Articolo 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina l'aiuto previsto per
l'allevamento dei bachi da seta di cui ai regolamenti (CE) n.
1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del Consiglio, nonche' le norme di
applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1744/2006 della
Commissione.
Articolo 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Regolamento della Commissione», il regolamento (CE) n.
1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006;
b) «Regolamento unico OCM», il regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli;
c) «AGEA Coordinamento», l'Organismo di coordinamento - AGEA
deputato alla gestione del regime di aiuto a favore degli allevatori
di bachi da seta;
d) «Organismo pagatore», - Organismo pagatore - AGEA, nonche' gli
organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti
norme;
e) «Organismi riconosciuti», gli organismi, pubblici o privati,
riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento della Commissione,
ai fini della produzione e della consegna dei telaini di seme di
bachi da seta, nonche' del ritiro dei bozzoli ottenuti dagli
allevamenti dei bachi da seta.
Articolo 3.
Campagna di commercializzazione
1. La campagna di commercializzazione inizia il 1° aprile e termina
il 31 marzo dell'anno successivo, come stabilito all'art. 3, lettera
b), punto ii), del regolamento unico OCM.
Articolo 4.
Concessione dell'aiuto
1. L'aiuto e' accordato agli allevatori di bachi da seta alle
condizioni previste all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 922/1972 del
Consiglio e all'art. 2 del regolamento della Commissione.
2. L'ammontare dell'aiuto e' fissato all'art. 111, paragrafo 3. del
regolamento unico OCM.
Articolo 5.
Domanda di aiuto
1. L'aiuto e' concesso agli allevatoti di bachi da seta che
presentano domanda all'Organismo pagatore entro i termini previsti
dall'art. 3, paragrafo 1. del regolamento della Commissione.
2. AGEA Coordinamento fissa le modalita' di presentazione della
domanda d'aiuto sulla base di quanto disposto all'art. 4 del
regolamento della Commissione.
Articolo 6.
Organismi riconosciuti
1. Gli Organismi di cui all'art. 6, primo e secondo trattino del
regolamento della Commissione e dell'art. 2, paragrafo 2. del
regolamento (CEE) n. 922/72, sono riconosciuti dalle regioni.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1. concerne:
a) Organismi autorizzati alla consegna dei telaini;
b) Organismi autorizzati al ritiro dei bozzoli maturi.
Gli Organismi di cui alla lettera a) devono soddisfare le
condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati:
1) impiego di uova debitamente certificate esenti da malattie
ereditarie e dotate di vitalita';
2) utilizzo di camere di incubazione idonee per l'allevamento;
3) disporre di attrezzatura idonea al mantenimento di adeguate
condizioni igienico-sanitarie.
Gli Organismi di cui alla lettera b) devono soddisfare le
condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati:
1) impiego di strumentazione idonea per la pesatura dei bozzoli
maturi cerniti aventi caratteristiche previste all'art. 2, lettera b)
del regolamento della Commissione;
2) utilizzo di locali idonei per il ricovero dei bozzoli;
3) disporre di strutture idonee per il trattamento dei bozzoli ai
fini della conservazione o, in alternativa, assumere l'impegno a
commercializzare gli stessi bozzoli entro 10 giorni dall'imbozzolamento o a destinarli alla riproduzione mediante
conferimento al centro di produzione seme-bachi dell'unita' di
ricerca di apicoltura e bachicoltura presso il Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) o ad altro
organismo riconosciuto dallo stesso C.R.A.
3. Gli Organismi di cui ai commi 1 e 2 devono tenere una
contabilita', conformemente all'art. 5, paragrafo 1. primo e secondo
trattino del regolamento della Commissione e devono rilasciare agli
allevatori gli attestati previsti all'art. 6, primo e secondo
trattino del regolamento della Commissione.
4. Per il mantenimento del riconoscimento gli organismi di cui ai
commi 1 e 2 devono presentare alle regioni, prima dell'inizio di ogni
campagna di commercializzazione, una dichiarazione attestante il
mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonche' l'impegno ad
assoggettarsi ai controlli previsti dalle norme comunitarie e
nazionali che disciplinano il settore in causa.
