Il 13 ottobre 1932 il Ministero delle Finanze, con una circolare amministrativa (n. 9016, a firma dell'allora direttore generale del Catasto e dei SS.TT.EE., Grandi) disponeva testualmente:
"Poiché nelle Terre Redente vige l'Istituto del Libro Fondiario (Tavolare), che non esiste nelle altre province del Regno e poiché il Catasto vi è strettamente collegato e ne forma anzi un necessario complemento, la conservazione del catasto, nelle Terre Redente, deve essere fatta seguendo la legislazione ex-austriaca, cioè sulla base della Legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, e l'Ordinanza Ministeriale 11 giugno 1883, B.L.I. n. 91".
Questa circolare rappresenta il primo riconoscimento ufficiale dell'esistenza e dell'operatività nel territorio nazionale di un sistema catastale del tutto diverso, anzi estraneo alla normativa prevista dalla Legge sulla perequazione fondiaria 1 marzo 1886, n. 3682, che ordinava la formazione del Nuovo Catasto dei Terreni (N.C.T.), e conseguentemente a tutto il sistema di trascrizione vigente nel resto d'Italia, attraverso gli Uffici dei registri immobiliari.
In verità già nel 1923, con il R.D. 11 gennaio 1923, n. 148, erano state estese ai territori annessi al Regno d'Italia dopo la conclusione della prima guerra mondiale le disposizioni in materia di imposte dirette sui redditi vigenti nelle cosiddette Vecchie Province, comprese le disposizioni che regolano le agevolazioni o le esenzioni dalle dette imposte.
Da allora, nessun atto di natura legislativa venne più emanato al riguardo, rinunciando quindi a rendere applicabile anche nelle Terre Redente la normativa del N.C.T., e riconoscendo perciò implicitamente l'evidente superiorità del sistema pubblicitario del Libro Fondiario, nel quale i diritti iscritti raggiungono il valore di prova delle loro titolarità, rispetto al sistema della trascrizione, che come è noto non può offrire ai terzi nessuna certezza dell'effettiva situazione giuridica.
Nel prosieguo della conservazione catastale, e con riferimento al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, si è pertanto continuato ad applicare la legislazione ex-austriaca. E' necessario però chiarire che alcune delle successive disposizioni emanate dallo Stato in materia di catasto dei terreni furono e sono tuttavia parzialmente applicate anche nel territorio regionale citato, salvo nei casi in cui tali disposizioni contrastino con la fondamentale Legge catastale ex-austriaca.
Per quanto riguarda invece l'imposta sui fabbricati, le norme legislative sulla formazione e la conservazione del Catasto urbano vennero estese ai territori annessi dal R.D. 22 maggio 1924, n. 825, per cui le disposizioni vigenti in materia di N.C.E.U. valgono evidentemente per tutto il territorio della Repubblica, comprese quindi le province già appartenenti alla cessata monarchia asburgica.
Con l'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, sono state delegate dallo Stato alla Regione (esercitate dal 1 settembre 1980 dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che già possedeva competenza legislativa primaria e competenza amministrativa in materia di impianto e di tenuta dei Libri Fondiari, in base al nuovo statuto di autonomia.
Le origini storiche e tecniche del Catasto Fondiario ex-austriaco si possono individuare nel Censo Milanese, risalente al 1718 ed attivato da Maria Teresa d'Austria nel 1759, con il quale si era voluta la rappresentazione grafica della proprietà.
Il Catasto austriaco, così come ci è pervenuto, venne successivamente ordinato da Francesco I d'Austria con la Patente Sovrana del 23 dicembre 1817, allo scopo di perequare l'imposta fondiaria. I lavori, iniziati ancora alcuni anni prima di tale data, vennero portati a compimento in epoche diverse: in particolare, i rilievi ebbero luogo fra il 1818 ed il 1828 nel Friuli-Venezia Giulia, mentre furono eseguiti dal 1851 al 1861 nei Länder del Vorarlberg, Tirolo e Trentino, parte dei quali ultimi corrisponde al territorio dell'attuale Regione Trentino-Alto Adige.
