D.M. 29/11/1993 – GU 287 del 07/12/1993 con modifiche del D.M. 14/08/1995 – GU 228 del 29/09/1995
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “ASTI”
Articolo 1.
(RICONOSCIMENTO DENOMINAZIONE)
1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “ASTI” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, in particolare:
a) la denominazione “Asti” senza altra indicazione o accompagnata dalla
specificazione spumante (“Asti” o “Asti spumante”) è riservata alla tipologia di
vino spumante.
b) la denominazione “Asti” obbligatoriamente preceduta dalla specificazione
Moscato (“Moscato d’Asti” è riservata al vino bianco non spumante.
Articolo 2.
(VITIGNI AMMESSI)
I vini designati con le Denominazioni di cui ai punti precedenti devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Moscato Bianco.
Articolo 3.
(ZONA RACCOLTA UVE)
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” è
delimitata come segue:
- in provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo,
Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone.
- in provincia di Asti:
l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana,
Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano
Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
- in provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive,
Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso,
Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di
Alba.
Articolo 4.
(COLTIVAZIONI E RESE)
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10
della legge n. 164/1992, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati,
preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su
terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od umidi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura
(corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino.
4. E’ vietata ogni pratica di forzatura.
5. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione
dei vini della Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 non
deve essere superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di vino per
ettaro.
6. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere
riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto
non superi del 20% il limite medesimo.
7. I vigneti di nuova iscrizione all’albo od oggetto di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore
a quattro mila.
8. La Regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima
della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art. 1
fissando un limite inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi della
legge n° 164/1992, dandone comunque comunicazione immediata al Ministero per il
Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Comitato Nazionale
per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini ed alle Camere di
Commercio competenti per territorio.
9. Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per vino “Asti spumante” e del 10%
per il “Moscato d’Asti”.
10. Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee
anche le uve che assicurino al vino “Moscato d'Asti” un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale del 9,5%.
La Regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate
all'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15
settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.
12. La Regione Piemonte inoltre, di anno in anno, su richiesta del consorzio volontario di
tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n.
164/1992, può stabilire, prima della vendemmia, il livello di acidità, il profilo ed il
contenuto aromatico minimi delle uve.
Articolo 5.
(VINIFICAZIONE E ALTRE NORME SULLA PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO)
1. Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita di cui all’art. 1 devono essere effettuate nell’ambito
della circoscrizione territoriale delle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in
particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e
loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al
mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti
previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o
centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad
ottenere il giusto rapporto fra alcole effettivo e zuccheri residui, sino al momento della
presa di spuma per il vino “Asti spumante” e fino al momento dell’imbottigliamento
per il “Moscato d’Asti”.
3. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione d’origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 75%.
4. Eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
5. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino
destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita“Moscato d'Asti”, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto
concentrato di uve moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato
rettificato.
6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita “Asti Spumante” da effettuarsi con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi
le caratteristiche di cui al presente disciplinare.
7. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento,
non può avere una durata inferiore a mesi uno.
Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e stabilizzazione, nonché le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini d.o.c.g. “Moscato
d’Asti” e “Asti spumante” devono essere effettuate nel territorio delle province di
Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia
di Torino.
9. E' in facoltà del Ministro per il coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di
quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da
almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, “Asti
Spumante” e “Moscato d’Asti”.
10. E' vietata per i vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o
totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo
anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie
e nazionali.
11. E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato
d'Asti”, rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa
essere destinato entro il 30 giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della
denominazione di origine controllata e garantita “Asti spumante”, qualora corrisponda
alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. E' vietata l'operazione inversa.
12. La Regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire,
con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia
quantitativi che qualitativi, delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od
imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita di
cui all’art. 1.
Articolo 6.
(CARATTERISTICHE VINI AL CONSUMO)
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• limpidezza: brillante;
• colore: paglierino più o meno intenso;
• odore: caratteristico, fragrante;
• sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o frizzante;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal
4,5% al 6,5%;
• acidità totale minima: 5 per mille;
• estratto secco netto minimo: 15 per mille;
• pressione e CO2 fino a 1,7 Bar.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti Spumante” all’atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• spuma: fine, persistente;
• limpidezza: brillante;
• colore: da paglierino a dorato assai tenue;
• odore: caratteristico, spiccato, delicato;
• sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto compresi nei limiti dal 7%
al 9,5%;
• acidità totale minima: 5 per mille;
• estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' in facoltà del Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, su richiesta
specifica del Consorzio volontario di Tutela o del Consiglio Interprofessionale di cui agli
articoli 19 e 20 della legge N° 164/92 e qualora ciò sia richiesto da esigenze mercantili di
Paesi esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
Articolo 7.
(ETICHETTATURA)
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Asti” o “Asti spumante” e “Moscato d’Asti” è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.
2. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Asti
spumante” o “Asti” è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di
produzione di cui all'art. 3.
3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Moscato
d’Asti” è invece consentito l’uso delle indicazioni geografiche di cui al comma
precedente purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche
o toponomastiche, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
4. E’ inoltre consentito, nella designazione dei vini d.o.c.g. “Asti” o “Asti spumante” e“Moscato d’Asti” l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
5. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali“viticoltore”, “tenuta”, “fattoria”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
6. E’ consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e
documentabile.
Articolo 8.
(ESAMI E BOTTIGLIE)
1. In ottemperanza all’art. 13 della legge n°164/92 i vini di cui all’art. 1 per
l’utilizzazione della rispettiva Denominazione di Origine Controllata e Garantita
devono superare l’esame chimico – fisico ed organolettico da effettuarsi su richiesta
degli interessati, presso le Camere di Commercio competenti per territorio.
2. Per l’esame chimico – fisico ed organolettico le Camere di Commercio possono
avvalersi delle strutture di altre istituzioni, enti e consorzi volontari di tutela che
dispongono delle necessarie attrezzature, all’uopo autorizzati.
3. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Moscato d’Asti” e “Asti spumante”
devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito
specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall’art. 23 della legge n°
164/1992, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto
senza la inattivazione del contrassegno stesso.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti”, deve
essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme
nazionali e comunitarie e chiuso con tappo in sughero marchiato indelebilmente“Moscato d'Asti”. E’ vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti Spumante”,
confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al
consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri
1,5; litri 3; litri 4,5.
6. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere
consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per il Coordinamento delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'utilizzo della capacità di litri 6.
7. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a
fungo marchiato indelebilmente “Asti Spumante” o “Asti” nella parte che resta esterna
alla bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl. 20 è ammesso
altro dispositivo di chiusura adeguato.
Articolo 9.
(PENALITA’)
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con
la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti spumante” o “Asti” e“Moscato d’Asti” mosti, mosti – vini e vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ivi compresi i relativi requisiti
di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, è punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n° 164/1992.