Regione: Provincia di Frosinone (Lazio)
Riconoscimento CE: 2010
Le origini storiche del Peperone di Pontecorvo risalgono al 1830, quando il principato di Pontecorvo ricadeva nel dominio della Santa Sede: se ne ritrova traccia in un opuscolo in cui si riporta tra le colture orticole, la produzione di peperone di Pontecorvo. La nascita del Consorzio Agrario, nel maggio del 1889 ha definitivamente dato un efficace contributo alla coltivazione del peperone che negli anni successivi è sensibilmente aumentata fino a diventare una delle risorse principali della zona.
Il Peperone di Pontecorvo è prodotto in provincia di Frosinone, nel comune di Pontecorvo e in parte dei comuni di Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e San Giovanni Incarico.
La polpa è sottile, il sapore dolce, la cuticola più sottile rispetto ad altri prodotti corrispondenti allo stesso genere merceologico. Le caratteristiche che lo rendono unico sono l’elevata sapidità e la sua migliore digeribilità associata ad una buccia sottile.
I terreni sui quali viene coltivato il Peperone di Pontecorvo sono molto fertili, particolarmente ricchi di elementi nutritivi e permettono, in combinazione con le caratteristiche di piovosità della zona geografica, la coltivazione di un prodotto con una elevata sapidità. Ai fattori naturali si associa il contributo offerto dal lavoro degli operatori del luogo che hanno saputo selezionare di anno in anno le migliori bacche locali, producendo giovani piantine in semenzai accuratamente preparati e scegliendo per queste le cure colturali più adatte così da valorizzare le qualità proprie dell’ecotipo.
Peperone di Pontecorvo DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Peperone di Pontecorvo” è riservata esclusivamente al
peperone che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Descrizione del prodotto
La denominazione di origine protetta “Peperone di Pontecorvo” designa i frutti ottenuti nella
zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie “Capsicum annum” ecotipo locale “Cornetto di Pontecorvo”.
All’atto dell’immissione al consumo il “Peperone di Pontecorvo” deve presentare le seguenti
caratteristiche:
Frutto: intero, trilobato.
Colore: rosso, sono ammesse striature verdi fino al 40% della superficie.
Forma: cilindro-conica allungata.
Calibratura:
a) Peso della bacca:
- superiore a 150 gr. per l’extra
- da 100 a 150 gr per la Ia scelta
b) Lunghezza della bacca:
- superiore ai 18 cm. per l’extra
- da 14 cm a 18 cm. per la Ia scelta
Polpa: sottile.
Cuticola: più sottile rispetto ad altri prodotti corrispondenti allo stesso genere merceologico
Sapore: dolce.
Articolo 3.
Zona di produzione
L’area geografica di produzione del “Peperone di Pontecorvo”, ricadente in provincia di
Frosinone, è rappresentata dall’intero territorio amministrativo del comune di Pontecorvo, e
da parte del territorio amministrativo dei comuni di Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro
Interamna, Villa S Lucia, Piedimonte S Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e San
Giovanni Incarico.
I confini dell’areale sono così delimitati:
Parte dal Canale Enel in località Colonnetta, nel territorio del comune di Esperia, ai confini
del comune di Pontecorvo, segue la sponda sinistra del canale Enel fino alla Strada
Provinciale (Pontecorvo – Badia), segue la Strada Provinciale fino ad intersecare la strada
comunale Costa la Casa, gira verso destra e segue tale strada per tutta la sua lunghezza,
quindi, proseguendo verso sud-est costeggia la curva di livello di 80 m. s.l.m. fino ad
intersecare la strada comunale Corvareso e prosegue fino al bivio, dove, svoltando a destra
continua lungo la vecchia strada comunale Badia fino al tornante al Km 1,600; qui, svolta a
sinistra e scende fino ad incontrare Ponte Colizio; risale a destra lungo la strada comunale
Colli. Dopo un breve tratto di circa 140 m., il confine prosegue verso sinistra costeggiando la
strada vicinale Socce; segue tutta la strada fino all’incrocio dove si aggancia all’isoipsa dei 70
m e la segue fino ad intersecare il Rio Sant’Antonio in località Torricelli. Da qui svolta a
sinistra e prosegue giù verso il fiume fino ad intersecare la strada comunale per Esperia.
