D.M. 5 novembre 1992 G.U. n. 269 del 14 novembre 1992
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
"Montefalco Sagrantino"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco" è riservata al vino rosso "Montefalco" Sagrantino, nelle tipologie secco e passito, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco", è riservata al vino di cui all'Art. 1 ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Sagrantino.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino Docg "Montefalco" devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria siti in provincia di Perugia. (omissis)
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le relative caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianti, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva, ammessa per la produzione del vino Docg "Montefalco", non deve essere superiore a 80 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Al limite massimo di resa in ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve, di cui all'articolo 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino Docg "Montefalco" Sagrantino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale limite le uve destinate alla produzione della tipologia "Montefalco" Sagrantino "passito", dopo appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 14%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'articolo 3.
È inoltre facoltà del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste consentire che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno e Spoleto e per il solo invecchiamento nel comune di Marsciano in provincia di Perugia, a condizione che si tratti di casi preesistenti d'aziende singole o associate che già vinificano o invecchiano al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65% per il "Montefalco" Sagrantino "secco", e al 45%, riferito allo stato fresco dell'uva, per la tipologia "passito".
Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di origine controllata e garantita.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino "Montefalco" Sagrantino "secco" non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.
Il vino "Montefalco" Sagrantino "passito", non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di almeno trenta mesi.
I periodi d'invecchiamento, di cui sopra, decorrono dal l° dicembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Montefalco" Sagrantino secco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino "Montefalco" Sagrantino passito, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
- sapore: abboccato, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;
- residuo zuccherino minimo: 3O g/l;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 30 per mille.
È facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Sagrantino, in deroga alle misure stabilite dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, può figurare il nome del vitigno "Sagrantino," seguito dalla specificazione "di Montefalco". In ogni caso il nome del vitigno deve figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico "Montefalco" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" e pertanto non può essere intercalato tra quest'ultima dicitura e il nome "Montefalco"; inoltre il nome del vitigno "Sagrantino", deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione del vino Docg "Montefalco" le specificazioni di tipologia "secco" e "passito", devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita," ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco" della stessa evidenza e riposati sulla medesima base colorimetrica.
È vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Cee e nazionali in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a Docg "Montefalco" deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Ai fini della utilizzazione della Docg, il vino "Montefalco", ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 164/92, deve essere sottoposto nella fase di produzione a un'analisi chimico fisica e organolettica e a un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento secondo le norme all'uopo impartite dal ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
Il vino a Docg "Montefalco" deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/92.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappi di sughero e, per quanto riguarda l'abbinamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco" vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.