L’Aglio di Voghiera DOP è prodotto in alcuni comuni dell’Emilia Romagna: Voghiera, Masi, Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara, situati in provincia di Ferrara.
Le caratteristiche peculiari sono il colore bianco luminoso, il bulbo di grandi dimensioni, rotondeggiante, regolare, composto da bulbilli perfettamente uniti tra loro e la grande serbevolezza. Presenta una composizione chimica contraddistinta da un perfetto equilibrio di olii volatili con composti solforati, enzimi, vitamine B, sali minerali e flavonoidi.
Sono 36 le aziende dell’Associazione proponente, che per il 2009 ha prodotto 7mila tonnellate di Aglio di Voghiera DOP, con un fatturato circa un milione di euro.
Aglio di Voghiera DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Aglio di Voghiera" e'
riservata all'aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Descrizione del prodotto
La DOP "Aglio di Voghiera " e' ottenuta con l'ecotipo Aglio di
Voghiera.
L'aglio di Voghiera e' una pianta con bulbi di colore bianco
luminoso e uniforme, raramente striato di rosa. Le tuniche che
avvolgono i bulbilli hanno colorazione bianca a volte striata di
colore rosa piu' o meno intenso.
La forma del bulbo dell'aglio di Voghiera e' rotondeggiante,
regolare e compatta, e' leggermente appiattita nel punto di
inserimento dell'apparato radicale.
Il bulbo e' costituto da un numero di bulbilli variabile che
risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica
curvatura della parte esterna.
I bulbilli che compongono il bulbo devono essere perfettamente
adiacenti l'uno con l'altro.
All'atto dell'immissione al consumo l'aglio di Voghiera deve
presentare: bulbi sani senza marciumi; esenti da parassiti; puliti,
privi di sostanze estranee visibili; compatti; esenti da danni
provocati dal gelo o dal sole; esenti da germogli esternamente
visibili; privi di umidita' esterna anormale; privi di odore e/o
sapore estranei.
Puo' ottenere il riconoscimento aglio di Voghiera D.O.P. solo
l'aglio che presenta i requisiti previsti dalle norme di qualita',
appartenente alle categorie "Extra" e "Prima".
In particolare per la categoria:
"Extra" calibro minimo di 45 mm;
"Prima" categoria calibro min. 40 mm.
(Il calibro e' determinato dal diametro massimo della sezione
equatoriale).
L'aglio di Voghiera e' immesso al mercato nelle seguenti
tipologie:
Aglio fresco/verde: presenta lo stelo verde e la tunica esterna del bulbo ancora allo
stato fresco;
il bulbo si presenta esternamente di colore bianco e bianco
avorio e puo' presentare una striatura di colore rosato;
lo stelo di colore verde e' rigido al colletto;
le radici sono di colore biancastro.
Aglio semisecco:
presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo non completamente
secchi;
il bulbo esternamente e' di colore bianco e bianco avorio e puo'
presentare una striatura rosata; lo stelo da color verde vira al
colore biancastro assumendo al colletto una minore consistenza;
le radici sono di colore biancastro.
Aglio secco:
presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo nonche' la tunica
che avvolge ciascun bulbillo completamente secchi;
il bulbo si presenta esternamente di colore bianco e sono
evidenti i bulbilli;
lo stelo di colore biancastro e' di consistenza piu' fragile;
le radici sono colore avorio.
Articolo 3.
Zona di produzione
L'aglio di Voghiera viene coltivato nei territori del comune di
Voghiera, di Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara. Tutti i
comuni citati sono in provincia di Ferrara.
Il territorio e' delimitato a nord dalla via Pomposa - Strada
Provinciale 15, dalla via Ponte Asse verso sud sino alla localita'
Borgo Sant'Anna, proseguendo per Gambulaga, Sandolo sino a
raggiungere la Strada Provinciale 68.
In direzione sud si raggiunge il paese di Portomaggiore, lasciata
la S.P. 68 si prosegue per la localita' Ripapersico sino a
raggiungere la Strada Provinciale 65, di qui procedere verso sud in
direzione Consandolo.
