Olio di oliva extravergine Colline Pontine DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Colline Pontine” è riservata all’olio extra vergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Colline Pontine” deve essere ottenuta negli oliveti che hanno
le seguenti varietà di olive: Itrana dal 50 % al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50 %.
Possono altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo del 10 % purché non
modifichino le caratteristiche del prodotto. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta “Colline Pontine”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche.
VALUTAZIONI CHIMICO - FISICHE
Acidità totale espressa in Acido Oleico inferiore o uguale 0,6 grammi per 100 gr. di olio
Numero di perossidi uguale o inferiore a 12
Valore dei polifenoli superiore a 100 mg./kg.
Acido oleico uguale o superiore a 72 per cento
Profilo organolettico: colore dal verde intenso al giallo con riflessi dorati;
All’olfatto, l’Olio di oliva extra vergine Colline Pontine si caratterizza per la presenza di un aroma
fruttato da medio ad intenso di oliva verde, con retrogusto di mandorla e con nota tipica di erbaceo
fragrante; sentore tipico è il pomodoro (verde).
Da lieve a medio l’Amaro ed il Piccante.
DESCRITTORI ORGANOLETTICI (MEDIANA)
Difetti 0
Fruttato di oliva 4 - 7
Amaro 3 - 5
Piccante 3 - 5
Pomodoro 3 - 6
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE.
Articolo 3.
Delimitazione della zona geografica
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extra vergine di origine protetta “Colline
Pontine” debbono essere prodotte nel territorio della provincia di Latina idoneo alla produzione di
olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale
zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni nella provincia di
Latina:
Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola,
Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima,
Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia,
Terracina.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta “Colline Pontine” è delimitata nella
cartografia 1:25.000 da una linea che partendo dal punto di confluenza tra il confine amministrativo
del Comune di Aprilia, la delimitazione amministrativa tra la provincia di Latina e quella di Roma,
nonché la strada statale n° 207 “Anziate”, segue il confine amministrativo settentrionale del comune
di Aprilia sino ad incontrare il confine amministrativo settentrionale del comune di Cisterna di
Latina e prosegue, sempre coincidendo con il limite di provincia tra Latina e Roma, e incontrato il
confine amministrativo ad ovest di Cori, lo prosegue fino al nord. Quindi piegando verso est
incontra il confine comunale di Rocca Massima che lo segue in tutto il suo limite settentrionale e
continua a seguirlo scendendo a sud fino ad incontrare il confine comunale di Cori sul lato sud-est e
prosegue sempre sullo stesso lato anche dopo aver incontrato il confine comunale di Norma, quindi
seguendo il confine comunale di Bassiano forma un’ansa rivolta a nord e seguendo sempre il
confine dello stesso comune scende a sud-est lungo il confine comunale di Sezze. Quindi incontrato
il limite settentrionale del comune di Roccagorga forma una piccola cuspide rivolta a nord sino ad
incontrare il limite nord-ovest del comune di Maenza sino alla confluenza tra confini amministrativi
della provincia di Latina con quello della provincia di Roma e l’inizio di quella di Frosinone.