Ultimati nel 1861 i rilievi di formazione del catasto, con la Legge 24 maggio 1869, B.L.I. n. 88, fu abbandonato il criterio del catasto stabile, e fu decretata la revisione del classamento dei terreni ogni 15 anni, regolamentando le procedure per la determinazione delle tariffe d'estimo, basate sul reddito netto imponibile, e istituendo le qualità di colture e le classi di bontà.
Con la Legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 95, fu introdotta una normativa generale sui Libri Fondiari (l'impianto dei quali fu delegato alle singole province dell'Impero austro-ungarico), successivamente integrata dall'Ordinanza Ministeriale 12 gennaio 1872, B.L.I. n. 5, recante istruzioni per l'esecuzione delle legge stessa.
Con la già citata Legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, ed il relativo regolamento, l'Ordinanza Ministeriale 11 giugno 1883, B.L.I. n. 91", furono dettate le disposizioni sulla "tenuta in evidenza" (conservazione) del catasto dell'imposta fondiaria, stabilendo nel contempo le norme per la concordanza del Catasto con il Libro Fondiario, principio questo ribadito con l'Ordinanza Ministeriale 6 gennaio 1899, n. 31410 ex-1898.
Con la Legge provinciale del Tirolo 17 marzo 1897, B.L.P. n. 9, fu disposto l'impianto dei libri fondiari nella Contea principesca del Tirolo, e con l'Ordinanza Ministeriale 10 aprile 1898, B.L.P. n. 9, ne furono emanate le norme di attuazione. Ed infine, con il R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, furono conservati in vigore i libri fondiari, mentre con R.D. 28 marzo 1929, n. 499, fu emanato un nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.
Il Catasto Fondiario è tuttora in vigore nei seguenti territori: le intere Province di Trieste, Gorizia, Trento e Bolzano, due comuni del distretto d'imposte di Salò, in Provincia di Brescia; alcuni comuni dei distretti d'imposte di Cervignano del Friuli, Palmanosa e Pontebba, in Provincia di Udine, due comuni del distretto d'imposte di Asiago, in Provincia di Vicenza; mentre invece non è più in vigore nei comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle S.Lucia e Livinallongo del Col di Lana, in Provincia di Belluno, dove è stato disposto l'impianto del N.C.T.
E' necessario precisare che questo catasto - talora impropriamente chiamato "catasto probatorio" - non è di per se stesso probatorio, come comunemente si ritiene. Esso è invece semplicemente collegato con l'Istituto del Libro Fondiario (Tavolare), che ha piena efficacia giuridica.
Come è noto, il catasto vigente in Italia non è probatorio. Sia nelle iscrizioni dei diritti reali (intestazioni) che nella rappresentazione topografica dei beni iscritti (mappa), esso ha infatti efficacia soltanto presuntiva e indiziaria, in quanto è formato principalmente in base all'accertamento del possesso di fatto, che può anche non corrispondere allo stato di diritto. E' ben vero che, in sede di conservazione del N.C.T., le variazioni di intestazione vengono eseguite in base ad atti pubblici, giudiziari o scritture private (per passaggi tra vivi) ovvero alle successioni, per i trasferimenti a causa di morte, ma esistono anche casi in cui le variazioni sono fatte in base al possesso di fatto, con annotazione di riserva e senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, il che comporta un difetto di corrispondenza fra le risultanze catastali e l'effettiva situazione giuridica. E' da notare inoltre che la mancanza di corrispondenza del catasto terreni con la situazione di diritto è inevitabile nel momento immediatamente successivo alla variazione della situazione giuridica, dato che l'acquisto dei diritti avviene al momento della stipulazione degli atti traslativi, indipendentemente dalla loro trascrizione nei registri immobiliari e dalla loro successiva registrazione negli atti catastali. Ed infine, si sa come l'art. 950 del Codice Civile (Nota 1) dia valore di prova alla mappa catastale soltanto in mancanza di qualsiasi altro elemento di giudizio.
Al contrario, nei territori dove è vigente il Catasto Fondiario ex-austriaco, i diritti reali si costituiscono e si trasferiscono soltanto per mezzo della loro iscrizione nel libro fondiario mediante l'operazione detta intavolazione, in seguito al contenuto dei contratti, per gli atti tra vivi, ed al decreto di riconoscimento della qualità di erede emesso da un giudice per la volontaria giurisdizione, per i passaggi a causa di morte. Non hanno quindi applicazione in questi territori le norme sulla trascrizione degli atti, riguardo alle imposte ipotecarie, come previsto dall'art. 6 del R.D 20 giugno 1929, n. 1032.