Articolo 7.
Erogazione dell'aiuto
1. L'Organismo pagatore provvede alla erogazione dell'aiuto
previsto dal regolamento della Commissione.
Articolo 8.
Controlli
1. AGEA Coordinamento assicura la realizzazione di un programma di
controlli conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, al
fine di garantire la regolare erogazione dell'aiuto in causa.
Articolo 9.
Comunicazioni
1. AGEA Coordinamento provvede alle comunicazioni previste dal
regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione del 4 luglio 1977.
Articolo 10.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto ministeriale si applica a decorrere dalla
campagna di commercializzazione 2011/2012.
2. Il decreto ministeriale 21 giugno 1982 e' abrogato.
Roma, 29 dicembre 2010
CRA-API - Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura
Consegna dei telaini
Uova
Le uova di baco da seta, sia prodotte in Italia (da CRA-API, che è l’unico ente in grado di
espletare correttamente la produzione di uova di baco da seta, essendo in possesso delle linee
parentali e del know-how e attrezzature per la produzione), sia importate dall’estero, devono
essere corredate da apposita documentazione.
La documentazione riguarda:
1) la denominazione del produttore e il Paese d’origine.
2) la stagione di produzione (infatti, le uova non possono essere conservate per più di un
anno, perciò devono essere deposte nella primavera od estate-autunno dell’anno
precedente a quello di consegna agli allevatori).
3) il nome della razza o ceppo poliibrido che viene allevato.
4) il peso e numero delle uova contenuto nel telaino (le uova possono essere soggette a
calo di peso durante la conservazione per il processo di respirazione e scambio gassoso
con l’esterno, perciò il peso è definito dal produttore al momento del
confezionamento).
5) lo stato sanitario delle uova, cioè la dichiarazione del produttore che le uova non sono
portatrici della malattia ereditaria, il cui agente eziologico (Nosema bombycis) è
trasmesso dalla farfalla madre alla progenie (l’assenza della malattia si accerta
mediante esame microscopico sulle farfalle madri).
6) la percentuale di schiusura prevista (cioè il numero di larve che si presume possano
nascere dalle uova a fine incubazione). Tale percentuale dovrebbe essere compresa tra
il 90 e il 95%, ed è fortemente influenzata anche dalle condizioni d’incubazione (ad
esempio, può calare considerevolmente se l’umidità ambientale non è adeguata o la
temperatura d’incubazione troppo elevata). La schiusura si calcola al termine di tre
giorni (nel primo giorno compaiono le spie, ovvero le prime larvette, nel secondo
giorno c’è la nascita vera e propria, nel terzo giorno c’è la nascita di una percentuale di
larve ritardatarie).Per conoscere la quantità di uova nate si procede in questa maniera:
si prendono almeno 4-5 gruppi di 100 uova in più punti di ciascun telaino. Le uova
grigie sono quelle non nate, le gialle-bianche sono i gusci di quelle nate. Se ci sono 2
uova grigie su 100, la nascita è del 98%, se sono 5 su 100 è del 95% e così via.
Camera d’incubazione
La camera d’incubazione deve essere un ambiente dotato delle seguenti caratteristiche:
1) deve essere separata dagli altri spazi di allevamento e/o stoccaggio del bozzolo.
2) le dimensioni possono essere variabili a seconda del numero di telaini posti in
incubazione (al limite potrebbe trattarsi anche di un armadio termostatico).
3) deve garantire il mantenimento delle seguenti condizioni ambientali: temperatura
25°C + 2°C, umidità 75-80%, illuminazione artificiale o naturale, con alternanza
fotoperiodo giorno-notte e con possibilità di oscurare eventuali fonti di illuminazione
naturale (finestre), in maniera da ottenere il buio nel giorno precedente la nascita (fase
di sbianchimento delle uova).
