Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Lison"
Articolo 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie: “Lison” e “Lison” classico.
Articolo 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è riservata ai vini ottenuti da vigneti
costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai; possono inoltre concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla
coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.
Articolo 3.
Zona di produzione
A) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Lison” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti
territori amministrativi comunali:
Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro,
Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria,
Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;
Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;
Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo,
Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.
Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare
di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo
dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova
Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia,
che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in
prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole; segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla
confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che
passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo
Bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la
strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda. La linea di delimitazione piega
quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e
si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad
incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla
confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati
nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in
direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nord-ovest
continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti;
quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira,
escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest la strada che passa in
prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso
nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il
canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada
Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro.
La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada
consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale
Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c.
Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c.
Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada
provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto
ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino
all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande,
della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che
passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo verso sud sull'argine del canale
Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la
strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua
verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla
confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire
il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale
Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada
Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di
Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare
il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la
superficie ricadente nel medesimo Comune. A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume
Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra
Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano
di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di
delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di
Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che
delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino
ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune
di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.
All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene
esclusa e i sui confini sono i seguenti:
partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso
sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la
fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di
qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in
prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il
fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo
il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada
provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale
S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di
ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada
consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta,
passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi,
seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di
Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson
fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.
La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del
canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino
alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa
Bigai; continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino
all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle ; da questo punto prosegue a nord
lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al
canale Fossa contarina di Ponente; quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino
all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo
la strada suddetta,passando in prossimità della scuola corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e
quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino
di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale
Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.
B) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”
classico comprende le seguenti frazioni:
- Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro;
- Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore;
- Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto, e parte del territorio amministrativo dei comuni
di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore.
Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 7 del disciplinare
di produzione del "Tocai di Lison", annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo
dalla località "Noiare" la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si
congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria del Trovatore; continua lungo la strada
statale n. 14 sino al ponte all'altezza del Km. 59; prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i
comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale
Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest
verso il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione
risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melonetto, che
segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo
la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la
strada comunale che in località Boschetto qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di
comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e
Pordenone sul canale Scolo Stucciàt, segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia,
fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada
provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale
raggiungendo l'incrocio con il viale Europa; segue il viale Europa fino alla strada comunale via
Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia;
attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la
strada comunale del Martignon segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la
strada comunale di Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto
Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 7
53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la
strada per S. Giusto, in località "Noiare", raggiunge il punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i
vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti
all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro.
Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per
la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.
3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica
ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. (I dettagli fotointerpretativi, sono
depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari).
4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.
6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i vigneti piantati
dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per
ettaro non inferiore a 3000.
7. È esclusa ogni pratica di forzatura. Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.
8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo
sono i seguenti:
Vitigno "Lison":
- Prod. max (uva/ha) 11 Tonn.
- Titolo alc. vol. nat. minimo 11,00%
Vitigno "Lison classico":
- Prod. max (uva/ha Tonn) 10 Tonn.
- Titolo alc. vol. nat. minimo 11,50%
9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti
resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
10. Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e
sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da
adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della
vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” inferiori a quelli
fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari
1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione
nazionale e comunitaria.
2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento, devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione delimitata all'articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se
soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:
Provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e
Meolo.
Provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè,
Portobuffolè, Oderzo e Ormelle.
Provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa
della Delizia e San Vito al Tagliamento.
Provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo.
È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle
Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a
denominazione d’origine controllata e garantita “Lison”, anche al di fuori delle aree previste dai
commi precedenti e comunque entro i confini delle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone,
sempreché le Ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti già idonei a
produrre i vini di cui all’articolo 1, alla data del decreto ministeriale 29 maggio 2000.
3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i
limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine. Qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. I vini di cui all’articolo 1 non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno
successivo alla vendemmia.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Lison e Lison Classico
- colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. e 12.50% vol. nella tipologia “classico”;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio
decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita“Lison” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore»
e similari.
2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore»,«fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono riportare l’annata di
produzione in etichetta.
Articolo 8.
Confezionamento
1. Tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere immessi al
consumo in bottiglie tradizionali di vetro in volumi fino alla capacità massima di litri 3, chiuse con
tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.