Il Catasto Fondiario ex-austriaco riporta allora nei suoi atti le iscrizioni del Libro Fondiario e provvede agli accertamenti necessari per la rappresentazione topografica dei terreni e dei fabbricati rurali ed urbani, senza peraltro incidere autonomamente sui diritti reali intavolati e sulla loro consistenza, se no all'interno di un unico corpo tavolare (cioè nell'ambito della stessa proprietà) e nel rispetto di eventuali aggravi; provvede altresì agli accertamenti relativi ai cambiamenti nella destinazione e nei redditi dei terreni.
La rappresentazione topografica dei terreni e dei fabbricati (mappa) serve di base al Libro Fondiario per individuare l'oggetto dei diritti in esso iscritti, senza che per questo le mappe abbiano valore giuridico, essendo applicabile anche a queste il già richiamato disposto dell'art. 950 del Codice Civile.
Si può quindi definire il Catasto Fondiario ex-austriaco un inventario dei beni immobili a sistema geometrico-particellare, con estimo per qualità, classi e tariffe, che registra in via definitiva le variazioni della proprietà o del diritto di superficie riportati nel libro fondiario e le variazioni nello stato e nei redditi dei terreni accertate con sopralluogo, sia pure nei limiti sopra citati.
Origini, sviluppo e ordinamento del sistema tavolare
Generalmente si ritiene che il sistema tavolare sia in vigore solamente nei Paesi che costituivano la cessata monarchia austro-ungarica; ma invece legislazioni fondiarie derivate dai principi del diritto germanico sono presenti - sebbene in forme diverse - non solo in Germania e Svizzera, ma anche in Polonia, Finlandia, Russia, Svezia e, nei paesi latini, in Spagna e Portogallo. Inoltre sistemi tavolari vennero introdotti nelle ex colonia italiane dell'Eritrea, della Libia ed a Rodi. E, più recentemente, in Australia e Tunisia.
Nei territori occupati da popolazioni di origine germanica, la necessità di accertare con mezzi inoppugnabili le variazioni della proprietà immobiliare aveva dato origine ancora in tempi relativamente remoti ad istituzioni pubbliche dirette ad attribuire carattere di verità alle manifestazioni delle parti.
Ma l'origine storica diretta del Libro Fondiario si può far ascendere al sistema delle "tabulae terrae" o "Landtafeln" (da cui trasse il nome il sistema "tavolare"), posto in essere in Boemia e consistente in pubblici registri degli affari conclusi in materia immobiliare. In questi registri dovevano venire iscritti gli atti di acquisto, modificazione, trasferimento ed estinzione di diritti reali, con l'effetto di fare fede pubblica di fronte a chiunque, poiché l'iscrizione aveva luogo solo dopo che si rea provata la disponibilità del fondo e la validità, anche sostanziale, del titolo di acquisto.
L'iscrizione in questi pubblici libri, inizialmente considerata solo quale prova, col progredire del tempo assurse a requisito essenziale per l'acquisto o il trasferimento del diritto reale. questo sistema si estese a poco a poco ad altri territori della monarchia austriaca.
La disciplina del sistema del Libro Fondiario venne in seguito codificata con la legge generale sui libri fondiari del 25 luglio 1871, B.L.I. n. 95, e con relativo regolamento (O.M. 12 gennaio 1872, B.L.I. n. 95), mentre per quanto riguarda il Tirolo (comprendente l'attuale Regione Trentino-Alto Adige), l'impianto tavolare seguì in base alla Legge 17 marzo 1897, B.L.P. n. 9, e relative norme di attuazione.
La normativa di cui alla Legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 95, rimasta in vigore fino al 1 luglio 1929, cessò come è noto con l'avvento del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, e dell'allegato Nuovo Testo della Legge generale sui libri fondiari (che recepiva lo spirito e la dottrina alla base delle disposizioni della citata legge austriaca, fornendone peraltro una autonoma formulazione).
Per concludere, ulteriori modifiche alla legge generale sui libri fondiari vennero apportate dalle Leggi 4 dicembre 1956, n. 1376, e 29 ottobre 1974, n. 594, ed ancora dalla Legge 8 agosto 1977, n. 574, per il coordinamento con la Legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.