Il confine continua nel comune di San Giorgio a Liri percorrendo un breve tratto della
vecchia strada per Esperia, dopodiché segue la isoipsa 50,3 m. fino a collegarsi alla strada
comunale Pastino Vecchio che la segue fino alla strada Comunale Limatelle in località
Limatelle. Gira quindi a destra per giungere alla S.S. 630 (Cassino – Formia), svolta a sinistra
e la segue lungo il lato sinistro, direzione Cassino.
Percorre la S.S. 630 fino alla località Case Fargnoli nel comune di Pignataro Interamna. In
questo punto gira a sinistra e prosegue lungo la strada comunale Ruscito al termine della
quale svolta verso destra, fino al Rio Pioppeto; da qui, girando a sinistra, prosegue lungo la
sponda sinistra del torrente, continua nel territorio comunale di Villa Santa Lucia, e in località
Molino Pinchera interseca l’Autostrada del Sole A1 che la costeggia a sinistra in direzione di
Roma.
Attraversa il territorio comunale di Villa Santa Lucia, continua nel territorio comunale di
Piedimonte San Germano e prosegue nel territorio di Aquino fino alla località Case Ficadosso.
Svolta a destra e prosegue lungo la strada Provinciale per Pontecorvo, passando dietro lo
stabilimento della cartiera; segue il torrente Le Forme di Aquino e giunge nel comune di
Castrocielo, da dove prosegue fino ad intersecare la linea ferroviaria Roma-Napoli.
Il confine prosegue lungo il lato sinistro della ferrovia in direzione Roma anche nel territorio
del comune di Roccasecca, fino ad incrociare la sponda sinistra del fiume Melfa; da qui
prosegue lungo la stessa sponda fino alla località Cangiano ove il Melfa confluisce nel fiume
Liri.
Il confine di coltivazione del “Peperone di Pontecorvo” continua lungo la sponda sinistra del
Liri fino alla località Case Fortini. Qui svolta a destra, entrando nel territorio comunale di San
Giovanni Incarico, risale il torrente fino ad arrivare alla Strada Provinciale (San Giovanni
Incarico – Pontecorvo), gira a sinistra lungo la stessa e la costeggia fino al confine del
comune di Pontecorvo.
Il limite di coltivazione segue il confine comunale di Pontecorvo fino alla località Santo
Cimo nel comune di Esperia. Giunti oramai nel comune di Esperia il confine si aggancia alla
strada comunale Querce, la segue fino ad intersecare il torrente Rio Torto, gira a destra e lo
segue fino ad intersecare la strada comunale Farnettola, gira a sinistra e la prosegue fino ad
intersecare la strada vicinale Selvi, gira ancora a sinistra per proseguire lungo tutto il tratto
fino alla località Campo della Valle dove interseca il torrente Rio Marino, gira a destra e lo
risale fino alla località Valle Piana.
In località Valle Piana il confine lascia il torrente per svoltare a sinistra e seguire la strada
comunale San Martino, la percorre tutta per poi proseguire sulla stessa traiettoria mediante la
strada vicinale Refuschi, che si allaccia alla strada Provinciale per Esperia, che viene
percorsa per un breve tratto (120 m circa), per poi svoltare subito a destra e percorrere la
strada comunale Calabre; il confine prosegue senza svoltare per la strada vicinale Sant’Anna,
infine, giunti al bivio, si aggancia al confine amministrativo del Comune di Pontecorvo e lo
segue fino a chiudersi al canale Enel in località Colonnette del comune di Esperia.
Articolo 4.
Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli
output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei
condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei
quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento
La propagazione del “Peperone di Pontecorvo” avviene per seme.
La produzione del seme viene eseguita direttamente in azienda da parte degli agricoltori
mediante selezione fenotipica (ottenimento del seme dalle piante migliori).
La semina viene effettuata in semenzaio nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 aprile.
Il trapianto delle piantine in pieno campo viene eseguito manualmente o meccanicamente
dopo 30-50 giorni dall’emergenza.
Il sesto d’impianto è di 70-90 cm tra le file e 25-40 cm sulla fila, per un investimento non
superiore alle 40.000 piante ad ettaro.
È ammessa la coltura in ambiente protetto (tunnel localizzati) che deve essere tolta entro il 31
maggio di ciascuno anno.
La coltura di “Peperone di Pontecorvo” non può succedere, in uno stesso appezzamento, a se
stessa, ne ad altre solanacee, prima di 3 anni.
La concimazione della coltura del peperone deve essere impostata con riferimento alle
successioni di cicli colturali dell’intera annata agraria.
La lotta alle malerbe viene effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici o mezzi
manuali. Tuttavia è consentito l’impiego di diserbanti registrati e consentiti dalla normativa
vigente, sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto.
Il fabbisogno idrico della coltura del “Peperone di Pontecorvo” è assicurato da apporti idrici
compresi tra 400 a 600 m3 /ha mediante diversi sistemi, quali: aspersione, scorrimento
laterale, a goccia, con turni variabili a seconda dell’andamento climatico e della tessitura del
terreno.
La raccolta deve essere manuale ed eseguita scalarmene durante il periodo che va dal 1 luglio
al 30 novembre.
I frutti, all’atto della raccolta, devono essere adagiati in contenitori, evitando che durante tale
operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di
succhi cellulari. Il prodotto dopo la raccolta non va esposto al sole. Per questi motivi il
condizionamento deve avvenire all’interno dell’areale di produzione individuato all’art:3 del
presente disciplinare di produzione. La produzione massima di “Peperone di Pontecorvo” è di
25 t/ha.
Articolo 6.
Legame con l’ambiente
Le peculiarità che distinguono il “Peperone di Pontecorvo" dagli altri appartenenti alla stessa
specie merceologica sono l’elevata sapidità, la buccia sottile associata ad un’alta digeribilità.
Altra particolarità, non certo di minore importanza, è la quantità di buccia che rimane in bocca
alla fine della masticazione decisamente inferiore rispetto a tutti gli altri prodotti dello stesso
genere. Queste caratteristiche sono strettamente legate alle condizioni pedo-climatiche
dell'area. Il peperone, nella zona interessata, viene coltivato in terreni tendenzialmente sciolti
e con buon contenuto di argilla, con presenza di calcare, a reazione neutra leggermente
alcalina, molto profondi, permeabili e ben drenanti in modo da permettere un rapido
smaltimento degli eccessi idrici.
L’origine alluvionale dei terreni, le caratteristiche chimico- fisiche, nonché la buona fertilità
degli stessi e le condizioni climatiche di piovosità della zona geografica, rendono possibile la
coltivazione di un prodotto con una elevata sapidità. Ai fattori naturali si associa il contributo
offerto dal lavoro degli operatori locali che hanno saputo selezionare di anno in anno le
bacche migliori, producendo giovani piantine in semenzai accuratamente preparati e
scegliendo per queste le cure colturali più adatte. La selezione operata dall’uomo nel tempo ha
portato ad esaltare la caratteristiche relativa alla sottigliezza della buccia del Peperone di
Pontecorvo e a farlo apprezzare per la sua elevata digeribilità.
