Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
La storia e la civiltà agricola del Molise hanno tra le proprie singolarità, per riconosciuta e
rinsaldata tradizione, i fattori umani legati al territorio agrario che hanno contribuito a produrre
uve, con specifiche caratteristiche, per ottenere vini di ottima qualità.
La nostra viticoltura, conosciuta già ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum e
Plinio parla di un famoso vino prodotto da una vite chiamata pumula, si è consolidata nel
medioevo all’ombra del castello feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare
la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni.
L’intero territorio regionale è cosparso di testimonianze che documentano la presenza della vite
e la illustre qualità dei vini ottenuti. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio
scientifico, sulla produzione dei vini prodotti in Molise dalle varietà presenti e coltivate,
risalgono agli scritti di Raffaele Pepe.
Giuseppe del Re, nel 1836, indica che “i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano
un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali
presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia”.
Nel 1892, su iniziativa di Angelantuono Baranello, sorge a Ferrazzano la Società Operaia che
svolge un’intensa attività di promozione nel sottore agricolo locale.
L’influenza dei fattori umani, nel corso dei tempi ha portato alla costituzione di numerose
cantine cooperative e private, portando nel contempo a definire aspetti tecnici e produttivi,
puntualmente riportati nel vigente disciplinare di produzione.
Biferno Doc
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Biferno” rosso, rosato, rosso riserva e rosso
superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: minimo 70% – massimo 80%;
Aglianico: minimo 10% - massimo 20%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera,
non aromatici, per una percentuale massima del 20%, idonei alla coltivazione nella Regione Molise,
iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata “Biferno” bianco devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano Toscano: 70% - 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, per una percentuale
tra il 20 e 30 %, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, iscritti nel Registro Nazionale delle
varietà di vite per uve da vino,
riportati nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Biferno” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Biferno” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Biferno” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Biferno” rosso superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
“Biferno” rosso riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Biferno” rosso:
colore: rubino più o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico.
“Biferno” rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fruttato.
“Biferno” bianco:
colore: paglierino, più o meno intenso, con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico.
“Biferno” rosso superiore:
colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, intenso, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico.
“Biferno” rosso riserva:
colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati;
odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico con profumo etereo;
sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico.
Variano a seconda della tipologia di vino.