Alla tenuta del Libro Fondiario o Tavolare nelle Province ex-austriache provvidero, dall'epoca dell'annessione all'Italia, appositi Uffici Tavolari, dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia e diretti da un magistrato, dislocati presso le Preture mandamentali.
Nel prosieguo del tempo però, le funzioni relative all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari nei territori in oggetto furono affidate alle rispettive Regioni di appartenenza. Nella Regione Trentino-Alto Adige l'Ufficio del Libro Fondiario, che ha sede a Trento, è posto alla diretta dipendenza della Giunta regionale, ed è retto dal Dirigente della Ripartizione del Libro Fondiario e del Catasto, al quale spetta la direzione amministrativa di tutti gli Uffici tavolari e catastali della Regione. A ogni Ufficio tavolare, istituito nelle sedi di Pretura, incombe la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti che costituiscono il Libro Fondiario, in conformità alle decisioni (decreti tavolari) dell'Autorità Giudiziaria. Essendo quindi l'Ufficio del Libro Fondiario un organo amministrativo distinto da quello giudiziario, restano invariate le funzioni giudiziarie sulle operazioni tavolari, stabilite dall'art. 75 della Legge generale sui libri fondiari.
Contenuti giuridici del sistema tavolare
Il sistema di pubblicità cosiddetto tavolare austriaco, mantenuto in vigore come già detto nelle nuove province col R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, si differenzia nettamente dal sistema pubblicitario del tipo latino. Esso è impostato sul criterio "reale" (riferito ai beni) e non segue quindi quello "personale" (riferito alle persone) della trascrizione disciplinata dal nostro Codice Civile del 1942. Vi sono, cioè, indicati direttamente i beni immobiliari, con la descrizione di tutti i diritti sopra di essi spettanti alle singole persone.
Questo sistema costituisce un vero e proprio "stato civile dei beni immobili" dal momento che nei relativi registri fondiari risultano tutte le vicende di circolazione degli immobili stessi: è questo pertanto - e non il Catasto Fondiario ex-austriaco - ciò che si può definire sistema del "catasto probatorio".
Il sistema tavolare poggia su tre principi, di indiscussa validità, tale da renderlo estremamente sicuro ed inattaccabile: i principi dell' "iscrizione", di "legalità" e della "pubblica fede".
Per il primo (principio dell'iscrizione) il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione, per atto tra vivi, di tali diritti senza la relativa iscrizione o cancellazione (art. 2 del R.D. n. 499/1929 che richiama in particolare i paragrafi 321 e 441 del Codice Civile Gen. Austriaco). Ciò vuol dire che l'intavolazione, basata su un titolo giuridicamente valido, è un elemento costitutivo dell'atto traslativo, e quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale. Cade pertanto il disposto dell'art. 1376 del Codice Civile (Nota 2), per il quale il consenso delle parti, legittimamente manifestato, ha efficacia reale. Secondo il sistema tavolare cioè l'atto costituisce il titolo per l'acquisto del diritto reale, e l'iscrizione ne è il modo d'acquisto; senza l'iscrizione pertanto il consenso nella stipulazione del contratto espresso dalle parti ha efficacia soltanto obbligatoria. L'iscrizione ha efficacia probatoria, vale cioè a provare il relativo diritto, essendo condizione essenziale per l'acquisto del diritto stesso.
Per il secondo principio (principio di legalita') nessuna iscrizione può avvenire se non è ordinata con decreto del giudice tavolare, previo controllo, da parte dello stesso, del titolo in base al quale è richiesta l'iscrizione medesima.
Per il terzo principio (principio della pubblica fede), l'iscrizione vale titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo ed attuale) che in essa facciano affidamento. Quanto non è iscritto nel libro fondiario è quindi inefficace contro i terzi in buona fede (funzione negativa) e quanto, al contrario, è iscritto, viene tutelato contro chiunque in favore dei terzi in buona fede (funzione positiva). In definitiva la pubblicità tavolare non costituisce soltanto un sistema di evidenza dei diritti immobiliari, ma soprattutto un sistema di sicurezza per i terzi acquirenti di tali diritti "sulla fede del libro fondiario".