Quindi seguendo sempre il limite amministrativo della provincia di Latina coincide per breve tratto
con il confine settentrionale del comune di Maenza per continuare lungo questo limite che scende a
sud-ovest, poi prosegue lungo il confine orientale di Prossedi sino ad incontrare il limite comunale
di Roccasecca dei Volsci che scende in direzione sud - sud-ovest sino ad incontrare il limite
nordovest del comune di Sonnino, quindi sempre seguendo il limite amministrativo della provincia
diLatina con quella di Frosinone, raggiunge il confine settentrionale del comune di Monte San
Biagio, sino a continuare con il limite sempre settentrionale del comune di Fondi. Quindi
coincidendo sempre con il confine amministrativo tra la provincia di Latina e quella di Frosinone,
incontra il confine del comune di Lenola, questo sale verso nord per piegare verso sud-ovest sempre
lungo il confine del comune di Lenola, quindi incontra il limite settentrionale del comune di
Campodimele che segue anche quando scende in direzione sud-est e piegando verso sud-ovest
incontra il confine nord del comune di Itri che segue in direzione sud-est sino al confine del comune
di Formia che forma un’ansa rivolta a nord. Quindi incontra il confine del comune di Spigno
Saturnia che sale verso nord-est per poi scendere verso sud-est, prosegue con il limite del comune di
Minturno che scende a sud-est sino ad incontrare il limite del comune di Santi Cosma e Damiano
che sale in direzione nord-est, quindi, coincidendo sempre con il limite amministrativo tra le
province di Latina e Frosinone, sale a nord con il confine del comune di Castelforte. Quindi tale
confine della zona di produzione, scende verso sud-est seguendo il confine comunale di Castelforte
per risalire leggermente formando un’ansa verso nord sino alla confluenza tra i limiti amministrativi
provinciali di Latina, Frosinone e Caserta costituendo a sud una prominenza verso ovest, per seguire
con una tortuosa rientranza rivolta prima ad est e quindi a sud e successivamente a sud-ovest, che
nel limite meridionale, si ricollega al confine del comune di Santi Cosma e Damiano, che
proseguendo verso ovest – sud-ovest incontra il limite del comune di Minturno che scende per
breve tratto in direzione sud – sud-ovest sino ad incontrare la ferrovia Roma – Napoli. A questo
punto il limite della zona di produzione abbandona il confine amministrativo della provincia di
Latina per proseguire, per breve tratto, in direzione ovest con il percorso della linea ferroviaria che
collega Napoli a Roma e con essa prosegue sempre in direzione ovest – nord-ovest, sino a tagliare i
limiti meridionali dei confini amministrativi dei comuni di Minturno e Formia, dove la ferrovia
incontra il limite comunale di Itri, ne segue, lasciando la linea ferroviaria, il confine amministrativo
in tutto il limite meridionale verso sud-ovest e quindi lo risale verso nord-ovest e successivamente,
verso nord-est, sino ad incontrare nuovamente la linea ferroviaria Roma – Napoli che coincide con
il limite meridionale del comune di Fondi e giunta all’incrocio con la strada stradale n° 7 “Via
Appia” segue tale strada tagliando il limite amministrativo meridionale del comune di Monte San
Biagio con un arco volto a nord e quindi in direzione sud-ovest sino al confine amministrativo del
comune di Terracina, prosegue sempre lungo la strada statale n° 7 “via Appia” in direzione ovest
quindi risale al nord seguendo il percorso della citata strada sino ad incontrare il fiume Amaseno,
quindi costeggia il lato ovest del comune di Sonnino sino ad incontrare la linea ferroviaria Roma –
Napoli e la segue verso nord-ovest sino a traversare il limite meridionale del comune di Priverno da
qui, sale verso nord-ovest seguendo il tracciato della nuova linea ferroviaria Roma – Napoli che con
la direzione nord-ovest taglia il territorio di Sezze a sud della cittadina, quindi costeggiando per
breve tratto il limite comunale di Bassiano e attraversa quello del comune di Sermoneta fino al
limite tra detto comune e quello di Latina quindi attraversa il territorio comunale di Cisterna di
Latina lambendo la cittadina a sud per proseguire sempre in direzione ovest – sud-ovest seguendo,
anziché la linea ferroviaria, la via Apriliana fino al ponte della “Crocetta”, qui segue il fosso della “Crocetta” in direzione sud fino al fosso “Spaccasassi”, quindi segue tale fosso in direzione
nordovest sino al casale “Torre del Padiglione” da qui in direzione ovest prosegue lungo le strade
comunali di Aprilia Via Genio Civile e via La Cogna fino al limite amministrativo che coincide con
quello che delimita la provincia di Latina con quella di Roma, tale limite risale verso nord –
nordovest per poi piegare verso nord-est, quindi forma una piccola ansa rivolta a nord-est e risale
lungo il limite amministrativo tra le province di Latina e Roma verso nord-ovest prosegue verso
nord-est sempre lungo il limite tra le province di Roma e Latina sino ad incontrare la strada statale
n° 207 “Anziate”, incrociata la Via Anziate, chiude il limite della zona di produzione dell’olio DOP “Colline Pontine” poiché si ricollega al punto da cui è iniziata la descrizione.
