Riconoscimento IGP: agosto 2009
Zona di produzione: Regione Marche: alcuni comuni delle province di Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno.
Il Ciauscolo è conosciuto per la propria caratteristica di spalmabilità che lo contraddistingue con decisione dagli altri insaccati. Infatti, rispetto a tutti gli altri salumi, il Ciauscolo non viene affettato ma viene “spalmato” sul pane o altri prodotti simili e tale pregiata caratteristica è strettamente correlata alla particolare composizione dell’impasto di carne che possiede una significativa presenza di grasso, alla macinatura di tipo fine, alle specifiche tecniche di lavorazione. Altra caratteristica che rende il Ciasuscolo facilmente distinguibile agli occhi del consumatore, è la consistenza morbida che lo fa risultare cedevole al tatto. Al taglio la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni rancide. Il profumo è delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato e al gusto risulta sapido e delicato mai acido.
Le consolidate tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura del Ciauscolo sono direttamente riconducibili alla sapiente tradizione delle popolazioni contadine e rurali del territorio Piceno. La macellazione e la lavorazione tecnica del maiale, infatti, sono sempre stati momenti di socializzazione tra le famiglie ed i vicini, nonché un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro al proprietario del fondo. La stessa mattazione domestica del maiale e la successiva lavorazione hanno da sempre rappresentato un tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo sociale, del quale la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne custodisce la memoria. Secondo la definizione etimologica del nome “ciaùscolo, ciavuscolo” deriverebbe da “ciabusculum” ossia piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedelmente con la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione ed il pranzo e tra il pranzo e la cena. Lo stesso dizionario Zingarelli della lingua italiana fa risalire l’etimologia del nome al 1939 e lega il prodotto alle tradizioni della regione Marche. Vari documenti storici dimostrano l’uso tradizionale della denominazione Ciauscolo e testimoniano la presenza da più secoli di questo prodotto nel territorio delimitato. In un estratto dei “Prezzi dei generi” dell’ottobre del 1851 contenuto nell’Archivio Notarile del comune di Camerino tra i vari prodotti elencati si cita anche il Ciauscolo con il relativo prezzo.
La delimitazione della zona di produzione della IGP coglie la tradizionalità del ciauscolo e la sua diffusione nelle famiglie contadine. Nell’azienda agricola i coloni, sempre residenti nell’azienda stessa, allevavano i suini per le necessità della famiglia e della proprietà. Tratto comune del territorio delimitato fino agli anni ’50 era la presenza di aziende mezzadrili con una maja poderale (4-5 ettari) sempre più ridotta in quanto l’eccesso di manodopera agricola incrementava la polverizzazione fondiaria: da qui l’unico suino allevato in azienda in quanto compatibile con l’allevamento bovino, le produzioni vegetali e le esigenze alimentari. A ciò si aggiunge la particolarietà climatica del territorio che ha una preminenza continentale specialmente nei territori alto collinari e montani; infatti i freddi inverni influenzano positivamente la stagionatura e quindi la serbevolezza della qualità del prodotto.
Ciauscolo IGP (foto www.agraria.org)
Ciauscolo IGP (foto www.agraria.org)
Articolo 1.
Denominazione
L’Indicazione Geografica Protetta “CIAUSCOLO” è riservata al prodotto di salumeria che risponde
alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Descrizione del Prodotto
Il “CIAUSCOLO” è un prodotto della lavorazione del suino, costituito dall’impasto di carne suina
derivante dai seguenti tagli opportunamente dosati e amalgamati: pancetta, spalla, e rifilature di
prosciutto e di lonza.
All’atto dell’immissione al consumo il “CIAUSCOLO” I.G.P. deve presentare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche di seguito descritte:
Caratteristiche fisiche
La principale caratteristica fisica è la morbidezza fino alla spalmabilità.
Per spalmabilità si intende l'agevole stendibilità sul pane.
- Peso : da 400 g. a 2.500 g.
- Diametro: compreso tra 4,5 e 10 cm.
- Aspetto esterno: forma cilindrica
- Lunghezza: compresa tra 15 e 45 cm.
- Consistenza: morbida
- Aspetto al taglio: la fetta si presenta di colore roseo, uniforme ed omogenea, esente da frazioni
rancide.
Caratteristiche chimiche
- PH maggiore o uguale 4,8.
- Proteine minimo 14,00 %.
- Grasso compreso tra il 30% ed il 45%.
- Rapporto Acqua/Proteine massimo 3,10.
- Rapporto Grassi/Proteine massimo 2,80.
Caratteristiche organolettiche
- Odore: profumo delicato, aromatico, tipico, deciso e speziato.
- Gusto: sapido e delicato, mai acido.
Articolo 3.
Zona di Produzione
La zona di produzione del “CIAUSCOLO” I.G.P. interessa i seguenti comuni:
Provincia di Ancona: Ancona, Agugliano, Barbara, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo,
Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Mergo, Monsano,
Montecarotto, Monte San Vito, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San
Marcello, Polverigi, Rosora, Santa Maria Nuova, Serra de’Conti, Serra San Quirico, Sirolo,
Staffolo.
