Alto Crotonese DOP
Atlante dei prodotti tipici - Oli di oliva DOP e IGP

Disciplinare di produzione - Alto Crotonese DOP

Olio di oliva extravergine Alto Crotonese DOP Olio di oliva extravergine Alto Crotonese DOP

Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” è riservata agli oli di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 2.
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” può essere attribuita all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varietà “Carolea” che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 0%. Le varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione “Alto Crotonese” in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio extravergine della denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” devono essere prodotte, nell’ambito della Provincia di Crotone, nei territori olivati della zona dell’Alto Crotonese idonei alla produzione di olio con le caratteristiche a livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione che comprende, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Savelli (in parte), Verzino.
Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra i comuni di Caccuri (escluso dall’area), Cerenzia e Castelsilano, segue poi, in direzione Nord-Est delimitando a Sud le località di Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell’area), per raggiungere il confine del comune di Savelli ad una altitudine di 304 metri s.l.m. Preseguendo verso Nord-Ovest lungo il confine del comune di Savelli fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della S. S. 108 ter fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del comune di Savelli il confine si porta a Nord lungo una linea che passa attraverso la località Acqua dei Grozzi ad una altitudine di 565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine Ovest del comune di Verzino. Che coincide con l’intersecazione del fiume Senapite. Da qui proseguendo verso Nord lungo il confine del comune di Verzino, prosegue delimitando verso Est i territori amministrativi dei comuni di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le caratteristiche ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni d’origine miocenico-plioceníca, di varia natura litologica, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, con spessore profondo, sabbiosi, o di medio impasto, provviste di buone sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. In particolare oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro. La produzione massima di olive per/Ha non può superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima per pianta è di 65 Kg. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa potrà essere aumentata previa richiesta di non oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola. La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente. Le olive devono risultare indenne da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e fenestrati. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

Articolo 5.
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. Per estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre olio che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della pasta non deve superare i 25 °C. Ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni dalla raccolta.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Alto Crotonese, nell’atto dell’immissione a consumo, deve risponde alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino-verde chiaro;
- odore: delicato di oliva;
- sapore: fruttato leggero;
- punteggio minimo al panel test: 6,5
- acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
- numero di perossidi: non superiore 14 meq/Kg;
- K 232 < = 2;
- K 270 < = 0,2;
- polifenoli totali, minimo > = 100 p.p.m.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all’attuale normativa U.E. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio extravergine a denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione degli esami organolettici e chimico-fisici.

Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione evi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E’ vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3. E’ tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa oleicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta “Alto Crotonese”, deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine “Alto Crotonese” ai fini dell’immissione al consumo devono essere di capacità fino a litri 5, in vetro o in banda stagnata. E’ obbligatorio l’indicazione in etichetta dell’anno di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.

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