Prima del tracciato ferroviario svoltare a destra verso ovest in
direzione Ospital Monacale. Il territorio ora e' delineato dalla
Strada Provinciale 65 che scorre verso nord passando per i paesi di :
S. Nicolo', Marrara, Monestirolo, Gaibana, Gaibanella.
Lasciata la Strada 65, in direzione nord-est il confine dell'area
designata e' delineato dalla via Palmirano verso le localita'
Palmirano, Cona, Codrea sino a raggiungere il punto di partenza del
tracciato sulla via Pomposa - Strada Provinciale 15.
Articolo 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando,
per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di
controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali
avviene la coltivazione, dei condizionatori, nonche' attraverso la
dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'
prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte dell'organismo preposto a tale
attivita', secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento
Tecniche di produzione e raccolta
Rotazione colturale.
L'aglio di Voghiera e' una coltura da rinnovo. La rotazione deve
essere almeno di quattro anni con colture cerealicole o
proteologinose.
La preparazione del terreno avviene con aratura alla profondita'
da cm 40 a cm 50;
l'aratura estiva deve essere seguita da una successiva
fresatura, seguita poi da una concimazione;
il terreno deve apparire livellato, ben frantumato per
consentire un adeguato scolo delle acque.
Il ciclo di coltivazione e' annuale con semina in autunno.
Produzione del "seme".
La riproduzione del bulbillo avviene per via vegetativa, esso
deve essere privo di patogeni e di qualsiasi microferita, deve
provenire da un bulbo dell'anno in cui sono ben evidenti i bulbilli.
Il bulbo prima della sgranatura deve essere scaldato con
termoconvettore di aria calda, dai 25°C ai 35°C, per un periodo da 8
a 10 ore, al fine di eliminare l'umidita' da un 5% ad un 10%.
Il bulbillo deve presentare uniformita' di pezzatura e di colore
ed essere turgido e carnoso. Ogni azienda seleziona manualmente la
quota di prodotto necessaria per produrre "il seme".
Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il
materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al
suo fabbisogno, puo' reperirlo presso altri produttori dell'area
della DOP. Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare
prevedono:
A. la selezione manuale dei bulbi, detti "teste", dai mazzi di
aglio della partita destinata alla semina;
B. l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti"denti";
C. lo schiacciamento dei bulbi che puo' avvenire manualmente o
meccanicamente;
D. l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale,
delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;
E. la selezione dei bulbilli ottenuti dalle operazioni
precedenti puo' avvenire con modalita' completamente manuale oppure
con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente
effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuera' una
successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere
seminati.
Epoca e modalita' di semina.
Distanza e profondita' di semina: la semina avviene dal
15 settembre al 30 novembre.
Profondita' minima dei bulbilli 6 cm.
Distanze fra le file: da minimo 20 cm a massimo 50 cm e sulla
fila minimo 8 cm. La posizione delle piantine deve essere tale da
evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per
asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle
operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica.
La semina puo' avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o
essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.
E' ammessa la concia del seme.
La quantita' di "seme" da impiegare varia a seconda della
dimensione dei bulbilli, ed e' compresa fra 600 e 1300 kg/ettaro.
Concimazione ed irrigazione.
Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di P2O5,
200 kg/ha di K2O. L'azoto, distribuito con piu' interventi o con un
unico intervento se si usano concimi a lenta cessione, non deve
superare i 150 kg/ha.
Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e
microelementi.
La distribuzione dell'acqua irrigua deve essere uniforme, non
deve provocare ristagno idrico in campo; si eseguono da 1 a 3
irrigazioni per aspersione, con un apporto massimo per ciascun
intervento di 300-350 m3/ha di acqua. E' fondamentale apportare acqua
nella fase dell'ingrossamento del bulbo quando la piovosita' e'
scarsa e insufficiente (inferiore a 40 mm di pioggia ogni quindici
giorni).
Nel caso in cui si effettuano irrigazioni alla coltura, queste
andranno sospese quindici giorni prima della raccolta per permettere
una migliore maturazione del bulbo e non compromettere la sua
successiva conservazione.
Raccolta.
L'estirpazione dell'aglio di Voghiera avviene dal 10 giugno sino
al 31 luglio in funzione della destinazione sul mercato come aglio di
Voghiera "verde/fresco", "semisecco" o "secco".
L'estirpazione puo' avvenire completamente a mano, con l'ausilio
di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata.