Provincia di Macerata: Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola,
Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo,
Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo,
Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San
Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San
Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Recanati,
Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro,
Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.
Provincia di Ascoli Piceno: Amandola, Belmonte Piceno, Carassai, Comunanza, Falerone, Fermo,
Force, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro
Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio,
Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San
Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco,
Ortezzano, Palmiano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano,
Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
Articolo 4.
Prova dell’Origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli
allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso
la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la
tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Metodo di Ottenimento
Materie prime
I suini, le cui carni fresche sono destinate alla produzione del “CIAUSCOLO”I.G.P., devono provenire
da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle seguenti Regioni italiane: Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e
Molise.
Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:
a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate
dal Libro Genealogico, o figli di verri delle stesse razze;
b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro Genealogico
Italiano;
c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché, nati in Italia o all’estero, che
provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con
quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.
Non sono in ogni caso ammessi:
a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della
sensibilità agli stress (PSS);
b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted
Poland.
Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità
e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve
essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un’alimentazione
conforme alla disciplina generale in vigore.
I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia
trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale
attestato dalla competente Autorità sanitaria.
Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l’impiego di verri e scrofe. Inoltre, è
vietato l’impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie
conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.
Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg
160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell’intervallo pari a Kg 144 e Kg 176.
Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste
dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell’8 giugno
2001 e dal Decreto Ministeriale 11/07/2002 e caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale
di valutazione della carnosità.
I tagli di carne suina costituenti l’impasto sono la pancetta, la spalla, e rifilature di prosciutto e di
lonza. Tali tagli dovranno essere preliminarmente selezionati e mondati asportando le parti
connettivali più grandi, il tessuto adiposo molle in eccesso dalle carnette, le punte dei tessuti
muscolari, le ghiandole e quant’altro possa pregiudicare la qualità dell’impasto.
Sono aggiunti i seguenti ingredienti: sale, pepe nero macinato, vino, aglio pestato.
È consentita, nei limiti massimi previsti dalla legge, l’aggiunta di lattosio, destrosio, fruttosio,
saccarosio. Tali additivi, favorendo lo sviluppo della carica batterica acidificante, sono dei
coadiuvanti della fermentazione e rappresentano uno dei principali fattori di maturazione e
conservazione degli alimenti fermentati. Tra gli additivi aventi funzione conservante ed
antiossidante è ammesso l’utilizzo, nelle dosi di impiego consentite dalla legge, di acido Lascorbico
(E300), ascorbato di sodio (E301), nitrato di potassio (E252).
È espressamente vietato l’uso di farine lattee, caseinati e altre sostanze coloranti.
Le parti di suino destinate alla produzione del “CIAUSCOLO” I.G.P., conservate in celle frigorifere
igienicamente protette e conformi alle vigenti normative igienico sanitarie, potranno essere
utilizzate non prima che siano trascorsi due giorni dalla loro macellazione e comunque non oltre il
decimo giorno dalla macellazione, al fine di ottenere il giusto grado di frollatura.
La macinatura dei diversi tagli di suino deve essere eseguita con macchina “tritacarne” limitando
quanto possibile il riscaldamento del prodotto. Dovranno essere fatti due o tre passaggi. Il diametro
dei fori della trafila del tritacarne è progressivamente ridotto fino all’ultimo passaggio in cui i fori
devono avere diametro compreso tra 2 e 3 mm. L’impasto ottenuto deve risultare omogeneo ed è
determinato sostanzialmente dal tipo di trafila e utensili impiegati.
La lavorazione dell’impasto di carne e di tutti gli ingredienti, aromi e spezie consentiti può essere
effettuata sia a mano sia a macchina.
Prima dell’operazione di insaccatura è ammesso far riposare l’impasto, in ambiente refrigerato, per
periodo non superiore alle 24 ore.
Il prodotto deve essere insaccato in budello naturale di maiale o di bovino. Prima dell’impiego, il
budello deve essere opportunamente dissalato mediante bagno disinfettante e aromatizzante in
acqua tiepida, vino o aceto. Il riempimento dei budelli deve essere effettuato accuratamente
evitando la formazione di bolle d’aria.
La legatura, con spago di canapa, deve essere effettuata alle due estremità dell’insaccato. E’
ammessa la legatura intermedia a uno o due passaggi in funzione della lunghezza del prodotto
Nel corso della fase di asciugatura, il prodotto, appeso a mezz’aria su apposite strutture, è
sottoposto ad una preliminare fase di asciugatura che varia dai 4 ai 7 giorni al fine di consentire una
rapida disidratazione delle frazioni superficiali.
La fase di asciugatura può essere condotta in locali a temperatura ambiente o in celle a temperatura
ed umidità controllate nelle quali sia comunque assicurato un sufficiente ricambio d’aria naturale.