Per quanto riguarda infine l'iscrizione nel libro fondiario dei diritti reali immobiliari acquistati a titolo di successione ereditaria o di legato, è necessaria la presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria.
Per concludere il discorso sui contenuti giuridici del sistema pubblicitario del Libro Fondiario, è ancora da notare che, mentre da un lato la proprietà legittima sui beni immobili non si acquista che con l'intavolazione, d'altra parte la legge non disconosce l'esistenza di una proprietà naturale in contrapposto alla proprietà tavolare, cioè di un possesso materiale dell'immobile al di fuori dell'iscrizione, ed anzi questo prolungato possesso di fatto (per il periodo ed alle condizioni di legge) consente il compiersi dell'usucapione, che diventa pertanto un altro modo di acquisto della proprietà immobiliare. Tuttavia ai fini della pubblicità probatoria e della certezza giuridica delle posizioni immobiliari, l'acquisto per usucapione deve essere intavolato, in seguito ad una sentenza passata in giudicato che ne convalidi il diritto e serva da titolo per l'iscrizione stessa.
Libro Fondiario: registri, atti e documenti
Col nome di Libro Fondiario viene generalmente definito quel complesso di registri, atti e documenti, che raccoglie e riporta tutti gli immobili di un determinato comune catastale, con la loro posizione giuridica e con le variazioni di fatto e di diritto che si sono andate verificando nel tempo.
Ai sensi dell'art. 1 della Legge tavolare, il Libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti che, pur facendone parte integrante, ha una funzione puramente complementare del libro stesso. Vi sono inoltre il registro reale, il registro dei proprietari (ora sostituito da uno schedario), il registro dei creditori ed il giornale tavolare.
Il libro maestro è formato da una serie di volumi che raccolgono le partite tavolari ed è suddiviso in due sezioni, contraddistinte con cifre romane. La prima comprende le partite che si riferiscono alle unità agrarie chiamate "masi chiusi" (ma esiste soltanto nell'ambito della provincia di Bolzano) mentre la seconda concerne tutti gli altri immobili.
Si noti infatti che l'istituto giuridico del maso chiuso, abrogato in sede di unificazione legislativa, è stato ripristinato per il territorio della detta provincia di Bolzano con Legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, e relativo T.U. approvato con D.P.G.P 7 febbraio 1962, n. 8, ed è regolato da un ordinamento basato sul vincolo di assoluta indivisibilità dell'unità aziendale e sull'assunzione da parte di un solo erede della conduzione del maso stesso, senza che ve ne sia pertanto la libera disponibilità economica e giuridica.
La partita tavolare comprende un certo numero di fogli, destinati a ricevere le iscrizioni che si riferiscono ad un determinato complesso (corpo tavolare) di beni immobili, appartenenti ad una stessa persona ovvero a più persone, per quote indivise.
Ogni partita tavolare è a sua volta suddivisa in tre parti (dette appunto fogli) contraddistinte con le lettere A,B e C.
Il foglio A (foglio di consistenza) è ripartito in due sezioni, con le lettere A/1 e A/2. Il foglio A/1 contiene gli elementi che servono all'identificazione degli immobili, in particolare l'intestazione della partita tavolare (numero della partita, comune catastale, ecc.) e l'indicazione dei singoli immobili che costituiscono il corpo tavolare (numero delle particelle catastali, sia edificabili che fondiarie, con la rispettiva destinazione o qualità di coltura). Il foglio A/2 riporta la giustificazione delle iscrizioni e variazioni eseguite nella prima sezione, ed evidenzia i diritti reali attivi connessi con le singole particelle del corpo tavolare.
Il foglio B (foglio della proprietà) registra i diritti di proprietà sul corpo tavolare, nonché le eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti (interdizioni, fallimento, ecc.).
Il foglio C (foglio degli aggravi) riporta l'iscrizione dei diritti reali che gravano il corpo tavolare (servitù passive, diritti di usufrutto, oneri reali, ipoteche, ecc.).
E' da sottolineare che nel sistema tavolare non esiste quella scissione della pubblicità che si riscontra nel sistema della trascrizione, dove il registro delle iscrizioni ipotecarie è distinto dal registro delle trascrizioni.
