La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” comprende l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice,
Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna;
dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Cesena, Civitella di Romagna,
Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana,
Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena;
dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola,
Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna;
dei comuni di: Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini.
L’areale comprende comuni di colle e di una parte della
pianura immediatamente sottostante la Via Emilia, tra le province di Bologna e Ravenna, che in
passato si sono caratterizzati per una buona presenza in coltivazione del vitigno Albana. L’Albana
veniva spesso coltivata insieme ad altri vitigni con cui originava, in uvaggio o per taglio, dei vini
bianchi di buona struttura, spesso anche frizzanti. La scalarità di maturazione dell’Albana
consentiva di fare un vino bianco secco con le uve che maturavano prima, mentre la vendemmia più
tardiva poteva essere seguita da un rapido abbassamento delle temperature con arresto della
fermentazione e ottenimento di un vino con un certo residuo zuccherino. L’imbottigliamento
primaverile veniva seguito da una rifermentazione che faceva prendere la spuma al vino. Per evitare
che i tappi saltassero per effetto dello sviluppo di Anidride carbonica, venivano assicurati alla
bottiglia con uno spago incrociato: lo sviluppo successivo è stato l’uso della gabbietta metallica.
La straordinaria capacità dell’Albana di accumulare zucchero ne rendeva interessante l’utilizzo per “rinforzare”, soprattutto in pedecollina e pianura, il Trebbiano o altri vitigni bianchi tardivi che non
riuscivano ad arrivare a buoni livelli di alcol e struttura. Inoltre era in uso mettere l’Albana nei tagli
con vini bianchi per assicurare la frizzantatura o spumantizzazione.
Consorzio Vini di Romagna
Base ampelografica
La Indicazione Geografica Tipica “SILLARO o BIANCO DEL SILLARO ” è riservata ai seguenti
vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello.
I vini a Indicazione Geografica Tipica“SILLARO o BIANCO DEL SILLARO” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Albana: almeno al 70%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopraindicati, le uve
dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Regione Emilia-
Romagna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare, fino ad un massimo del 30%.
Per i vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” tipologia
frizzante è vietata la gassificazione artificiale.
I vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” 10,00% vol;
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” novello 11,00% vol.
In particolare i vini devono presentare le seguenti caratteristiche:
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l
I vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO”, all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, tendenzialmente fruttato;
sapore: secco, sapido.
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati;
sapore: secco, sapido.
“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” novello:
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, fruttato;
sapore: di buona morbidezza e sapidità.
Bianco di Sillaro Igt: si abbina a piatti leggeri e delicati, pesce. Temperatura di servizio 10° - 12°C.