Aglio verde/fresco si intende quello immesso al consumo dal
giorno dell'estirpazione al quinto giorno dall'estirpazione stessa;
Aglio semisecco si intende quello immesso al consumo tra il sesto
e il decimo giorno dall'estirpazione;
Aglio secco si intende quello immesso al mercato dall'undicesimo
giorno dopo l'estirpazione.
Al momento dell'estirpazione la produzione massima di aglio di
Voghiera e' di 20 t/ha.
Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una
essiccazione naturale. Essa puo' avvenire in tre modi:
1. in pieno campo, per un periodo che va da cinque a dieci
giorni;
2. in azienda per un periodo da dieci a quaranta giorni;
l'aglio e' disposto su bancali di legno per favorire il ricircolo
dell'aria; durante la notte l'aglio e' posto al riparo dall'umidita',
o sotto tettoie o coperto con appositi teli di nylon;
3. in atmosfera controllata, in camere isolate per un periodo
da ventiquattro a trentasei ore, ad una temperatura da 25°C a 35°C.
Le operazioni di produzione e condizionamento devono avvenire
necessariamente nell'ambito della zona di produzione delimitata
all'art. 3 per impedire che il trasporto e le eccessive manipolazioni
possano provocare la rottura delle teste e soprattutto la
frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e
deterioramento del prodotto.
Articolo 6.
Legame con l'ambiente
Le caratteristiche dell'aglio di Voghiera derivano dal forte
legame con l'ambiente oltre che da fattori umani.
Le caratteristiche tipiche del prodotto: bulbo rotondeggiante
regolare, leggermente appiattito nel punto in cui si inserisce
l'apparato radicale, costituto da bulbilli uniti in forma compatta
con una caratteristica curvatura della parte esterna sono da
attribuire ai terreni dove e' coltivato il prodotto.
Dai terreni argillosi, argilloso-limosi, franco limosi, dalla
presenza di sabbie di origine fluviale, che favoriscono il drenaggio
sotterraneo delle acque deriva la serbevolezza dei bulbi, il loro
alto accrescimento e soprattutto quella forma regolare e compatta che
li caratterizzano.
La composizione chimica, che e' un perfetto equilibrio tra
enzimi, vitamine, sali minerali, flavonoidi e composti solforati che
conferisce una specifica identita' genetica all'aglio di Voghiera, e'
da attribuire alla riproduzione dei bulbilli da semina per via
vegetativa cioe' utilizzando i bulbilli provenienti da un bulbo
dell'anno, nell'area designata per la DOP, ogni anno selezionati e
scelti fra i migliori.
Tra i fattori pedoclimatici che contribuiscono a rendere speciale
questo aglio di Voghiera rientra certamente anche il clima che e'
quello tipico della Pianura Padana Ferrarese temperato e asciutto.
Ultimo, ma certo non il meno importante, e' il fattore umano. Sono i
produttori, infatti che curano da sempre con particolare attenzione
le tecniche di irrigazione durante il periodo di semina e di
raccolta; che, con capacita' affinata con gli anni e trasmessa da
padre in figlio, selezionano a mano dalla coltura precedente i bulbi"teste" migliori da cui ricavare il materiale da seme avendo cura che
esso sia grosso e sano, che, con eccellente maestria preparano e
lavorano i bulbi preparando a mano mazzi, trecce, treccine e bulbi
singoli; sono sempre i produttori che di anno in anno hanno
tramandato ricette impreziosite dalla presenza dell'aglio di
Voghiera.
Le testimonianze archeologiche recenti e passate dell'antica
Voghenza, confermano il ruolo predominante che questo centro ebbe per
il delta padano, sino almeno al VII secolo dopo Cristo,
caratterizzandosi come centro amministrativo imperiale, sede dei
funzionari del fisco e degli amministratori dei saltus, una sorta di
dogana da cui partivano attraverso il Po le merci destinate al
nord-est dell'impero, verso gli empori di Adria ed Aquileia, oppure
verso sud, con facili collegamenti endolagunari e stradali con il
porto di Ravenna, sede della flotta pretoria per tutto l'est
dell'impero cosi' come Capo Miseno lo era per tutto l'ovest.
Al termine dell'esperienza altomedievale furono gli Estensi, i
signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera. Il
demanio estense incentivo' tutte le coltivazioni possibili nelle
terre della zona e le cronache parlano anche di coltivazioni molto
intense e particolari nelle numerose serre che dovevano fornire
prodotti tutto l'anno.