La collezione dei documenti comprende la raccolta (in copia autentica) di tutti gli atti dai quali sono derivate le iscrizioni riportate nel libro maestro. Essi sono inseriti in ordine cronologico, per mezzo del numero e della data del giornale tavolare relativo ad ogni singola iscrizione.
Il registro reale riporta, in ordine numerico, le particelle edificiali e quelle fondiarie, con l'indicazione della rispettiva superficie e coltura, e della partita tavolare in cui sono comprese.
Lo schedario dei proprietari elenca, in ordine alfabetico, i nomi dei proprietari, con l'indicazione delle rispettive partite tavolari.
Vi sono ancora il registro, ora schedario dei creditori (previsto per i titolari dei diritti di ipoteca, oggi prevalentemente utilizzato per l'indicazione dei diritti reali di godimento) e, di grande importanza, il giornale tavolare, nel quale vengono annotate, in stretto ordine cronologico di presentazione, le domande di iscrizioni tavolari, determinando così il grado delle successive iscrizioni nel libro maestro.
Presso il Libro Fondiario è depositata anche una copia delle mappe catastali, che non hanno alcun valore probatorio, ma servono per consentire l'identificazione e l'ubicazione di ogni singolo immobile.
Il Catasto Fondiario ex-austriaco è chiamato ad assolvere compiti tecnico-fiscali, in ordine alla rilevazione geometrica ed estimale e all'individuazione particellare dei beni immobili, mentre il Libro Fondiario persegue a sua volta scopi esclusivamente civilistici, in ordine alla costituzione, modificazione ed estinzione dei vari diritti reali di cui sono oggetto le entità catastali.
Per quanto riguarda il Catasto, tutti i cambiamenti nelle persone dei proprietari di un immobile, sia per atto tra vivi che per successione o per atto giudiziario, vengono iscritti negli operati catastali solamente in seguito a decreto tavolare, emesso ai sensi degli artt. 95 e 102 della Legge generale sui L.F. e notificato al Catasto ai sensi dell'art. 123 della stessa legge.
In caso di trasferimento non di particelle fondiarie o edificiali intere, ma soltanto di una parte della loro superficie, si procede - in analogia col N.C.T. - alla compilazione del necessario tipo di frazionamento, da presentare all'ufficio del Catasto per la preventiva dichiarazione di conformità alle vigenti disposizioni e da allegare quindi all'atto traslativo, per formarne parte integrante. E' da notarsi peraltro che nel sistema catasto-tavolare l'atto che dà origine al trasferimento non può essere formato in base ad un tipo di frazionamento privo del relativo visto catastale.
Pervenuto il decreto tavolare, il Catasto ne esegue la relativa voltura, che ha semplicemente la funzione di aggiornare gli atti catastali, per modificare o spostare da un soggetto all'altro l'incidenza del rispettivo tributo fondiario.
La domanda di voltura, relativamente ai beni immobili situati nel territorio regionale, non deve essere prodotta dal Catasto fondiario da coloro che sono tenuti alla registrazione dell'atto traslativo ovvero alla presentazione della denuncia di successione, mentre viene invece presentata all'ufficio Tavolare la corrispondente domanda di intavolazione. Nel caso di trasferimento per atto fra vivi, la domanda tavolare viene quindi prodotta dal notaio rogante, con la prova dell'avvenuta registrazione ai fini fiscali, mentre nel caso di successione la stessa viene prodotta dagli eredi dopo il giudizio ereditario (che si conclude col rilascio del relativo certificato), unitamente alla denuncia di successione, da compilarsi su apposito modulo fornito dagli Uffici del Registro.
Il Conservatore dei libri fondiari, dopo l'esame e le proposte relative, trasmette la detta domanda di intavolazione al Giudice Tavolare, per la decisione in merito a quanto in essa e per la conseguente emanazione del decreto tavolare.
Abbiamo fin qui considerato le procedure catasto-tavolari riguardanti le variazioni catastali dipendenti esclusivamente dai trasferimenti di diritti sugli immobili, con o senza tipi di frazionamento, contemplati nelle domande di intavolazione (in seguito cioè a negozi giuridici intercorsi fra le parti ovvero a successioni, oppure disposti da una sentenza o da un altro provvedimento passato in giudicato dell'autorità giudiziaria).