4) i telaini devono essere disposti per la schiusa su superfici piane (tavoli, ripiani,
incastellature) che garantiscano il passaggio d’aria fra un telaino e l’altro (cioè possono
essere impilati su ripiani sovrapposti, ma con uno spazio minimo di 5 centimetri per la
circolazione dell’aria).
5) Il pavimento della camera d’incubazione deve essere lavabile con soluzioni
disinfettanti a base di sali quaternari d’ammonio, soluzioni diluite di ipoclorito di sodio
od altri detergenti di equivalente potere disinfettante.
Attrezzatura
Le attrezzature presenti nella camera d’incubazione devono essere lavabili con sali
quaternari d’ammonio, soluzioni diluite di ipoclorito di sodio od altri detergenti di
equivalente potere disinfettante prima dell’utilizzo (in caso di attrezzatura di plastica o
non corrodibile). Nel caso si disponga di incastellature o strumenti di legno, questi
devono essere sottoposti all’azione dei raggi ultravioletti (esposizione all’aria aperta),
per i due o tre giorni precedenti l’inizio dell’incubazione.
Ritiro dei bozzoli
Strumentazione per la pesatura dei bozzoli
1) per la pesatura del bozzolo l’organismo destinato all’ammasso deve essere dotato di
una bilancia capace di pesare quantità di bozzolo comprese tra 0 e 50 kg (ipotizzando
che la produzione media per telaino sia di 20 kg minimo e possa arrivare sui 40 kg
come massimo).
Locali idonei alla conservazione
1) i locali idonei alla conservazione del bozzolo sono locali ad uso non promiscuo con altri
locali d’allevamento, dove possa essere mantenuta un umidità non elevata (< 70%) e
con finestre protette da reti per impedire il passaggio di roditori e altri insetti, o
comunque previste di chiusura. Deve essere assicurata una buona ventilazione (anche
semplicemente attraverso l’apertura delle finestre) e i bozzoli devono essere rigirati
durante la conservazione o stoccati in sacchi di rete appesi.
Strutture idonee per il trattamento dei bozzoli per la conservazione
Il trattamento del bozzolo ai fini della conservazione può essere:
1) trattamento termico od essiccazione in essiccatoio al fine di uccidere la crisalide e
conservare il bozzolo per la trattura tradizionale.
2) taglio del bozzolo (manuale o meccanico) per ottenere la corteccia fresca da
sottoporre a cardatura, separandola manualmente o meccanicamente dalla crisalide,
che a sua volta può essere essiccata, utilizzata come concime o come mangime per
animali. La corteccia fresca può essere stoccata, fino alla commercializzazione, nelle
stesse condizioni indicate per il bozzolo essiccato.
Perciò le strutture idonee al trattamento del bozzolo sono:
a) locale con essiccatoio; b) locale dove avviene il taglio del bozzolo dotato di finestre, tavole
ed illuminazione adeguata nel caso di taglio manuale o di macchina taglia-bozzoli nel caso di
taglio meccanico.
Gli organismi autorizzati alla consegna dei telaini seme-bachi e al ritiro del bozzolo, hanno
obbligo di tenuta della contabilità e del rilascio di attestati di consegna/ritiro, secondo quanto
previsto agli art. 5 e 6 del Reg. CE 1744/2006.
Nota generale sulle modalità d’allevamento con tecnologie moderne ed
economicamente sostenibili. Aspetti tecnici sul mescolamento del seme-bachi
proveniente da telaini diversi
Da un telaino è possibile avvengano due nascite distinte. Come spiegato a proposito
dell’incubazione, la schiusura delle uova non è perfettamente contemporanea.
Perciò, gli allevatori che producono più di un telaino, alimentano una prima parte di larve nel I
giorno di schiusa delle uova e il giorno dopo una seconda nascita. Questo permette di nutrire
le larve appena nate, senza farle aspettare un giorno a digiuno e ottimizza la percentuale di
sopravvivenza. Perciò da ogni telaino si ottengono almeno due frazioni di larve, che,
cominciando l’alimentazione in due giorni diversi, non possono essere ricompattate in un
unico spazio di allevamento.
