Dimensioni dei metanodotti = dai 4 ai 48 pollici (Pollice o inch (in) = m 0,0254)
Pressioni = da 1 a 75 bar (1 bar = 0,987 atmosfere)
Procedura seguita dalla SNAM
Le servitù di metanodotto prevedono, oltre alla posa dei tubi:
- Non edificabilità ad una certa distanza dalla tubazione
- Divieto di movimenti terra (solo normali lavorazioni del terreno)
- Possibilità di accedere per controlli o lavori (salvo pagamento danni)
- Il proprietario può coltivare anche sopra le tubazioni (possibili anche colture arboree e boschi, perché speciali guaine proteggono i tubi che si trovano a una profondità di circa 1,5 m)
1. Ricerca di accordo bonario (la maggior parte dei proprietari si accordano ~90%):
- Preliminare (impegna solo le due parti)
- Atto notarile (definitivo, vale anche per terzi)
- Pagamento indennità e liquidazione danni a fine lavori
2. In caso di mancato accordo inizia la procedura coattiva:
- La legge n. 136 del 1953 (istitutiva dell’ENI) stabilisce che le opere realizzate dalla SNAM sono di pubblica utilità senza bisogno della dichiarazione (ope legis)
- Il Ministero dell’Industria su richiesta della SNAM può autorizzare l’occupazione d’urgenza:
- Si reca sul posto: redige il verbale di consistenza e determina danni e perdite di reddito
- Emana il decreto di occupazione che stabilisce tempi precisi per inizio e fine lavori e per liquidazione indennità
- Procedura simile a quella per espropriazione (in qualsiasi momento può essere interrotta se viene accettata l’indennità proposta) (Legge n. 2359 del 1865 – Legge n. 865 del 1971)
- Trascrizione del Decreto alla Conservatoria dei Registri
- Prima vengono liquidati i danni e poi l’indennità
- Contro l’indennità fissata dalla Commissione provinciale per gli espropri è possibile il ricorso alla Corte d’Appello.
Le distanze di rispetto (non edificazione) variano a seconda delle dimensioni del metanodotto (diametro e pressione).
si ringrazia il P.A. Sandro Bazzone