Una particolare attenzione era riservata alle piante da orto,
come insalate, erbe e piante aromatiche (usate in larghissima misura
per attenuare i non sempre freschi sapori delle carni) e soprattutto
aglio.
Dalla partenza degli Estensi, nel 1598, le esperienze espletate
nel campo agricolo, non andarono affatto perdute in quanto tutte le
coltivazioni della zona proseguirono sotto l'egida di altri illustri
proprietari che avevano ben individuato le valenze di queste fertili
terre che erano lungo il corso dell'antico Po, terre che avevano
quelle doti e qualita' che le qualificano tra le migliori del
territorio ferrarese e che consentono ancora oggi la coltivazione di
produzioni a forte specializzazione come l'aglio.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.
Articolo 8.
Etichettatura
L'aglio di Voghiera viene immesso al consumo nelle seguenti
tipologie:
treccia: bulbi di prima categoria da min. 5 a max 18 bulbi,
peso compreso fra 400 g. e 900 g.;
treccia extra: bulbi di categoria extra, da min. 8 a max
80 bulbi; peso compreso fra 1 kg. e 5 kg.
I bulbi di queste due lavorazioni devono essere intrecciati con
il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale
idoneo. Il prodotto cosi' confezionato e' inserito in una rete color
bianco identificato con una etichetta che riporta il logo della
D.O.P.
Retino: bulbi in numero variabile; peso compreso tra 100 g. e
500 g. I bulbi sono posti in singoli sacchetti di rete color bianco o
in altri contenitori di materiale consentito dalle vigenti norme.
Sulla singola confezione va apposto il logo della D.O.P.
Sacchi: bulbi in un numero variabile; peso compreso tra 1 e 30
kg. Vanno utilizzati sacchi di colore bianco; ognuno di essi deve
riportare il logo della D.O.P.
Treccina: bulbi da un min. di 3 a un max di 5; peso compreso fra
un min. di 150 g. e un max. 500 g. I bulbi devono essere intrecciati
con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale
idoneo. Il prodotto cosi' confezionato riporta su ogni bulbo un
bollino adesivo con il logo della D.O.P.
Bulbo singolo: peso compreso fra un min. di 50 g. e un max di 100
g. I bulbi hanno lo stelo reciso e devono avere le radici recise
completamente oppure di pochi millimetri. Ogni bulbo riporta il
bollino adesivo con il logo della D.O.P.
Su ogni confezione deve essere apposta un'etichetta riportante la
denominazione "Aglio di Voghiera" con la scritta D.O.P., il logo
comunitario ed il nome del produttore.
Imballaggi
Le confezioni sopra descritte vengono immesse al consumo anche in
imballi di legno, plastica, cartone, carta e materiali vegetali
naturali, del peso compreso da 5 a 15 kg.
I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo
tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura
della confezione.
Ciascun imballaggio deve recare, in scritte raggruppate sullo
stesso lato, leggibili e indelebili, le indicazioni che consentano di
identificare l'imballatore o lo speditore. Sugli imballaggi dovra'
inoltre essere indicata la denominazione "Aglio di Voghiera" e
denominazione di origine protetta D.O.P. in caratteri superiori a
qualunque altra indicazione presente sull'imballaggio e il logo
comunitario.
Il logo
Il logo distintivo, di forma circolare di color azzurro chiaro e'
formato da una figura che rappresenta meta' spicchio di Aglio
tagliato nella parte centrale dalla lettera V. Lo spicchio e' di base
gialla con striature di retino piu' scuro. Nel cerchio, in posizione
obliqua vi e' la scritta color nero Aglio Voghiera.
In alto, sempre inclusa nel cerchio appare la dicitura, color
nero D.O.P.
Solo per forme pubblicitarie puo' essere usata una versione in
bianco e nero, in quel caso il logo circolare e' circoscritto da una
linea nera.
Il logo, quando stampato su etichetta, deve essere riprodotto in
misura di 1/3 rispetto alla dimensione totale dell'etichetta.
Articolo 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. aglio
di Voghiera, anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
1. il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
2. gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della D.O.P. aglio di Voghiera riuniti
in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato
provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare
sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un
consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte
dal MIPAAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del
regolamento CE n. 510/2006.