Articolo 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in
entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla
struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli olivicoltori,
dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei
quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche,
scritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Caratteristiche di coltivazione
La coltivazione delle olive, nonché l’estrazione, e l’imbottigliamento dell’olio extravergine di oliva
a Denominazione di Origine Protetta “Colline Pontine” devono avvenire nell’ambito della zona di
produzione di cui all’art.3 per ridurre i rischi di deterioramento e decadimento della qualità
organolettica nelle fasi tra l’estrazione, lo stoccaggio e la certificazione dell’olio extra vergine di
oliva “Colline Pontine” ; i rischi di deterioramento qualitativo del prodotto, provocati dalla
possibile esposizione con la luce, il calore, l’ossigeno dell’atmosfera, aumentano notevolmente con
il trasporto del prodotto al di fuori della zona di produzione e per garantire il controllo e la
tracciabilità. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le sue
specifiche caratteristiche. Gli oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e dove il
terreno è consociato al pascolo di animali domestici anche di bassa corte. Per la gestione del suolo,
si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle
erbe infestanti. E’ consentita la pratica dell’inerbimento. E’ consentito il diserbo chimico. Nella
concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve
essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i
residui di antiparassitari sulle olive. La produzione non può superare i Kg. 100 per pianta di olivo.
La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che
durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere
utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti
permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e si conclude entro il 31
gennaio. È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti. Per
il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. E’ consentita
l'utilizzazione di contenitori di acciaio inossidabile o di altri materiali lavabili e per uso alimentare,
purché la lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno. In ogni caso le
olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.
Articolo 6.
Metodo di oleificazione
E’ assolutamente vietato l’uso di coadiuvanti chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e
quindi per l’estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici leali atti a produrre oli che
rappresentino il più fedelmente possibile le proprie caratteristiche. Le olive debbono essere
sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze
estranee. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre
oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura dovrà essere
effettuata alla temperatura massima 33° C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al
massimo. È’ vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”. E’ vietato altresì il
ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l’uso del talco nell’ambito del processo di
estrazione. La resa in olio non può essere superiore al 27 % in peso di olive. E’ consentito
l’ottenimento dell’olio extra vergine a denominazione di origine protetta “Colline Pontine” con
metodo biologico.
Articolo 7.
Legame con l’ambiente
Legame: L’olio extravergine di oliva “Colline Pontine” a denominazione di origine protetta
possiede peculiarità e proprietà tipiche, che derivano dal territorio e, soprattutto dalla cultivar “Itrana”, che non ha altrove una così intensa diffusione e che coltivata nell’area di cui all’articolo 3
assume caratteristiche qualitative particolari.
L’olio extra vergine di oliva “ Colline Pontine” si riassume nella qualifica di “armonico”
determinato da un sinergismo eccezionale favorevole oltre che per la qualificazione anche per la
omogeneità dei suoi caratteri, pertanto l’olio è ben accetto ad un target molto ampio di consumatori.
Nella zona di produzione di cui all’articolo 3, i terreni sono generalmente costituiti da banchi di
calcari, per lo più compatti, appartenenti geologicamente al cretaceo superiore; tali terreni, che
hanno spesso debole strato coltivabile, sono molto permeabili ed aridi per un lungo periodo
dell’anno. Il clima, di tipo mediterraneo, è caratterizzato dalle temperature miti invernali, di rado
sotto lo zero termico. L’olivicoltura domina nella zona collinare della provincia Pontina, in una
fascia quasi continua che dal territorio di Rocca Massima e Cori, si estende in direzione sud – est
fino ai Comuni di Minturno e Castelforte, al confine della provincia napoletana.
