I produttori agricoli possono applicare due diversi regimi IVA, ciascuno dei quali caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l'imposta da versare. E' importante conoscerli per poter scegliere il più adatto alla propria realtà aziendale.
Il regime speciale Iva consiste in un regime di detrazione forfettaria dell’imposta. Chiamato anche regime di detrazione forfettizzata dell'imposta, prevede che l'Iva in detrazione non venga calcolata sugli acquisti, ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale, sull'ammontare delle vendite. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4%, 10% e 22%); al fisco viene versata la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria.
Percentuali IVA di compensazione
Prodotti |
Aliquota ordinaria |
Percentuale di compensazione |
Differenza da versare |
BOVINI |
10 |
7,65 (per il solo 2016) |
0,35 |
SUINI |
10 |
7,95 (per il solo 2016) |
0,05 |
POLLI |
10 |
7,50 |
2,50 |
BARBABIETOLE |
10 |
4 |
6 |
CEREALI |
4 |
4 |
0 |
ORTAGGI |
4 |
4 |
0 |
UVA DA VINO | 10 | 4 | 6 |
VINO | 22 | 12,30 | 9,70 |
LATTE, UOVA, MIELE |
10 |
10 |
0 |
Consiste nel detrarre dall'IVA sulle vendite l'IVA sostenuta per gli acquisti. Nel caso in cui l'IVA sulle vendite sia superiore all'IVA sugli acquisti si deve versare all'Erario la differenza; viceversa, se l'IVA sugli acquisti è superiore, si realizza un credito IVA, utilizzabile in compensazione per il pagamento di altri tributi o chiesto a rimborso.
Il regime speciale è un regime naturale, cioè si applica a tutte le imprese agricole; è possibile scegliere il regime “normale”, barrando un'apposita casella nella dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante fino a revoca, per un periodo minimo di 3 anni. Per valutare la convenienza per il regime normale occorre considerare l'ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l'ammontare dell'IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione con l'IVA sulle fatture di acquisto. In generale, nel caso di investimenti, quali l'acquisto di un trattore o la costruzione di stalle, risulta conveniente applicare il regime normale IVA.
I piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972), rientrano automaticamente nel regime di “esonero IVA”. Sono esonerati dai seguenti adempimenti:
Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di Partita IVA, devono emettere autofattura. L'IVA è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre in caso di operazioni diverse si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del bene. Ad esempio, per la cessione di polli si applica l'IVA con l'aliquota al 7,5%, per cereali e ortaggi al 4%, un'attrezzatura al 22%. Copia dell'autofattura deve essere rilasciata all'agricoltore cedente.
Pertanto, gli unici adempimenti consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo di IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l'obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l'agricoltore in regime di esonero non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (art. 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).
Dal 1 gennaio 2016 abbiamo l'aliquota ordinaria del 22% e tre aliquote ridotte del 4% (tabella A parte seconda), 5% (tabella A parse seconda bis) e 10% (tabella A parte terza). L'aliquota del 5% si applica per alcune prestazioni effettuate da cooperative sciali e loro consorzi che hanno per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi.