Il Decreto 9 luglio 1998 del Ministero per le Politiche agricole modifica il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" del 20 ottobre 1990. Il disciplinare di produzione viene interamente sostituito. Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1998
ANNESSO AL DECRETO 9 luglio 1998.
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Carmignano"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” già riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo 50%;
Canaiolo nero fino al 20%;
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal l0 al 20%;
Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 10% del totale.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata è garantita “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Carmignano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell’albo di cui all'art. 15 della legge IO febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) e arenarie (oligocene).
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di/uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Carmignano” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino di cui al presente articolo per i quantitativi predetti, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre tale limite decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg. 3 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G. Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le. organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno. prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
È consentita l'aggiunta, nel limite massimo. del 15% del vino avente diritto alla denominazione “Carmignano” di annate diverse da quella indicata in etichetta.
Le uve provenienti dai vigneti iscritte all'albo del “Carmignano” D.O.C.G. possono essere destinate .alla produzione dei vini “Vin Santo di Carmignano” D.O.C. e “Vin Santo di Carmignano occhio di pernice” D.O.C. qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni ili sede di denuncia annuale delle uve e del vino.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rubino vivace, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;
- sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% voI.;
- acidità totale minima: 5,0 gli;
- estratto secco netto minimo: 22 gli;
È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino “Carmignano” relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” non può essere immesso al consumo prima del l° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Qualora il vino “Carmignano” venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di S. Michele e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.
Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere e/o di castagno, rispettivamente per almeno otto mesi per il “Carmignano” e per almeno dodici mesi per il “Carmignano” tipologia “riserva”; si potrà mantenere il 5% di vino dell'annata in affinamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, in contenitori diversi dal legno.
L'obbligo del periodo di invecchiamento di cui sopra, decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1996.
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'art. l è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in coerenza con le norme vigenti.
In etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.