Olio di oliva extravergine Alto Crotonese DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” è riservata agli oli di oliva extravergine
rispondente alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione, ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria.
Articolo 2.
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” può essere attribuita all’olio extravergine di
oliva ottenuto da olive della varietà “Carolea” che deve essere presente negli oliveti in misura non
inferiore al 0%. Le varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente
nella produzione della denominazione “Alto Crotonese” in misura non superiore al 30% sono le
cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio extravergine della denominazione di origine protetta “Alto Crotonese” devono essere prodotte, nell’ambito della Provincia di Crotone, nei territori
olivati della zona dell’Alto Crotonese idonei alla produzione di olio con le caratteristiche a livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione che comprende, tutto o in parte il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Savelli (in parte), Verzino.
Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dalla confluenza dei
confini tra i comuni di Caccuri (escluso dall’area), Cerenzia e Castelsilano, segue poi, in direzione
Nord-Est delimitando a Sud le località di Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse
nell’area), per raggiungere il confine del comune di Savelli ad una altitudine di 304 metri s.l.m.
Preseguendo verso Nord-Ovest lungo il confine del comune di Savelli fino ad incontrare il ponte
che attraversa il fiume Lese. Da questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della S. S. 108 ter
fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del comune di Savelli il confine si
porta a Nord lungo una linea che passa attraverso la località Acqua dei Grozzi ad una altitudine di
565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine Ovest del comune di Verzino. Che coincide con
l’intersecazione del fiume Senapite. Da qui proseguendo verso Nord lungo il confine del comune di
Verzino, prosegue delimitando verso Est i territori amministrativi dei comuni di Pallagorio,
Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione
ha avuto inizio.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le caratteristiche ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni d’origine miocenico-plioceníca, di varia
natura litologica, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, con spessore profondo, sabbiosi, o di
medio impasto, provviste di buone sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali
e profonde. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. In
particolare oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre
forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro. La produzione
massima di olive per/Ha non può superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima per pianta è di 65 Kg. Anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa potrà essere aumentata previa richiesta di non oltre il 20% il
limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio
dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola. La raccolta delle
olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente. Le olive devono risultare indenne
da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e
fenestrati. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste. La resa
massima delle olive in olio non può superare il 20%.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito
dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. Per estrazione dell’olio sono ammessi soltanto
processi meccanici e fisici atti a produrre olio che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a
temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della
pasta non deve superare i 25 °C. Ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite
entro i due giorni dalla raccolta.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Alto Crotonese, nell’atto
dell’immissione a consumo, deve risponde alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino-verde chiaro;
- odore: delicato di oliva;
- sapore: fruttato leggero;
- punteggio minimo al panel test: 6,5
- acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
- numero di perossidi: non superiore 14 meq/Kg;
- K 232 < = 2;
- K 270 < = 0,2;
- polifenoli totali, minimo > = 100 p.p.m.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi all’attuale
normativa U.E. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva un congruo
numero di campioni rappresentativi dell’olio extravergine a denominazione di origine protetta “Alto
Crotonese” da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione degli esami organolettici e
chimico-fisici.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione evi compresi gli aggettivi: fine,
scelto, selezionato, superiore, genuino. E’ vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree
geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3. E’ tuttavia consentito l’uso di nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l’acquirente. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento
nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa oleicola situate
nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive
raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono
avvenuti nell’azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta “Alto Crotonese”,
deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine “Alto
Crotonese” ai fini dell’immissione al consumo devono essere di capacità fino a litri 5, in vetro o in
banda stagnata. E’ obbligatorio l’indicazione in etichetta dell’anno di produzione delle olive da cui
l’olio è ottenuto.