- qualunque imprenditore agricolo, così qualificato ai sensi dell'art. 2135 C.C. o di leggi speciali, persona fisica o giuridica; l'attività non è riservata ai soli imprenditori agricoli a titolo principale o ai coltivatori diretti;
- un familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230/bis codice civile;
- una organizzazione collettiva di imprenditori agricoli, e quindi una cooperativa; la cooperativa può anche limitarsi a fornire i soli servizi agrituristici, purché l'attività agricola principale sia svolta dagli imprenditori associati (v. Circolare MAF ).
Occorre disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo.
Occorre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
E' possibile, però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l'avvio di una nuova iniziativa (ad esempio nel caso dell'imprenditoria giovanile), prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura.
Sono attività agrituristiche esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione complementarità con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali.
Rientrano tra tali attività:
- dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti, con un massimo di 30 posti letto per azienda, salvo deroghe giustificate da peculiari ragioni storiche ed esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a, secondo periodo, L.R. n. 76/1994.
- ospitare stagionalmente, in spazi aperti, turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l’ospitalità in spazi aperti è consentita solo in quelle individuate dai Comuni.
- organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell’ambito dell’azienda, purché tipiche dell’ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;
- somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda o comunque da prodotti tipici regionali. In zone particolari le province possono autorizzare la somministrazione di alimenti e bevande anche a non ospiti dell’azienda.
Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali.
Occorre presentare:
- una relazione sull’attività prevista per il triennio successivo, ovvero il programma di miglioramento agricolo ambientale redatto ai sensi della L.R. 14 aprile 1995 n. 64 e successive modificazioni, dimostrando il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto all’attività agrituristica.
- Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il valore delle entrate derivanti dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione di agenzie turistiche, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
- Il rapporto di principalità è presunto – e pertanto non occorre la presentazione dell’apposita relazione sopraindicata - nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi.
- Nel caso di aziende collocate in territori montani, la principalità è calcolata con riferimento esclusivo al tempo lavoro.
- La relazione ed il piano di miglioramento aziendale vanno redatti nel rispetto di quanto previsto dall’art.5 L.R. n. 76/1994.
- Le attività agrituristiche si possono svolgere esclusivamente all’interno dell’azienda agricola, e nell’abitazione dell’imprenditore agricolo che sia ubicata in particolari centri abitati, individuati dalla Regione.
- Qualora il fondo sia privo di fabbricati, esse possono svolgersi nell’abitazione dell’imprenditore agricolo che sia ubicata in particolari centri abitati, individuati attraverso il Piano di indirizzo per l’agriturismo.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche:
- i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
- i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui alla legge regionale sull’agriturismo, qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;
- gli altri edifici o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari alla condizione dello stesso;
- i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie.
Gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d’uso a fini agricoli.
Il restauro e l’utilizzazione degli immobili deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali.
La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.
L’agricoltore che vuole svolgere attività agrituristiche deve richiedere al Comune ove ha sede l’azienda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica.
A seguito di quest’unica richiesta, il Comune provvede a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale (autocertificabili) del richiedente, nonché attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi (di principalità e di complementarità) delle attività e quelli igienico-sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva.
Con l’unico provvedimento autorizzatorio, il Comune concede anche le eventuali concessioni edilizie occorrenti. Anche per tale motivo, non vale il principio del silenzio-assenso.
Con il provvedimento comunale di autorizzazione si provvede all’automatica iscrizione dell’imprenditore nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici.
Le attività agrituristiche possono essere inserite in tutti i piani di miglioramento aziendale, ed in tutte le iniziative agricole ammesse a contributi (ivi incluse quelle per l’avvio dell’imprenditoria giovanile), ed inoltre possono beneficiare delle misure di sostegno previste dal Piano regionale di indirizzo per l’agriturismo.
Le norme maggiormente rilevanti sono:
NORME NAZIONALI:
Leggi:
- Legge 29 giugno 1939, n.1497, Protezione delle bellezze naturali,
- Legge 30 aprile 1962, n.283, T.U. in materia di Igiene e Sanità,
- Legge 9 febbraio 1963, n.59, Vendita diretta dei prodotti agricoli,
- Legge 28 gennaio 1977, n.10, Norme per la edificabilità dei suoli, c.d..legge "Bucalossi", e succ. modifiche e integrazioni,
- Regolamento 26 marzo 1980, n.327, Regolamento di esecuzione T.U. Igiene e Sanità,
- Legge 17 maggio 1983, n.217, Legge quadro sul turismo,
- Legge 8 agosto 1985, n.431, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
- Legge 5 dicembre 1985, n.730, Disciplina dell'agriturismo,
- Legge 30 dicembre 1991, n.415, art.5, Regime fiscale,
- Legge 11 febbraio 1992, n.157, Nuova legge sulla caccia, che prevede “aziende agri-turistico-venatorie a fini di impresa agricola”.
Circolari applicative:
- Circolare del Ministero dell’Industria e Commercio, 11 aprile 1984, n.190884, che esclude l’obbligo degli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche di iscriversi alla speciale sezione della C.C.I.A.A. per gli imprenditori turistici prevista della legge-quadro sul turismo;
- Circolare M.A.F., 27 giugno 1986, n.10, che chiarisce i presupposti soggettivi ed oggettivi per lo svolgimento di attività agrituristiche;
- Circolare Ministero delle Finanze – Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, 23 dicembre 1992, n.76, che fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile;
- Circolare M.A.F 23 aprile 1993, n.10382, che risponde ad alcuni quesiti e fornisce alcune precisazioni su problematiche manifestatesi nei primi anni di applicazione della legge.
NORME REGIONE TOSCANA:
- Legge .17 ottobre 1994, n.76, Disciplina delle attività agrituristiche;
- Legge 4 aprile 1995, n.64, e Legge 27 novembre 1997, n.88, Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.