Altre mutazioni catastali, indipendenti dalle precedenti, devono però essere anch'esse registrate negli atti catastali e tavolari. Si tratta in particolare dei cambiamenti nello stato e negli estimi dei terreni, che vengono accertati ed eseguiti dal Catasto, sia su propria iniziativa che su richiesta degli interessati.
Al riguardo e fino al 1969, gli uffici del Catasto operavano delle revisioni quinquennali (lustrazioni) dello stato dei terreni, per accertare le variazioni di configurazione e di superficie delle particelle (per costruzione di opere pubbliche, di nuovi edifici, ecc.) e le variazioni relative alle qualità di coltura e classi di merito delle stesse.
Dopo l'avvento della Legge 1 ottobre 1969, n. 679, che all'art. 8 fa obbligo ai proprietari di denunciare al Catasto i cambiamenti verificatisi nello stato dei terreni per effetto dell'avvenuta edificazione, nonché di nuove disposizioni legislative provinciali in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, gli uffici del Catasto non hanno più provveduto ad effettuare le consuete lustrazioni, operando in campagna soltanto revisioni delle colture, rilievi dei fabbricati rurali, collaudi dei tipi di frazionamento, ed ancora accertamenti di errori materiali e verifiche straordinarie di confini, e lasciando quindi all'iniziativa dei proprietari l'introduzione nelle mappe catastali delle nuove costruzioni urbane ed agli Enti pubblici l'aggiornamento mappale riguardante le opere da loro realizzate, approntando allo scopo regolari tipi di frazionamento e provocando l'emanazione dei relativi decreti tavolari.
Tutti i suddetti cambiamenti accertati dall'ufficio vengono quindi eseguiti dal Catasto attraverso un documento base chiamato foglio di notifica, che si può paragonare allo stato dei cambiamenti del N.C.T. Questo foglio di notifica serve sia per la voltura catastale che per la successiva trasmissione all'ufficio del Libro Fondiario dei cambiamenti in oggetto, qualora beninteso gli stessi rivestano interesse tavolare. In quest'ultimo caso viene sempre emesso e notificato al Catasto il decreto tavolare relativo. E' necessario però tener presente che tutte le variazioni di configurazione e di superficie delle particelle, evidenziate da un foglio di notifica del Catasto, devono comunque limitarsi sempre all'interno di un corpo tavolare (cioè nell'ambito di una stessa proprietà), non potendosi certamente incidere sui diritti reali e sugli aggravi intavolati, in mancanza di un titolo adeguato.
Per quanto riguarda le qualità di coltura presenti nel Catasto Fondiario ex-austriaco, è da osservare che non vengono adottate le qualità arborate, come nel N.C.T., ma si tiene invece conto del soprassuolo con opportune variazioni della classe di merito. Le qualità di coltura vigenti (1988) sono 8 (seminativo, prato, orto, vigneto, pascolo, alpe, bosco e palude o stagno), più i terreni parificati.
Concordanza catasto-tavolare
Dalle considerazioni fin qui esposte sui reciproci rapporti ed obblighi fra i due Istituti del Catasto fondiario e del Tavolare, appare evidente che le iscrizioni riportate nei rispettivi atti devono essere comunque del tutto concordanti. Questo principio è chiaramente espresso dalla Legge fondamentale del Catasto fondiario 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83 (ai paragrafi 11 e 40) e dal relativo regolamento, O.M.G. 11 giugno 1883, B.L.I. n. 91, e ripreso dall'O.M.G. 6 gennaio 1899, n. 31410 ex 1898, per quanto attiene alla pertrattazione degli operati catasto-tavolari.
In particolare, il citato par. 11 della Legge B.L.I. n. 83/1883 recita:
"Il Catasto fondiario da un lato ed i Libri Fondiari eseguiti in base agli operati del Catasto fondiario dall'altro devono tenersi sempre in perfetta concordanza. A questo scopo tutti i cambiamenti riguardanti la determinazione degli immobili e la loro rappresentazione in mappa devono sempre essere effettuati sia in Catasto che nel Libro Fondiario".
Rapporti fra gli Uffici catastali e tavolari ed i cittadini
Per quanto riguarda il Catasto fondiario è presto detto, poiché, salvo che nella struttura tecnica e nelle procedure di conservazione, a causa della diversa impostazione giuridica, non esistono in effetti sostanziali differenze di fruizione rispetto al N.C.T.