Inoltre, poiché la superficie ricoperta dalle larve in I età è molto limitata (si arriva a 0.8 mq
alla fine della I età per ogni telaino) è bene che le larve anche afferenti a telaini diversi siano
allevate assieme. Questo permette di limitare il disseccamento della foglia, che viene
distribuita tritata in piccoli pezzi durante le prime età larvali. Un unico strato si dissecca
molto meno che molti piccoli mucchietti, permettendo che le larve abbiano un’alimentazione
molto più continuativa (quando la foglia si dissecca le piccole larve cessano di mangiare).
Il trasferimento delle larve nel pezzone viene eseguito portando le larve dalla III alla IV età su
rami di gelso distribuiti sulle larve stesse. Si procede allargando progressivamente il pezzone,
spostando le larve con i rami e creando delle file continue in un capannone o in tunnel, o
ponendole su apposite bilancelle per l’allevamento meccanizzato. In tutte le tipologie
d’allevamento, l’economicità dell’allevamento stesso è determinata dalla velocità con cui si
compiono le operazioni di alimentazione e pulizia. Nel pezzone, si formano delle cataste di
rami, e, a partire dallo strato più basso, le larve risalgono autonomamente agli strati più alti,
dopo aver consumato la foglia dei livelli inferiori. E’ chiaro, che quando l’operatore passa con
il carico dei rami, a distribuire i pasti, li deve deporre sulle file di rami (pezzone) senza
soluzione di continuità, sia perché i rami hanno dimensioni variabili, e non devono essere
tagliati in piccoli pezzi, sia perché le larve devono potersi spostare autonomamente all’interno
della massa fogliosa.
Nel caso delle bilancelle (allevamento meccanizzato) la dimensione delle stesse determina il
numero di larve che vi possono essere allevate. Da un punto di vista dell’ergonomia del
macchinario appare evidente che non possono esservi ripiani della dimensione di 15-20 mq
(superficie occupata dalle larve in V età) meccanizzabili, ma che ciascun telaino deve essere
ripartito su più ripiani. E’ anche chiaro che non è possibile, all’atto della ripartizione, contare
esattamente il numero delle larve presenti per ripiano, ma che questo sarà un numero
approssimativo, determinato dal movimento autonomo delle larve all’interno della superficie
formata da rami e foglie e destinata alla loro alimentazione.
Il numero dei telaini viene determinato conoscendo la superficie approssimativamente
occupata dalle larve in ciascuna età larvale. Inoltre, per un controllo più accurato al fine di
determinare il numero delle larve in allevamento è possibile esaminare campioni di pezzone,
in più punti dell’allevamento, contando il numero di larve che insistono in una certa
superficie. Questa campionatura si svolge facilmente in V età. Si misurino tre quadrati chiusi
di 33 cm x 33 cm = la superficie è pari a 0,1 mq. All’interno di questo quadrato dovranno
trovarsi circa 100-120 larve. Il campionamento deve essere fatto almeno in tre punti per
ciascun pezzone per risultare significativo.
Anche la salita al bosco viene compiuta autonomamente dalle larve che si imboscano
autonomamente salendo sulle raggere. Il numero delle raggere è calcolato per mq e la
ripartizione delle larve per raggera è anch’essa approssimativa.
Finito l’allevamento, il pezzone viene trascinato fuori dal tunnel/locale d’allevamento con i
trattori.
Anche in questo caso, è agevole trascinare con il trattore l’intera massa di rami che
costituiscono una lunga fila, mentre sarebbe molto più complicato ed economicamente
svantaggioso se la massa fosse frazionata in cumuli separati.
Da queste considerazioni tecniche, ne consegue che la valutazione del numero dei telaini
allevato deve essere dedotto dal numero dei telaini incubati, dallo spazio occupato
dall’allevamento stesso e dalla densità delle larve in allevamento, mentre non è tecnicamente
operabile una separazione spaziale dei telaini durante l’allevamento, specialmente se questi
sono numerosi.
CRA-API - Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura