Regione: Liguria.
Riconoscimento CE: Reg. CE n. 123/97.
Menzioni geografiche aggiuntive: Riviera dei Fiori, Rivera del Ponente Savonese e Riviera
del Levante.
La zona di produzione comprende l’intero territorio della Regione Liguria.
Il nome Riviera Ligure affonda le proprie radici storiche nel XIX secolo quando la Liguria,
sottomessa al ducato sabaudo, andò a sostituire l’espressione Riviera di Genova. Fonti
documentali dimostrano, a partire dal 1600, l’esistenza di un fiorente commercio di olio fra
Oneglia, comune dell’attuale provincia di Imperia, e Milano. Proprio ad Oneglia, situato in
via Garessio, la storica via degli oleifici, è presente il museo dell’olivo. La pianta è
presente in quest’area dal III millennio a.C., anche se soltanto dalla fine del ‘700 che si
registra un’espansione considerevole su pendici collinari e montane della Regione.
L’Olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP è accompagnato da una delle seguenti
menzioni geografiche aggiuntive: Riviera dei Fiori, Rivera del Ponente Savonese e Riviera
del Levante. Il Rivera dei Fiori presenta un colore giallo, un odore fruttato maturo e un
sapore fruttato con sensazione decisa di dolce. Il Rivera di Ponente presenta un colore
giallo-verde, un odore fruttato maturo e un sapore fruttato con sensazione decisa di dolce.
Il Riviera di Levante presenta un colore che varia dal verde al giallo, un odore fruttato
maturo e un sapore fruttato con sensazione media di dolce ed eventuale leggera
sensazione di amaro e piccante.
Olio di Oliva Riviera Ligure DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata da una delle seguenti
menzioni geografiche aggiuntive "Riviera dei Fiori", "Riviera del Ponente Savonese", "Riviera di
Levante", e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica"Riviera dei Fiori", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà' di olivo Taggiasca
presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altresì', concorrere altre varietà' presenti negli oliveti in
misura non superiore al 10%.
2. La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", e riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono altresì concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 50%.
3. La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera di Levante", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di
olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e la popolazione
locale riconducibile alla varietà Frantoio per almeno il 55%. Possono altresì concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
Articolo 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo della regione Liguria. Tale
zona e' riportata in apposita cartografia.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva"Riviera dei Fiori", comprende nella provincia di Imperia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo,
Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San
Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia,
Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole, Montalto
Ligure, Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, San Remo, Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana,
Perinaldo, Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia, S. Biagio, Bordighera, Soldano,
Ospedaletti, Seborga, Olivetta, S. Michele, Rocchetta Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo
Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San Biagio della
Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva"Riviera del Ponente Savonese", comprende, nella provincia di Savona, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello,
Balestrino, Arnasco, Tovo, San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova, Lerrone, Loano, Albenga,
Ceriale, Cisano sul Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo,
Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco, Savona,
Albisola Marina, Borghetto Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli,
Magliolo, Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva"Riviera di Levante", comprende, nelle province di Genova e La Spezia, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
provincia di Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna, Genova, Rapallo,
San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante,
Casarza Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli,
Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna, Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego,
Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese. Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza,
Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto
Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano Magra,
Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore, Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione
di origine controllata di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze,
situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre
di origine calcarea.
4. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera dei Fiori", sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in
pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della
roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato
origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote piu' elevate.
5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", sono da considerarsi
idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in
pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre
di origine calcarea che sotto l'azione degli agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato origine a terreni
di medio impasto e generalmente profondi, resi piu' sciolti e di maggiore permeabilita' nelle quote piu'
elevate a causa della presenza di scisti.
6. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Riviera di Levante", sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza,
disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene,
derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera.
I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti
a prevalenza sabbiosa.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di
cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 7000 per ettaro per gli impianti
intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso
accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell'ambito dei parametri precedentemente indicati ed a
seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibili in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle
menzioni geografiche aggiuntive.
11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal piano
dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità
del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli
ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e
la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
Articolo 5.
Modalita' di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3 nonche' dei comuni di Alassio, Albenga, Andora,
Arnasco, Casanova, Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva,
Erli, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Onzo, Nasino, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga e
Zuccarello in provincia di Savona.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera del Ponente Savonese", comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera di Levante", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di
cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute
nel frutto.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: da giallo a giallo - verde;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali: leggera sensazione di piccante e/o
sensazione appena percettibile di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di
olio;
numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,16.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera del Ponente Savonese", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a verde - giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali: leggera sensazione di piccante e/o
sensazione appena percettibile di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di
olio;
numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,16.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione geografica "Riviera di Levante", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a verde - giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione apprezzabile di dolce ed eventuale sensazione di piccante e/o di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di
olio;
numero perossidi: <= 18 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,16.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo
numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1, da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
6. E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari, forestali di modificare con proprio decreto i limiti
analitici sopra riportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito
dell'espletamento della procedura prevista dal piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine",
"scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato
laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale e' consentito solo se il prodotto
e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte da oliveti facenti parte dell'azienda menzionata e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dall'art. 3 e 5 comma 1.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata"Riviera Ligure" di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3 e di quanto disposto dall'art. 5 comma 1.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere
riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Riviera Ligure".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva
deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da
poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso
al consumo in recipienti in vetro di capacita' non superiore a litri 10.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.