraggio. Agnelli e pecore "madri" non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Nel periodo estivo si pratica la tradizionale monticazione. Questa pratica permette all'animale di sfuggire alla calura estiva, e alle pecore “madri” di nutrirsi di foraggi freschi. In queste condizioni, le pecore “madri” non sottoposte a nessuno stress ambientale e nutrizionale, influenzano positivamente, con il loro latte, la qualità della carne dell'Abbacchio Romano. Entro dieci giorni dalla nascita, gli agnelli sono identificati mediante apposizione sull'orecchio sinistro di una fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento, completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo. Gli agnelli vengono macellati ad un’età variabile tra i 28-40 giorni, ad un peso morto che può raggiungere gli 8 kg. La macellazione avviene entro 24 ore dal conferimento al mattatoio.
Abbacchio Romano IGP (www.abbacchioromanoigp.it)
Articolo 1.
Denominazione
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Abbacchio Romano" è riservata
esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all’art. 3, che
siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e
identificazione.
Articolo 2.
Descrizione del prodotto
All’atto dell’immissione al consumo la carne di “Abbacchio Romano” presenta le
seguenti caratteristiche:
- Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
- Tessitura: fine;
- Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso
Articolo 3.
Delimitazione dell’area di produzione
La nascita, l’allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione
dell’“Abbacchio Romano” devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio, come
meglio individuato dalla cartografia allegata.
Articolo 4.
Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui
all’art. 3.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i
prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli
allevatori, macellatori e sezionatori/confezionatori in appositi elenchi gestiti
dall'organismo di controllo, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento
e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità da
monte a valle della filiera produttiva.
Inoltre, gli animali destinati alla produzione di Abbacchio Romano IGP dovranno essere
identificati, non oltre 10 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro
d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione 2
dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
Materia prima
La materia prima dell’ “Abbacchio Romano” è costituita dalla carne e parti dell’animale di
agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell’area geografica di
cui all’art. 3: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi
incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci.
Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età. Gli agnelli sono distinti secondo
quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia:
- Agnello “da latte” (sino ai 8 kg di peso morto)
Metodo di allevamento
Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E’ consentito, il ricovero in idonee
strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con
particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e
pavimentazione. Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento
naturale). E’ consentita l’integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze
spontanee. Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai
tipici dell’area geografica di produzione di cui all’art. 3. E’ ammesso il ricorso
all’integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l’utilizzo di sostanze di
sintesi e di organismi geneticamente modificati.
Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a
stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.
Nel periodo estivo, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.
Macellazione
L’attività di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrà
avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena
giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe
anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovrà essere liberata dell’apparato
intestinale, ivi compresa l’asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare
integro all’interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la
carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo
aderente alla carcassa.
La carcassa di “Abbacchio Romano” deve presentare alla macellazione le seguenti
caratteristiche:
- Peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg;
- Colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete
addominale);
- Consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
- Colore del grasso: bianco;
- Consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta
l’attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20°C);
- Copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non
eccessivamente i reni.
L’agnello designato dall’Indicazione Geografica Protetta “Abbacchio Romano”, può
essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:
- Intero;
- Mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;
- Spalla;
- Coscio;
- Costolette;
- Testa e coratella (cuore, polmone e fegato)
Articolo 6.
Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
Gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente sono rappresentati da:
1.1. Fattori naturali
6.1.1. L’intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche
pedoclimatiche, quali:
- rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
- temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;
- precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di
1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800- 2.000 mm in corrispondenza del
Terminillo e dei Simbruini;
- di sfruttare le condizione migliori per l’allevamento degli ovini, senza provocare stress
all’animale.
I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e pratipascolo,
in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all’alimentazione degli
agnelli, e di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente
favorevole oltre che per la qualità anche per l’omogeneità dei suoi caratteri.
1.2.Fattori Umani
Il prodotto Abbacchio Romano ha, fin dai tempi remoti, un forte legame con la ruralità
regionale, dimostrato non solo dall’importanza che l’allevamento ovino ha nell’economia
e nelle tradizioni dell’intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che
lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. Infatti, il
prodotto, fin dai tempi più antichi, ha una notevole influenza sulla gastronomia regionale.
Infatti esso risulta avere un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da
dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale questo legame è dimostrato
dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come
oggetto l'abbacchio romano e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio.
Particolare è anche l'utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere
univoco. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappini <si chiama abbacchio il figlio
della pecora ancora lattante o da poco slattato; agnello il figlio della pecora presso a
raggiungere un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l'uno e
l'altro si chiamano agnello>. Anche una serie di operazioni che vengono eseguite
sull'abbacchio sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio
sbacchiatura o abbacchiatura (macellazione degli abbacchi).
Gli elementi che comprovano la storia e tradizione del prodotto Abbacchio Romano
sono costituiti da:
2. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:
- A Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei
castrati e delle pecore.
- Nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i
ricoveri per gli ovini.
- I Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta
la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero
l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si
rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla
calura estiva.
- Nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale Carlo Rezzonico, per
regolare la vendita degli abbacchi.
- Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se va» del
1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che
intendevano abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva
quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla
settimana di passione.
- La Repubblica romana nel 1798 sancì la libertà di abbacchiare
- Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un
gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo
invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400
rubbia».
3. Riferimenti culturali:
- Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903,
mette in risalto, nel descrivere la masseria, che e' «il Buttero, a trasportare a Roma
abbacchi»;
- Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA
dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di
compra-vendita degli abbacchi;
- Nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano,
troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara»,
mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti.
4. Riferimenti statistici:
- Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli
- Nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava
115.000 anime.
- Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle
campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della
spesa e fruttato di un anno d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi
num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ... spese
...introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi
sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772».
- La CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in
Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963;
- L'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni
ovine», decreto ministeriale del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e
la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971.
5. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano
questo tipo di produzione:
- la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede
centrale del Pio Istituto viene riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha
consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle
- la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilità di masseria siglata dal Vergaro e dal
direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita
di abbacchi.
6. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni
della Regione Lazio:
- Dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»;
- Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con
degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora.
7. Riferimenti gastronomici:
- l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase
stupenda «... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba, più di latte ripieno di sangue...» fa
parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
Articolo 8.
Confezionamento ed etichettatura
La carne di “Abbacchio Romano” deve essere immessa al consumo provvista di
contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia
dell’origine e dell’identificazione del prodotto.
La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita al taglio
o confezionata, secondo i tagli di cui all’art. 5.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e
leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle
prescrizioni del reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni
corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
- la designazione “Abbacchio Romano” deve essere apposta con caratteri
significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed
essere seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P.
- il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice;
- il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della
faccia esterna dei tagli;
- il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde,
bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale
rosso all’interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è
interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi “I.G.P.”. In basso, all’interno
del perimetro quadrato, è riportata l’indicazione del prodotto “ABBACCHIO” in caratteri
maiuscoli di colore giallo, e “ROMANO” a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti
di colore espressi in pantone sono riportati all’Art.9.
E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E’ tuttavia
ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi
non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore,
dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria,
nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente
disciplinare.
La designazione “Abbacchio Romano” deve figurare in lingua italiana.