L'Ufficio del Catasto fornisce infatti, a chiunque le richieda, notizie relative al proprietario, alla numerazione, alla superficie catastale, ai dati estimali delle particelle fondiarie ed edificiali accatastate, nonché sulla loro configurazione mappale, sulle eventuali variazioni intervenute e sulle relative misurazioni, con esclusione pertanto degli altri diritti reali ed aggravi, che appaiono solamente al Libro Fondiario.
Le chiavi di accesso a queste informazioni sono quelle consuete, e cioè il nome del proprietario o il numero di particella, con ovvio riferimento al rispettivo comune catastale. Se il numero della particella non si conosce, si può ricercarlo con l'ausilio della mappa. Lo stesso discorso vale per l'utenza relativa al servizio del Catasto Edilizio Urbano, che viene conservato in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale.
Più interessanti sono invece le considerazioni che andremo a fare, per quanto attiene alla fruizione delle informazioni tavolari.
Per accedervi, da parte di chiunque, è sufficiente conoscere anche in questo caso il nome del proprietario o il numero di particella con cui è contraddistinto il bene immobiliare che interessa (sempre riscontrabile d'altronde ispezionando al riguardo la relativa mappa catastale in dotazione presso l'Ufficio Tavolare).
Partendo dal numero di particella l'interessato, consultando il registro reale del rispettivo comune catastale, trova indicato nello stesso l'estensione, il tipo di coltura, ecc. ed anche - ciò che più conta - il numero della partita tavolare nella quale la particella in oggetto è riportata.
Partendo invece dallo schedario dei proprietari, è ancora più facile risalire direttamente all'indicazione della partita o delle partite tavolari in cui appare iscritta, quale proprietaria o comproprietaria, la Ditta che interessa.
Si noti ancora che questo schedario è organizzato a livello mandamentale (cioè uno schedario per ogni Ufficio tavolare), e quindi fornisce per ogni Ditta l'indicazione simultanea di tutte le partite tavolari di cui è intestataria nel territorio dell'ufficio stesso, con ovvio riferimento al relativo comune catastale di appartenenza. Ciò consente notevoli ed evidenti vantaggi pratici nelle ricerche, se si pensa che i comuni catastali nella Regione Trentino-Alto Adige sono 689, mentre gli Uffici del libro fondiario sono soltanto 22.
Comunque vi si acceda, dall'esame della rispettiva partita tavolare (libro maestro) si viene a conoscere se e quali diritti esistano a favore dei beni immobili che interessano, il nome del proprietario attuale e di quelli precedenti, ed ancora le eventuali limitazioni esistenti al libero esercizio del diritto di proprietà (quali servitù, ipoteche, fallimenti, sequestri, minore età, interdizione, ecc.: cioè in pratica tutti i particolari della situazione di fatto e di diritto relativa ai beni in oggetto.
Per concludere, si può affermare che la tenuta del libro fondiario a sistema reale consente di avere, senza alcuna perdita di tempo e senza incontrare alcuna difficoltà, la più completa e sicura visione dell'iter di fatto e giuridico seguito da un immobile, dal momento dell'impianto del libro fondiario e fino al momento presente.
Certificazioni che vengono rilasciate dagli Uffici del Catasto e Tavolare
Per quanto riguarda le certificazioni del Catasto fondiario, ben poche sono le differenze rispetto al N.C.T. In effetti vengono rilasciati gli stessi certificati, copie, estratti, ecc., salvo il certificato storico di partita, che viene praticamente sostituito dall'estratto tavolare.
Anche le certificazioni del N.C.E.U. sono le medesime che vengono rilasciate nel contesto nazionale.
Per quanto attiene alle certificazioni che rilascia l'Ufficio Tavolare esse consistono semplicemente nell'estratto tavolare (che può essere generale o particolare, "per esteso", cioè con le iscrizioni tavolari riportate letteralmente, o sommario, con le iscrizioni riportate in succinto) ovvero nella copia autentica di qualsiasi documento intavolato.
Nota 1 - Codice Civile art. 950
Azione di regolamento dei confini. Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Nota 2 - Codice Civile art. 1376
Contratto con effetti reali. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
da "Il sistema Catasto-Tavolare nella Regione Trentino-Alto Adige" Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Trento, marzo 1988