Al termine di tale fase è ammesso un trattamento di affumicatura, nel rispetto delle normative
igienico-sanitarie vigenti.
Durante la successiva fase di stagionatura, il prodotto dovrà sostare, per un periodo minimo di 15
giorni, in appositi locali con temperatura variabile fra 8° e 18°C e con un tasso di umidità compreso
fra il 60% e 85%.
Qualora le fasi di produzione e di stagionatura del prodotto, avvengano in stabilimenti siti nelle aree
considerate di montagna, comprese nella zona di produzione indicata all’articolo 3, la I.G.P.
“CIAUSCOLO” può riportare in etichetta la dicitura “prodotto della montagna”.
Le operazioni di produzione, stagionatura, confezionamento e porzionamento della I.G.P.“CIAUSCOLO” devono avvenire esclusivamente all’interno dell’area geografica di produzione
individuata all’articolo 3 del presente disciplinare di produzione.
Articolo 6.
Legame con l’ambiente
La principale caratteristica merceologica che contraddistingue il “CIAUSCOLO” I.G.P. dagli altri
insaccati è la sua morbidezza o spalmabilità, requisito ottenuto dalla particolare composizione
dell’impasto di carne, in particolar modo dalla percentuale di grasso, dalla macinatura di tipo fine,
dalle specifiche tecniche di lavorazione , nonché dall’ambiente particolarmente umido.
Le caratteristiche della parte del territorio marchigiano dove si produce il Ciauscolo e le sue
condizioni climatiche sono legate alla presenza, nella parte occidentale, della catena appennina
umbro-marchigiana e, in quella orientale, del mare Adriatico. Il territorio in questione degrada dalla
zona montuosa più interna, con vette che superano anche i 2000 metri, a quella collinare che si
addolcisce e abbassa sempre più man mano che ci si avvicina alla costa adriatica. L’idrografia è
rappresentata da numerosi corsi d’acqua a decorso breve ed aventi un percorso ortogonale alla
costa. Fa eccezione il percorso iniziale dell’Esino che rimane parallelo alla costa. Dalla
distribuzione delle piogge, che fa registrare dei minimi nel periodo estivo si intuisce che il clima
dell’area interessata alla produzione del Ciauscolo sia di tipo mediterraneo nella zona litoranea e
sulle prime e più basse colline, mentre diventa di tipo submediterraneo nelle colline più interne.
Addirittura lo si potrebbe definire di tipo continentale, seppur con influssi mediterranei, nella parte
montuosa per l’entità delle precipitazioni e per il livello delle temperature.
Secondo la definizione etimologica del nome “ciaùscolo, ciavuscolo” deriverebbe da“ciabusculum” ossia piccolo cibo o piccolo pasto, spuntino consumato a piccole dosi, fedelmente
con la tradizione contadina, negli intervalli tra la colazione e il pranzo e tra il pranzo e la cena.
Le consolidate tecniche e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura attuate per
l’ottenimento del prodotto di salumeria Ciauscolo, sono direttamente riconducibili alla sapiente
tradizione delle popolazioni contadine e rurali del territorio Piceno. La macellazione e la
lavorazione domestica del maiale, infatti, sono sempre state momenti di socializzazione tra le
famiglie ed i vicini, nonché un motivo di scambio tra gli stessi e di regalie da parte del mezzadro al
proprietario del fondo (“padrone”). Sempre la mattazione domestica del maiale e la successiva
lavorazione hanno rappresentato un tradizionale evento stagionale invernale, anche a sfondo
sociale, del quale la cultura popolare ne rivela usanze, folclore, costumi e ne custodisce la memoria.
La tradizionalità della lavorazione, la stagionatura e la conservazione del prodotto alimentare"CIAUSCOLO" sono direttamente riconducibili ai secoli passati tanto che oggi, come in passato, i
processi di lavorazione e stagionatura del tradizionale "CIAUSCOLO" continuano a caratterizzare
gli elementi essenziali del prodotto finale.
La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l’artigianalità unitamente ai
fattori pedoclimatici dell’area delimitata consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con
decisione da tutto il comparto di riferimento. La diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie
alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione del“CIAUSCOLO”.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo,
conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.
Articolo 8.
Etichettatura
Il “CIAUSCOLO ” I.G.P. può essere immesso al consumo non confezionato, ovvero confezionato
sotto vuoto o in atmosfera modificata, intero o in tranci.
La designazione della denominazione “CIAUSCOLO”, seguita dalla menzione “Indicazione
Geografica Protetta” deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente
distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla
sigla “IGP” che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato
e/o dal simbolo grafico comunitario.
È consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi
privati purché non assumano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l’acquirente e/o il
consumatore. È consentito, altresì, indicare il nome o ragione sociale delle aziende suinicole dai cui
allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti
allevamenti.
È vietata l’aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista nel presente
articolo.
La dicitura “CIAUSCOLO” deve essere riportata in lingua italiana.