Elementi storici che attestano la vocazionalità dell'area alla coltivazione, produzione,
commercializzazione e consumo di “Peperone di Pontecorvo" sono numerosi. Nel 1830,
quando il principato di Pontecorvo ricadeva nel dominio della Santa Sede se ne ritrova traccia
in un opuscolo in cui si riporta tra le colture orticole, la produzione di peperone di
Pontecorvo. In un articolo del 1873 riguardante la proposta Daziana nel Comune di
Pontecorvo si rivendica il diritto di piazza per la vendita di capsicum (peperone). L'Inchiesta
Jacini del 1882, riporta la presenza, tra le coltivazioni degli orti locali e dell'intera
circoscrizione, del peperone e nell'analisi delle abitudini alimentari della popolazione
specifica come gli stessi siano considerati dai contadini un "gradito companatico ……..”. La
nascita del Consorzio Agrario, nel maggio del 1889, dà un efficace contributo alla
coltivazione del peperone. Nell’attività economica della provincia di Frosinone nell’anno
1929, secondo “Agricoltura” edito a cura del Consiglio Provinciale dell’Economia di
Frosinone” si evince che la superficie investita a peperone è pari a 30 ha.
Non mancano testimonianze fotografiche come la foto raffigurante le vasche di piatinaio e
trapianto di peperoni presenti nel libro “Per l’orticoltura del Lazio” di Guzzini-Gherardi del
1939-40 A tutto questo si aggiunge il lavoro sapiente e caparbio dell’uomo che selezionando
bacche migliori di anno in anno, producendo giovani piantine nei semenzai accuratamente
preparati, scegliendo le cure colturali più adatte, in un contesto pedo-climatico
particolarmente favorevole ha fatto si che si perfezionasse un ecotipo particolare individuato
dai consumatori come “Peperone di Pontecorvo”.
Articolo 7.
Strutture di controllo
La conformità del prodotto al disciplinare è garantita da una struttura di controllo, in
conformità con quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 510\06. Tale struttura è
l’Autorità pubblica Camera di Commercio di Frosinone (Ente Pubblico), Viale Roma, snc –
03100 Frosinone Tel. +39.0775.2751,Fax +39.0775.270442, www.fr.camcom.it
Articolo 8.
Etichettatura
La tipologia di confezionamento prevede confezioni da: 200 gr., 1 kg fino a 10 kg in
contenitori di cartone, legno o plastica atossica per alimenti, sigillati in modo tale da impedire
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura dell’involucro medesimo.
Gli imballaggi devono essere puliti, atossici e conformi alle vigenti disposizioni di legge. Il
prodotto deve essere privo di corpi estranei.
Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni cassetta deve essere omogeneo e contenere solo
bacche della stessa categoria di qualità, dello stesso gruppo di colore e dello stesso calibro.
Ogni bacca può essere protetta da carta o da altro materiale idoneo e corredata dal
contrassegno del logo.
L’etichetta deve contenere le seguenti informazioni:
- la dicitura “Peperone di Pontecorvo” deve essere apposta con caratteri significativamente
maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra dicitura ed essere seguita dalla
menzione Denominazione di Origine Protetta e dal suo acronimo D.O.P.;
- il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice;
- la quantità di prodotto contenuta all’origine nei contenitori espressa in conformità delle
norme vigenti.
Il logo del prodotto è costituito dalla rappresentazione stilizzata di una donna in costume
tipico Pontecorvese denominata: “pacchiana”, iscritta in un ovale di colore Blu (C100 - M50
-Y0 - N0) con un cesto contenente 6 (sei) “Peperoni di Pontecorvo”; un settimo “Peperone di
Pontecorvo”, posto in primo piano, entra nel drappo in cui troviamo la scritta di colore nero
(centrata) “Peperone” (N100) e di colore rosso “di Pontecorvo” (C0 - M87 - Y83 - N30) su
fondo giallo (Y35). Fuori dal drappo centrato in basso su due righe è riportata l’acronimo “D.O.P”. e la relativa dizione “DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA”, entrambi di
colore nero (N100) ed in maiuscolo.
Il nome della Denominazione di Origine Protetta deve essere:
- stampato con inchiostri indelebili o comunque resistenti ai raggi UV
- il carattere da utilizzare è ANTIQUE OLIVE scritto in maiuscolo.
E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
La dicitura “Peperone di Pontecorvo” è intraducibile.