La varietà di olivo Itrana, detta anche Oliva di Gaeta, Trana, Oliva Grossa, Cicerone ha il
predominio assoluto nella zona di produzione dell’olio extra vergine di oliva Colline Pontine,
costituendo da sola il 70 % delle piante coltivate; tra la varietà Itrana ed il territorio di cui al punto
4.3 esiste un legame particolare ed originale, il sinonimo Oliva di Gaeta indica l’origine più antica
della coltivazione di questa varietà, poi diffusasi dal territorio di Gaeta, Itri e Formia alla Stato
Pontificio Romano, e quindi a tutta la zona collinare e montuosa della provincia Pontina. La
costante diffusione della cultivar Itrana sul territorio, perciò, è il risultato di secoli di coltivazione
dell’olivo; per la plurisecolare ed apprezzata utilizzazione come olive da tavola di una parte del
prodotto (oliva di Gaeta), l’Itrana viene catalogata anche come olivo da mensa; in realtà dal punto
di vista agronomico, a causa soprattutto della scalare invaiatura, la raccolta delle olive è molto
tardiva.
Il terreno, la giacitura prevalente, il clima e la composizione varietale contribuiscono a definire la
caratteristica principale dell’olio di oliva extra vergine Colline Pontine, equilibrio ed armonia; la
varietà Itrana, infatti, quando viene coltivata in altra areali di produzione italiane, fornisce un
prodotto dove si modifica la composizione acidica e la quantità di polifenoli e le relative
caratteristiche dell’amaro e del piccante, come confermato anche dai recenti studi effettuati da
Regione Lazio, Arsial Lazio, I.S.O.L. – Istituto Sperimentale per l’Olivicoltura Sez. di Spoleto e
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’ambito del Programma Regionale per il
miglioramento della qualità oleica, finanziato dalla U.E. – Unione Europea ai sensi del Reg. CE
2407/01.
L’olio di oliva extra vergine Colline Pontine, possiede un caratteristico fruttato erbaceo più o meno
intenso, con una ben dosata ed equilibrata percezione dell’amaro e del piccante ed una percezione
unica del sentore “Pomodoro Verde”, non presente in altri territori, limitrofi e non limitrofi.
Tali caratteristiche sono dimostrate da più importanti riconoscimenti nazionali e internazionali di
qualità, risalenti al 1872, nonché dalle numerose documentazioni storiche esistenti e dalle
condizioni pedo-climatiche e varietali che lo rendono unico per armoniosità dei caratteri
organolettici. Nella provincia Pontina, e soprattutto negli oliveti della fascia pedemontana dove si
trova la zona di produzione della denominazione di origine protetta “Colline Pontine”,
l’olivicoltura è profondamente legata al tessuto sociale tanto è vero che ha condizionato per secoli
lo sviluppo del territorio e di conseguenza la vita delle popolazioni che si sono succedute nel tempo,
incidendo pure sull’economia della zona, quasi esclusivamente basata sulla produzione olivicola. Il
clima è mite e favorevole alla pianta dell’olivo, i terreni delimitati nella zona di produzione sono
montani o pedemontani e comprendono terreni con struttura da rocciosi ai ciottolosi o sciolti,
addossati al sistema orografico dei monti: Lepini, Ausoni e Aurunci. I suoli hanno giacitura ed
esposizione sud sud-ovest verso il mare. Il sistema orografico infatti costituisce una terrazza
inclinata verso il mare lungo ben 100 km., ed è pertanto uno dei territori più vasti per omogeneità e
condizioni geografiche d’Italia. Gli oliveti sono caratterizzati da secoli dalla forte presenza della
varietà “Itrana”, diffusa nel Lazio, ma solo nella provincia di Latina ha una così importante
diffusione (negli oliveti dei comuni di Sonnino, Itri costituisce il 90% del patrimonio di piante
esistente). Gli alberi possiedono un buon sviluppo anche se in un ambiente pedologico poco
favorevole per la presenza di forti dislivelli.
I Greci profughi da sparta, introdussero nel territorio interessato la pianta selezionata
geneticamente, e con essa le tecniche per la sua coltivazione. In seguito, infatti i Latini discesi
dall’Italia centrale, occuparono il territorio con Umbri, Osci, Sabelli e Volsci, ma furono gli unici a
stabilirsi sul territorio permanentemente dedicandosi all’agricoltura. Sconfitti dai Romani, con altri
popoli della “Lega Latina” abbandonarono la pianura, un tempo fertile e sede di circa 23 città, ove
prese il sopravvento la palude che si estese a seguito di un evento naturale ricordato da Plino.
