D.M. del 19 settembre 2001 - G.U. n. 228 del 1 ottobre 2001
Già Doc con Dpr 21 agosto 1968 (modificato dai Dpr 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 e dai D.M. 18 giugno 1992 e 2 giugno 1993). Ha sostituito il D.M. 7 maggio 1998 G.U. n. 110 del 14 maggio 1998
Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
"Recioto di Soave"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è riservata ai vini "Recioto di Soave", "Recioto di Soave" classico e "Recioto di Soave" spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70% e il rimanente da uve di vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot bianco e Chardonnay. In tale ambito del 30% e fino al massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti da vitigni a bacca bianca e non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.
Articolo 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata: (omissis).
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale inclinata aperta con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare ed allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco e in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata "Soave", il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto, di Soave", dopo aver operato la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.
Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.
Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14,0% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nonché di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'articolo 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".
L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" tipologia spumante non deve essere superiore al 42%.
Articolo 6.
I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Recioto di Soave":
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;
- sapore: dolce, vellutato rotondo, eventualmente con sfumatura di vaniglia, anche vivace come da tradizione;
- titolo alc. effettivo minimo: 12% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 28 g/l;
- zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.
"Recioto di Soave" spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo dorato, più o meno intenso;
- odore: gradevole, intenso e fruttato;
- sapore: abboccato o dolce, vellutato, armonico, di corpo;
- titolo alc. effettivo minimo: 11,5% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26 g/l;
- zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino Soave.
La menzione "classico" è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'articolo 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata "Soave classico" riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.
Articolo 8.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
In ottemperanza all'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori di capacità di litri 6, 9, 12 e 18.
Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
E' vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.
Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nella versione non spumante deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di soave" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.