Imposta Municipale Unica
Appunti di Estimo - Estimo agrario

Premessa

L'Imposta Municipale Unica (IMU) è nata come imposta immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Il Governo Berlusconi con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ne stabiliva l'introduzione a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale. Il Governo Monti con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, noto come "manovra Salva Italia" poi convertito in Legge dalla n. 214 del 22 dicembre 2011, ha profondamente modificato la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali ed anticipandone l'introduzione a partire dal 2012. A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, in seguito sono stati approvati degli emendamenti che incidono sensibilmente sulla normativa IMU.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili. Per beni immobili si intendono fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Base imponibile

La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • 135 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).

Aliquote

Il decreto-legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono:

  • 0,4% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
  • 0,2% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;
  • 0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi i.re.s. ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
  • 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 1,06%.

IMU su Terreni agricoli

La base imponibile per il calcolo dell'Imu relativamente ai terreni agricoli è determinata in base al reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% (anno 2012) e successivamente moltiplicato per il coefficiente 135: tale coefficiente si riduce a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Sempre per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono previste delle riduzioni della base imponibile.
Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 (in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi). Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d'imposta progressive come riportato nella seguente tabella:

Scaglione (euro) Riduzione %
da 0 fino a 6.000 compresi 100 %
da 6.000 fino a 15.500 compresi 70 %
da 15.500 fino a 25.500 compresi 50 %
da 25.500 fino a 32.000 compresi 25 %

Esenzione dello 0% per la parte eccedente i 32.000 euro.

Calcolo dell'IMU >>>

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