Conseguentemente si rifugiarono nella zona montuosa di media altitudine.I Romani in seguito
ritennero tanto importante l’olivicoltura, da disciplinare con editti imperiali. La fine dell’ Impero
Romano d Occidente determinò la crisi dello Stato centrale e con esso dell’organizzazione per la
tutela della produzione e del commercio dell’olio. Nel Medioevo, con il feudalesimo, soltanto i
monaci benedettini e cistercensi curarono nel territorio la diffusione delle tecniche di produzione e
trasformazione. Da rilevare che i Visigoti penalizzavano con una multa di 5 soldi chi danneggiava o
abbatteva una pianta. Localmente, gli statuti di Bassiano, Cori, Sessa e Minturno prevedevano pene
per chi danneggiava gli olivi. Lo stato della Chiesa, oltre a dedicarsi notevolmente alla questione
delle paludi, concedeva, mediante un editto, tuttora conservato nell’archivio storico di Latina, un
premio di 10 scudi ogni 100 piante di olivi messe a dimora, così nel 1786 furono piantati 48.901 Ha
di olivi. Anche il catasto del XVIII secolo conferma l’importante diffusione dell’olivicoltura. Lo
Stato Italiano valorizzò sempre l’olivicoltura locale tutelandola dalle vicissitudini commerciali ne
curò la partecipazione del prodotto in varie mostre. Durante il periodo delle bonifiche l’olio
prodotto nel territorio continuò ad essere valorizzato con la partecipazione a diversi eventi Mostre
internazionali, mentre nel periodo delle dell’autarchia, nonostante la mancanza di scambi
internazionali, si determinò una politica di investimenti pure nell’olivicoltura, secondo le più
aggiornate tecniche divulgate dalle allora Cattedre ambulanti di agricoltura. Negli ultimi decenni, il
miglioramento qualitativo dell’olio di oliva extra vergine “Colline Pontine”, lo sviluppo
tecnologico ed gli investimenti nel campo della trasformazione, hanno contribuito, inoltre, ad
elevare gli standard qualitativi del prodotto.
Articolo 8.
Strutture di controllo
L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline Pontine” è controllato da
un organismo di controllo conformemente agli Artt. 10 e 11 del regolamento (CE) N.510/2006.
Articolo 9.
Etichettatura e logotipo
La denominazione d’origine protetta “Colline Pontine” deve figurare in caratteri maiuscoli
indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto a quella dell’etichetta e tale da essere
nettamente distinta dal complesso delle indicazioni che compaiono nell’etichetta stessa. L’etichetta
deve riportare la dizione “Colline Pontine” con caratteri maggiori a tutti gli altri usati in etichetta e
controetichetta. La dicitura “D.O.P. denominazione d’origine protetta”, deve essere riportata
immediatamente al di sotto del nome geografico “Colline Pontine” con la stessa grandezza di
caratteri del nome suddetto. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno i consumatori. L'uso
di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situata nell'area di produzione è consentita solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. I recipienti in cui è
confezionato l’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Colline Pontine” ai
fini della immissione al consumo debbono essere in vetro scuro, ceramica o in lamina metallica
inossidabile con i costituenti a norma di legge e con l’etichetta di seguito descritta, di capacità non
superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di
alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml., recanti le
disposizioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita
dall’organismo di controllo. Tutti i recipienti devono essere dotati di un sistema di chiusura che
perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. E’ obbligatorio indicare nel fronte dell’etichetta
l’annata di produzione delle olive. E’ consentito in etichetta il riferimento all’olio ottenuto con
metodo biologico. Il logo della denominazione “Colline Pontine”, come di seguito descritto con
disegno a colori in quadricromia, è costituito dalla prospettiva di tre colonne di stile Dorico in giallo
ed un rametto sovrastante di olive con colorazione grigio-verde più grande del colonnato, sullo
sfondo delle colline racchiuse in un contorno circolare con la denominazione “COLLINE
PONTINE”. La simbologia si riferisce alle Civiltà pre-romane ed alla sequenza dei tre sistemi
montuosi Lepini, Ausoni ed Aurunci. Il logo può essere separato dall’etichetta purché sullo stesso
verso dell’etichetta.