L'Imposta Municipale Unica (IMU) è nata come imposta immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Il Governo Berlusconi con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ne stabiliva l'introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale. Il Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, noto come "manovra Salva Italia" poi convertito in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011, ha profondamente modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione a partire dal 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, in seguito sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.
La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:
Il decreto-legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono:
La base imponibile per il calcolo dell'Imu relativamente ai terreni agricoli è determinata in base al reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% (anno 2012) e successivamente moltiplicato per il coefficiente 135: tale coefficiente si riduce a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Sempre per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono previste delle riduzioni della base imponibile.
Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 (in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi).
Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d'imposta progressive come riportato nella seguente tabella:
Scaglione (euro) | Riduzione % |
---|---|
da 0 fino a 6.000 compresi | 100 % |
da 6.000 fino a 15.500 compresi | 70 % |
da 15.500 fino a 25.500 compresi | 50 % |
da 25.500 fino a 32.000 compresi | 25 % |
Esenzione dello 0% per la parte eccedente i 32.000 euro.
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